Il presidente della giunta regionale
Vista la legge 1766/27 nonché il Regolamento per l’esecuzione della stessa approvato con R.D. n. 332/28;
Visto il D.P.R. n. 616/77;
Vista la L.R. n. 25/88;
Vista la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni;
Vista Determinazione Dirigenziale n. DH16/21/Usi Civici del 12/01/2006, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, con la quale il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio della Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione Caccia e Pesca ha approvato le richieste di legittimazione e contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di Civitella Casanova;
Visto l’allegato “A” (elenco n. 1) datato Pescara 25/10/2005 allegato alla Determinazione Dirigenziale sopra richiamata dal quale si evincono le Ditte che hanno richiesto la legittimazione con contestuale affrancazione, i dati catastali nonché il canone annuo da corrispondere al Comune di Civitella Casanova, oltre alle 10 annualità pregresse nonché l’affrancazione del canone;
Considerato che le spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri Immobiliari sono a totale carico delle Ditte indicate nell’allegato “A” (elenco n. 1) datato Pescara 25/10/2005 sopra richiamato;
Vista la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 (valori base di riferimento) e 3 (legittimazione ed affrancazione) modificati con l’art. 104 della L.R. n. 6/2005;
Ritenuto che sussistono le condizione per concedere l’istituto della legittimazione e contestuale affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore delle Ditte di cui al più volte citato allegato “A” (elenco n. 1) datato Pescara 25/10/2005;
Dato Atto che il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento:
DECRETA
- sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di Civitella Casanova a favore delle 2 Ditte indicate nell’allegato “A” (elenco n. 1) datato Pescara 25/10/2005 formato da n. 2 facciate;
- di obbligare il Comune di Civitella Casanova a riscuotere i canoni come indicati nel più volte citato allegato “A” (elenco n. 1) datato Pescara 25/10/2005 nonché effettuare l’affrancazione;
- di autorizzare il Comune di Civitella Casanova ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno diritto;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.
Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.
Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune di Civitella Casanova e delle Ditte del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo delle Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e delle Ditte.
L’Aquila, lì 30.01.2006
il presidente della giunta regionale
Ottaviano Del Turco
Segue Allegato