Il presidente della giunta regionale

Premesso che:

in alcuni territori delle Province di L’Aquila. Pescara e Teramo si sono create gravi difficoltà operative che non consentono un regolare svolgimento delle attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti urbani ed assimilati, difficoltà connesse in particolare:

-    alla mancanza di un impianto di smaltimento per rifiuti non pericolosi nei Comune di L’Aquila;

-    alla saturazione degli impianti di smaltimento per rifiuti non pericolosi ubicati nei Comuni di Teramo e Tortoreto;

-    al sequestro giudiziario dell’impianto di smaltimento per rifiuti non pericolosi in località “S. Lucia”, ubicato nel Comune di Atri (TE);

-    al blocco dei conferimenti di rifiuti urbani biodegradabili (RUB) provenienti dal comprensorio di Pescara che venivano trattati presso l’impianto di riciclaggio e compostaggio del CIRSU SpA in località “Casette di Grasciano” nel Comune di Notaresco;

-    all’attuale mancanza di un impianto di trattamento dei rifiuti urbani biodegradabili (riciclaggio e compostaggio) nel comprensorio di Pescara;

Considerato che

la situazione di grave difficoltà per le attività di smaltimento e/o recupero che si è venuta a creare, per i motivi sopra illustrati, sta causando l’impossibilità di provvedere al corretto smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani (RU) di numerosi Comuni, con ripercussioni negative sull’organizzazione dei servizi di igiene urbana nonché disservizi ai cittadini;

la Regione Abruzzo, valutando la già critica situazione nel settore della gestione dei rifiuti, ulteriormente aggravatasi per i motivi sopra riportati, per consentire un miglior coordinamento delle attività di smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani nel territorio regionale e favorire sinergie cooperative tra Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi, ha provveduto ad approvare la DGR n. 1089 del 04.11.2005, recante specifiche direttive, ispirate a principi di solidale cooperazione e responsabilità condivisa tra tutti i soggetti interessati (Province, Consorzi Intercomunali e/o loro Società SpA, gestori impianti, ..etc), al fine di superare le gravi difficoltà operative;

Viste

le note del Comune di L’Aquila prot. n. 708 del 26.01.2006 e quelle, inviate dalle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo con le quali si ritiene che non possono essere percorse le ordinarie procedure definite dalle direttive regionali approvate con la DGR n. 1089 del 04.11.2005, a causa dell’evolversi degli eventi aventi carattere emergenziale (sequestro discarica, impossibilità a garantire, causa fermo tecnico dell’impianto del CIRSU SpA, i conferimenti delle frazioni organiche da RD, etc) che richiedono, invece, provvedimenti urgenti ed indifferibili che non si conciliano con i tempi prevedibili per le procedure ordinarie (approvazione dei consigli provinciali, dei consigli di amministrazione dei Consorzi.. etc), queste ultime utili per forme di collaborazione a medio - lungo periodo;

Preso atto

che con le suddette note le Province hanno comunicato di poter effettuare il conferimento dei rifiuti urbani negli impianti di cui alla Tab. 1, allegata al presente provvedimento e parte integrante dello stesso, con l’assenso dei gestori degli stessi;

del contenuto della nota della Direzione Affari della Presidenza. Servizio Legislativo, prot. n. 27057 del 09.06.05, concernente l’applicazione dell’art. 13 del predetto DLgs. 22/97 e dell’art. 32 della L.R. 28.04.2000. n. 83;

Visti

il Decreto Legislativo 05.02.1997, n. 22 (cd. “Decreto Ronchi”) e successive modifiche ed integrazioni;

il DLgs. 13.1.2003, n. 36 avente per oggetto: “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e successive modifiche ed integrazioni;

il D.M. 03.08.2005 “Criteri ammissibilità dei rifiuti in discarica”;

la L.R. 16.12.1998, n. 146 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi” e successive modifiche ed integrazioni;

la L.R. 28/04/00, n. 83 avente per oggetto: “Testo Unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti” ed in particolare l’art. 32, comma 1, della stessa, che prevede che il Presidente della Giunta Regionale, anche in deroga alle previsioni dei piani vigenti, emana atti per sopperire a situazioni di necessità ed urgenza in applicazione delle disposizioni e delle procedure di cui all’art. 13 del DLgs. 22/97;

Richiamata

l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 10 del 05.08.2005, inerente il conferimento dei rifiuti indifferenziati e della frazione organica (FOS) dei Comuni del comprensorio COGESA di Sulmona, con scadenza il 04.02.2006;

l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 12 del 23.08.2005, inerente il conferimento dei rifiuti indifferenziati del Comune di L’Aquila, con scadenza il 23.02.2006;

Considerato che

la Regione ha provveduto a convocare, presso la Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia - Servizio Gestione Rifiuti, delle riunioni in data 16.01.2006 e 23.01.2006 con tutti i soggetti interessati (Province, Consorzi Intercomunali e/o loro Società SpA, Comuni e gestori degli impianti di smaltimento e/o recupero), al fine di conoscere:

a.   le realtà comunali interessate dall’emergenza rifiuti;

b.   la qualità (Tipologie - CER) e quantità di rifiuti urbani (RU) da conferire fuori ATO (t/g);

c.   la disponibilità dei gestori degli impianti di smaltimento e/o recupero, ad autorizzare il conferimento dei flussi di rifiuti urbani provenienti da ATO diversi;

d.   la compatibilità dei flussi di rifiuti urbani, di cui al punto c), con le pianificazioni provinciali (PPGR) e le potenzialità degli impianti di smaltimento e/o recupero interessati;

e.   il periodo temporale necessario per superare le difficoltà gestionali delle attività di smaltimento e/o recupero dei RU;

f.    le iniziative approntate dalle realtà interessate dalle difficoltà operative per il potenziamento dei delle raccolte differenziate e/o per l’attivazione e/o riavvio degli impianti a supporto delle attività di smaltimento e/o recupero;

gli impianti di smaltimento e/o recupero di RU individuati per accogliere i rifiuti provenienti da ATO diversi, sono:

-    impianto di smaltimento per rifiuti non pericolosi località “Cerratina” di Lanciano (CH);

-    impianto di smaltimento per rifiuti non pericolosi località “Colle Cese” di Spoltore (PE);

-    impianto di smaltimento per rifiuti non pericolosi località “Casoni”  di Chieti (CH);

-    impianto di riciclaggio e compostaggio “Civeta” di Cupello (CH);

-    impianto di smaltimento per rifiuti non pericolosi di Fara Filiorum Petri (CH).

tutti i gestori degli stessi hanno confermato la disponibilità a collaborare ed autorizzare il conferimento dei flussi di rifiuti che si riportano nella Tab. 1 allegata al presente provvedimento, con le modalità che saranno definite, tramite appositi accordi ed autorizzazioni degli organi competenti dei soggetti interessati;

Considerato che

le disposizioni della presente ordinanza possono limitarsi a n. 6 (sei) mesi, un tempo presumibilmente necessario per approntare interventi alternativi che possano ricondurre le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani nel loro normale svolgimento;

tale periodo (sei mesi), è da riferirsi:

-    per le attività di cui all’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 10 del 05.08.2005, a partire dal 04.02.2006 (1^ reitera ai sensi dell’art. 13, comma 4);

-    per le attività di cui all’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 12 del 23.08.2005, a partire dal 24.02.2006 (1^ reitera ai sensi dell’art. 13, comma 4);

-    per le restanti attività di cui al presente provvedimento, a partire dalla data di emissione dello stesso;

visti

l’art 23 comma 1 del DLgs. 22/97 che prevede che, salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli Ambiti Territoriali Ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province;

l’art. 13, comma 1 della L.R. 83/00 che prevede che l’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) per la gestione dei rifiuti urbani è costituito dal territorio provinciale;

l’art. 13 del DLgs. 22/97 che prevede, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, la possibilità di emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente;

Ritenuto di

individuare nel 1° comma dell’art. 13 della predetta L.R. 83/00 la norma che, ai sensi del presente atto, si intende derogare, in quanto l’utilizzazione degli impianti presenti nella Regione, regolarmente autorizzati ed in esercizio, nei limiti e prescrizioni imposti dalle rispettive autorizzazioni rilasciate dalla Regione, non comporta il ricorso a forme speciali di gestione dei rifiuti urbani che determinino pregiudizio per la salute pubblica e per l’ambiente;

accogliere favorevolmente le richieste formulate dalle Province per conto di Comuni e/o Consorzi Intercomunali e/o loro Società SpA, con note:

-    Provincia di Chieti - prot.n. 722 del 26.01.2006;

-    Provincia di L’Aquila - prot.n. 72l del 26.01.2006;

-    Provincia di Pescara - prot.n. 768 del 26.01.2006;

-    Provincia di Teramo - prot.n. 772 -773 del 27.01.2006;

-    Comune di L’Aquila - prot.n. 708 del 26.01.2006.

Dato atto che

il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Regionale Parchi Territorio Ambiente Energia ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, anche ai sensi dell’art. 13, comma 3 del DLgs. 22/97 (non rilevandosi dallo stesso conseguenze negative sul piano ambientale);

ordina

per le motivazioni esposte in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte:

1.   di provvedere, in deroga a quanto disposto dall’art. 13 comma 1 della L.R. 28.4.2000, n. 83 affinché:

a.   i rifiuti urbani indifferenziati (RUI - CER 200301) del Comune di L’Aquila continuino a conferire presso l’impianto di smaltimento del Consorzio Comprensoriale di Lanciano, ubicato in località Cerratina del Comune di Lanciano (CH), per un quantitativo oscillante tra le 80 e le 100 t/g, nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, nonché dei limiti, condizioni e prescrizioni riportate nella relativa autorizzazione regionale rilasciata a favore del titolare dell’impianto di destinazione finale dei rifiuti;

b.   i rifiuti urbani indifferenziati (RUI - CER 200301) e della frazione umida (RUB - CER 19050!) del Comprensorio del COGESA di cui alla Tab 1, continuino a conferire presso l’impianto di smaltimento del Consorzio Comprensoriale di Lanciano, ubicato in località Cerratina del Comune di Lanciano (CH), per un quantitativo oscillante tra le 60 e le 70 t/g, nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, nonché dei limiti, condizioni e prescrizioni riportate nella relativa autorizzazione regionale rilasciata a favore del titolare dell’impianto di destinazione finale dei rifiuti;

c.   i rifiuti urbani indifferenziati (RUI - CER 200301), le frazioni organiche stabilizzate (FOS - CER 190501) e provenienti dalle RD (FORSU - CER 200108), i sovvalli (CER 191212) ed i fanghi (CER 020603, 020204, 030310) dei Comuni della Provincia di Teramo di cui alla Tabi, siano conferiti presso l’impianto di smaltimento del Consorzio Comprensoriale di Lanciano, ubicato in località Cerratina del Comune di Lanciano (CH), per un quantitativo oscillante tra le 180 e le 200 t/g, nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, nonché dei limiti, condizioni e prescrizioni riportate nella relativa autorizzazione regionale rilasciata a favore del titolare dell’impianto di destinazione finale dei rifiuti;

d.   i rifiuti urbani indifferenziati (RUI - CER 200301) dei Comuni del Comprensorio Piomba- Fino della Provincia di Teramo di cui alla Tabi, siano conferiti presso l’impianto di smaltimento del Consorzio Comprensoriale Ambiente SpA, ubicata in località Colle Cese del Comune di Spoltore (PE), per il quantitativo oscillante tra le 20 e le 40 t/g, nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, nonché dei limiti, condizioni e prescrizioni riportate nella relativa autorizzazione regionale rilasciata a favore del titolare dell’impianto di destinazione finale dei rifiuti;

e.   i rifiuti urbani indifferenziati (RUI - CER 200301) dei Comuni del Comprensorio Piomba- Fino della Provincia di Teramo della Provincia di Teramo di cui alla Tab. 1, siano conferiti presso l’impianto di smaltimento del Consorzio Comprensoriale di Chieti, ubicata in località Casoni del Comune di Chieti, per il quantitativo oscillante tra le 40 e le 60 t/g, nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, nonché dei limiti, condizioni e prescrizioni riportate nella relativa autorizzazione regionale rilasciata a favore del titolare dell’impianto di destinazione finale dei rifiuti:

f.    rifiuti urbani biodegradabili (RUB CER 190501), costituiti da FOS e dalle frazioni organiche provenienti dalle RD (CER, dai Comuni delle Province di Pescara e Teramo di cui alla Tabi, siano conferiti presso l’impianto del Consorzio Intercomunale Civeta di Cupello (CH). secondo le direttive definite dal gestore dell’impianto in relazione alla qualità merceologica dei materiali ed alle effettive capacità di trattamento, con priorità dei Comuni che hanno adottato sistemi di raccolta porta a porta e per un quantitativo oscillante tra le 60 e le 65 t/g;

2.   di stabilire che la presente disposizione ha validità temporale di mesi 6 (sei), dalla data di adozione del provvedimento, eventualmente rinnovabile in caso di accertata necessità ed urgenza;

3.   di stabilire che la presente disposizione, in relazione all’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 10 del 05.08.2005, abbia validità temporale di mesi 6 (sei), a partire dal dalla data di scadenza della stessa (04.02.2006);

4.   di stabilire che la presente disposizione, in relazione all’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 12 del 23.08.2005, abbia validità temporale di mesi 6 (sei), a partire dal dalla data di scadenza della stessa (23.02.2006);

5.   di stabilire che la presente disposizione per tutte le altre attività autorizzate ai sensi del presente provvedimento, abbia validità temporale di mesi 6 (sei), a partire dalla data di emissione della stessa;

6.   di richiamare i soggetti interessati dalla presente disposizione, al più rigoroso e scrupoloso rispetto della vigente normativa in materia di salute pubblica e tutela dell’ambiente, nonché ad approntare i necessari interventi per:

-    il potenziamento dei servizi delle raccolte differenziate, organizzando prioritariamente modelli organizzativi “porta a porta” e/o secondo le previsioni programmatiche dei rispettivi PPGR;

-    l’attuazione degli interventi richiamati nelle note, sopra citate, inviate alla Regione in materia di programmazione delle attività dei Consorzi intercomunali:

-    la rimozione, in tempi brevi, delle situazioni attualmente di ostacolo al normale svolgimento delle attività di smaltimento e/o recupero dei RU;

7.   di rimandare ad accordi tra le parti interessate, le modalità operative, le tariffe di conferimento dei RU agli impianti secondo la qualità merceologica delle frazioni (le tariffe non devono discostarsi da quelle già in vigore) e l’applicazione rigorosa delle norme regionali in materia di tributo speciale;

8.   di effettuare da parte delle Province, il controllo delle attività e la verifica, con apposite relazioni trimestrali da rimettere al competente Servizio della Regione, delle disposizioni di cui al presente provvedimento ed in caso di inosservanza provvedere a segnalarla tempestivamente per l’adozione dei conseguenti provvedimenti;

9.   di trasmettere copia della presente disposizione alle Province, ai Consorzio Comprensoriali ed ai gestori degli impianti interessati, ai Dipartimenti Provinciali dell’ARTA di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, alla Direzione Centrale della medesima Agenzia;

10. di demandare alle Province il compito di portare a conoscenza le presenti disposizioni ai Comuni interessati;

11. di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ed al Ministero della Salute;

12. di pubblicare integralmente la presente disposizione, compreso l’Allegato (Tab. 1) parte integrante della stessa, sul B.U.R.A..

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale e Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione sul B.U.R.A..

L’Aquila, lì 30.01.2006

il presidente della giunta regionale

Ottaviano Del Turco

Segue Allegato