Direzione Regionale Parchi, Territorio, Ambiente, Energia

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA , QUALITA’ DELL’ARIA,
INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO
RISCHIO AMBIENTALE , SINA

DETERMINAZIONE 13/01/2006, n. DF2/12:

Autorizzazione congiunta al proseguimento delle emissioni, per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 6, relativamente agli impianti della ditta Samputensili ubicati in Z.I. loc. Alboreto – Comune di Ortona (CH): - impianto di trattamento termico sottovuoto di utensili e macchine utensili e di produzione mole autorizzato con ordinanza n. 9 del 25.01.2001; - impianto di sabbiatura autorizzato con determinazione n. DF2/135 del 16.09.2004. Revoca ordinanza n. 9 del 25.2001 e determinazione n. DF2/135 del 16.09.2004 -.

Il dirigente del servizio

Omissis

DETERMINA

1)   di REVOCARE le autorizzazioni concesse con ordinanza n. 9 del 25.01.2001 e con determinazione n. DF2/135 del 16.09.2004 alla ditta Samputensili per le emissioni relativamente agli impianti ubicati in zona industriale - loc Alboreto, s.s. Marrucina – Ortona (CH)

2)   di AUTORIZZARE, col presente atto, la ditta Samputensili alla prosecuzione delle emissioni relative all’ impianto di trattamento termico sottovuoto di utensili e macchine utensili, all’impianto di produzione mole e all’impianto di sabbiatura, ubicati in Comune di Ortona, c.da Alboreto, secondo i parametri ed i valori limite stabiliti nel quadro riassuntivo delle emissioni datato 25.10.2005 e nel rispetto degli elaborati tecnico progettuali depositati agli atti del Servizio;

3)   di CONCEDERE l'autorizzazione limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione  riportati nella tabella riassuntiva datata 25.10.2005, che fa parte integrante e sostanziale della presente disposizione e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

4)   di CONDIZIONARE l'autorizzazione al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a)   indicare, per i punti di emissione denominati EM1 ed EM2, le tipologie di sostanze inquinanti emesse, così come riportato sul Q.R.E. datato 04.06.1998;

b)  obbligo all'adeguamento a nuovi limiti fissati in relazione al disposto dell'art. 3 del D.P.R. 203/88, qualora più restrittivi;

c)   obbligo alla Società di realizzare i punti di emissione in modo da permettere i controlli di cui al successivo punto d); è fatto altresì obbligo alla Società di controllare periodicamente il corretto funzionamento degli impianti di abbattimento riportando le date delle verifiche effettuate sul registro di cui al successivo punto e);

d)  gli ulteriori controlli di cui all'art. 7 punto 5 D.P.R. 203/88 devono avere una frequenza semestrale sulle emissioni dei punti derivanti dagli impianti  di “trattamento termico sottovuoto di utensili e macchine utensili”e di “produzione mole”, annuale sulle emissioni dei punti derivanti dagli impianti  di “sabbiatura” come da quadro riassuntivo allegato facente parte integrante del presente atto;

e)   tutti i controlli di cui ai precedenti punti b), c), d), devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento: la data, l'orario, i risultati delle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati a firma del responsabile dell'impianto su apposito registro vidimato dall'Organo di Controllo;

f)   nel medesimo registro di cui al precedente punto e), vanno altresì annotate le opere di manutenzione e le eventuali sostituzioni dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti;

g)   per la verifica delle emissioni, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazioni ai sensi dell'art. 3 comma 2), dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi di cui al D.M. 12.7.1990;

h)           eventuali variazioni agli impianti, quando costituiscono soluzioni migliorative al contenimento delle emissioni, vanno convalidate dall'Organo di Controllo e trasmesse al competente Servizio Regionale;

i)    che tutti i punti di emissione abbiano un'altezza dal suolo maggiore del colmo del tetto;

5)   di STABILIRE, ai sensi dell'art. 9, del citato D.P.R. 203/88, che gli organi di controllo sono il Dipartimento  Provinciale di Chieti dell’ARTA Abruzzo e la Provincia;

6)   di STABILIRE che il Dipartimento Provinciale di Chieti dell'A.R.T.A. Abruzzo dovrà effettuare con frequenza biennale, un controllo sulla realtà tecnico - impiantistica e sulle relative emissioni dei punti di emissione di cui alla tabella riassuntiva allegata al presente atto, della Ditta Samputensili. ubicata in comune di Ortona , al fine di verificare il corretto funzionamento dei suddetti impianti ed il rispetto delle prescrizioni contenute nella presente Determinazione;

7)   di STABILIRE che la Ditta Samputensili è obbligata a trasmettere le comunicazioni di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 8 del D.P.R. 203/88 alla Regione, al Comune di Ortona e al Dipartimento Provinciale di Chieti dell’ARTA Abruzzo;

8)   di FARE OBBLIGO alla Ditta Samputensili di comunicare immediatamente al Sindaco del Comune di Ortona, alla Regione e al Dipartimento Provinciale di Chieti dell’ARTA Abruzzo eventuali interruzioni di funzionamento dell'impianto di abbattimento;

9)   di PRECISARE che il superamento dei limiti di emissione o eventuali inadempienze alle prescrizioni poste, saranno perseguite ai sensi del D.P.R. 24/5/88, n. 203;

10) di PRECISARE che la presente autorizzazione viene rilasciata ai soli fini del controllo delle emissioni in atmosfera per cui si fa salva ogni altra autorizzazione, benestare o nullaosta occorrenti a qualsiasi altro fine relativamente alla realizzazione dell'impianto o concernente la sua sicurezza;

11) di PRECISARE che per quant’altro non specificato nella presente disposizione si fa riferimento alle norme previste dal D.P.R. 203/88 – D.P.C.M. 21.07.89 - D.M. 12.07.1990 – D.G.R. 2185 del 12.08.1998, nonché ad ogni altra normativa vigente in tema di tutela dell’ambiente;

12) di FARE SALVI specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell’autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265;

13) di DISPORRE la trasmissione della presente disposizione alla Ditta Samputensili con sede legale nel Comune di Bologna, per gli impianti ubicati nel comune di Ortona (CH) – al Dipartimento Provinciale di Chieti dell’ARTA Abruzzo, al Sindaco del Comune di Ortona (CH) ed alla Provincia di Chieti;

14) di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

per il Dirigente del Servizio

Vacante

il Dirigente del Servizio

Dott. Antonio Sorgi