Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato:

il presidente della giunta regionale

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
Modifiche all'art. 11 della L.R. 44/1999

1.   Il comma 1 dell'art. 11 della L.R. 44/1999 è così sostituito: «Il Consiglio di Amministrazione dell'ARET è composto di cinque componenti di cui due nominati dalla Giunta regionale, uno con funzioni di Presidente, e tre nominati dal Consiglio regionale, con voto limitato a due, ed è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 45 giorni dalla data di decadenza.».

2.   Al primo periodo del comma 6 dell'art. 11 della L.R. 44/1999 le parole "almeno quattro consiglieri" sono sostituite dalle parole "almeno tre consiglieri".

3.   Al secondo periodo del comma 6 dell'art. 11 della L.R. 44/1999, sono soppresse le parole "il Vice Presidente".

4.   Al comma 8 dell'art. 11 della L.R. 44/1999, sono soppresse le parole "Vice Presidente: 30% dell'indennità di carica dei Consiglieri regionali".

5.   All'ultimo capoverso dell'art. 11 della L.R. 44/1999, sono soppresse le parole "e per il Vice Presidente".

Art. 2
Modifiche all'art. 13 della L.R. 44/1999

1.   Al comma 3 dell'art. 13 della L.R. 44/1999 sono soppresse le parole "dal vice Presidente o, in caso di assenza del vice Presidente".

Art. 3
Modifiche all'art. 17 della L.R. 44/1999

1.   Il comma 1 dell'art. 17 della L.R. 44/1999 è così sostituito: «Il Consiglio di Amministrazione delle ATER è composto di cinque componenti di cui due nominati dalla Giunta regionale, uno con funzioni di Presidente, due nominati dal Consiglio regionale, con voto limitato ad uno, e uno eletto dall'Assemblea dei Sindaci facenti parte dell'ATER ed è costituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale entro 45 giorni dalla decadenza.»

2.   Dopo il comma 1 dell'art. 17 è aggiunto il seguente comma: «1 bis - La nomina di due componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, del C.d.A. delle ATER e dell'ARET da parte della Giunta regionale è deliberato su designazione del componente la Giunta con delega ai Lavori pubblici, aree urbane e servizio idrico integrato - Relazioni con i Paesi del Mediterraneo.»

3.   Al primo periodo del comma 5 dell'art. 17 della L.R. 44/1999 le parole "almeno quattro consiglieri" sono sostituite dalle parole "almeno tre consiglieri".

4.   Al secondo periodo del comma 5 dell'art. 17 della L.R. 44/1999, sono soppresse le parole "il vice Presidente".

5.   Al comma 8 dell'art. 17 della L.R. 44/1999 sono soppresse le parole: "vice Presidente: 30% dell'indennità di carica dei Consiglieri regionali".

6.   All'ultimo capoverso dell'art. 17 della L.R. 44/1999 sono soppresse le parole "e per il vice Presidente".

Art. 4
Modifiche all'art. 19 della L.R. 44/1999

1.   Al comma 3 dell'art. 19 della L.R. 44/1999 sono soppresse le parole "dal vice Presidente o, in caso di assenza del vice Presidente".

Art. 5
Abrogazioni

1.   E' abrogato il comma 2 dell'art. 2 della L.R. 23.2.2000, n. 19.

Art. 6
Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n° 24/3 del 24.1.2006, ha approvato la presente legge.

L’Aquila, 25 gennaio 2006

OTTAVIANO DEL TURCO