IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1) di approvare, ai sensi degli artt. 27 e 28
del Decreto Legislativo 05.02.1997 n° 22 – Legge Regionale 28.04.2000 n° 83 –
art. 25, il progetto presentato dalla Società ORTONA AMBIENTE S.r.l. – Sede
legale Via Cavour n. 1 – Sede Amministrativa C.da Villa Torre - 66026 ORTONA
(CH) – per la realizzazione e l’esercizio di una stazione di trasferimento di
rifiuti urbani e rifiuti raccolti in modo differenziato da inoltrare a recupero
(R13) e/o smaltimento (D15), ubicato nel Comune di Ortona (CH) in contrada
Villa Torre, identificabile al N.C.T. dello stesso al Foglio 47 Particella 98
per una superficie complessiva di circa 9.000 mq, in conformità agli elaborati progettuali indicati in premessa e
di seguito riportati:
Giorno 02 Mese di Ottobre Anno 2001
Allegato 1
- Delibera di affidamento dei servizi di igiene ambientale da parte del
COMUNE DI ORTONA alla Società ORTONA AMBIENTE S.r.l.;
Giorno 14 Mese di Marzo Anno 2002
Allegato 2 - Dichiarazione inizio attività
ai sensi della Legge 662 del 23.12.1996
art. 2 comma 60 - Verbale di asseveramento delle opere edilizie – Parere
tecnico favorevole A.U.S.L. (Azienda Unità Sanitaria di Chieti );
Giorno 25 Mese di Novembre Anno 2003
Allegato 3 - Relazione Tecnica - a cura del Geom. Giovanni Verna;
Allegato 4 - Allegati - Progettista: Geom. Giovanni Verna
Stralcio
Cartografico scala 1: 25.000
Stralcio
Planimetrico del vigente P.R.G. scala 1:10.000
Stralcio
Planimetrico P.R.G. - Vincoli esistenti scala 1:10.000
Stralcio
Planimetrico P.R.G. – Legenda
Particolare
della pavimentazione
Planimetria in
scala 1:5.000 con indicazione delle distanze dai fabbricati limitrofi
Allegato 5 - Tavola unica: Planimetrie, Piante, Prospetti, Sezioni scala 1:500 – 1:100 – Progettista:
Geom. Giovanni Verna;
Allegato 6 - Documentazione fotografica a cura del Geom. Giovanni Verna;
Giorno 13 Mese di Dicembre Anno 2003
Allegato 7 - Relazione
Geologico-Idrogeologica - a cura del Dott. Geologo Patrizia di Giglio;
Giorno 16 Mese di Dicembre Anno 2003
Allegato 8 - Dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà
Allegato 9 - Scheda informativa generale
Giorno 17 Mese di Dicembre Anno 2003
Allegato 10 - Garanzie finanziarie
Giorno 10 Mese di Aprile Anno 2005
Allegato 11 - Tavola unica – Planimetria
scala 1:200 – Particolari pozzetti scala 1:20 – Progettista: Geom. Giovanni
Verna;
Giorno 22 Mese di Aprile Anno 2005
Allegato 12 - Scheda informativa generale
Allegato 13 - Relazione integrativa a cura
del Dott. Francesco D’Alessandro – Società Galeno Engineering S.r.l.;
Allegato 14 - Tavola - Planimetria scala 1:200 – particolari
pozzetti scala 1:20 – Progettista: Geom. Giovanni Verna;
2) di autorizzare, la Società Ortona Ambiente S.r.l. a realizzare, ai sensi del
predetto art. 27 del Decreto Legislativo 05.02.1997 n° 22, il progetto di cui
al punto 1);
3) di stabilire che l’autorizzazione di cui al
precedente punto 2) è concessa per un periodo pari ad anni due dalla data di
notifica del presente provvedimento, salvo richiesta di proroga motivata, da
inoltrare nei termini di legge alla Direzione Regionale Parchi – Territorio
- Ambiente - Energia, Servizio Gestione Rifiuti, Via Passolanciano, 75 - Pescara;
4) di autorizzare la Società Ortona Ambiente
S.r.l. in oggetto, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. n. 22/97, all’esercizio
dell’impianto indicato al precedente punto 1) alle condizioni e prescrizioni
riportate in premessa che qui di seguito si riepilogano:
- dell’A.R.T.A.
– Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti prot. n° 5442 del 15.11.2005:
CODICI C.E.R. |
DESCRIZIONE |
20 01 01 |
Carta e cartone |
20 01 02 |
Vetro |
20 01 08 |
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense |
20 01 38 |
Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 |
20 01 39 |
Plastica |
20 01 40 |
Metallo |
20 01 99 |
Altre frazioni non specificate altrimenti |
20 02 01 |
Rifiuti biodegradabili |
20 02 03 |
Altri rifiuti non biodegradabili |
20 03 01 |
Rifiuti urbani non differenziati |
20 03 02 |
Rifiuti dei mercati |
20 03 03 |
Residui della pulizia stradale |
20 03 07 |
Rifiuti ingombranti |
20 03 99 |
Rifiuti urbani non specificati altrimenti |
15 01 01 |
Imballaggi in carta e cartone |
15 01 02 |
Imballaggi in plastica |
15 01 03 |
Imballaggi in legno |
15 01 04 |
Imballaggi metallici |
15 01 05 |
Imballaggi in materiali compositi |
15 01 06 |
Imballaggi in materiali misti |
15 01 07 |
Imballaggi in vetro |
1. Relativamente ai rifiuti organici,
il conferimento ai centri convenzionati dovrà avvenire entro il giorno
successivo a quello di raccolta,
2. Limitatamente alle altre tipologie di rifiuti
differenziati, il conferimento dovrà avvenire entro il terzo giorno
successivo a quello di raccolta;
Inoltre la
società Ortona Ambiente S.r.l. dovrà provvedere:
3. Alla realizzazione nella parte retrostante la
piattaforma di scarico rifiuti, ed in particolare nella zona perimetrale, di
una idonea canaletta in cemento minuta di griglia, a servizio di raccolta delle
acque di lavaggio della suddetta area, di scolo e piovane. Tale canaletta dovrà
essere collegata a quella già esistente in prossimità dello scivolo della
suddetta piattaforma;
4. Alla realizzazione di un idoneo pavimento
impermeabilizzato fabbricato in cls per la collocazione del serbatoio di
stoccaggio idrocarburi con annesso bacino di contenimento e relativa tettoia.
- della Direzione Sanità – Servizio
Prevenzione Collettiva – Ufficio Igiene e Sanità Pubblica prot. n° 29234/14 del
07.12.2005:
1. I rifiuti “trattati” siano esclusivamente
quelli elencati nella scheda informativa generale datata 22.04.2005 a firma del
legale rappresentante della Società;
2. Detti rifiuti devono rientrare nella
definizione di rifiuti urbani secondo il dettato dell’art. 7, comma 2 del
D.Lgs. n° 22/97 e derivare dal servizio pubblico di raccolta di cui alla
convenzione stipulata tra la Ditta ed il Comune di Ortona;
3. Le operazioni effettuate siano esclusivamente
quelle indicate nella relazione integrativa datata 22.04.2005 a firma del dr.
Francesco D’Alessandro;
4. La Ditta dovrà porre in essere ogni
iniziativa ed accorgimento utile ad evitare fastidio e/o nocumento al vicinato;
inoltre dovrà realizzare una schermatura lungo il perimetro dell’area
interessata con la piantumazione di essenze vegetali sempreverdi.
5. di stabilire che l’autorizzazione
all’esercizio, di cui al precedente punto 4),
è concessa per un periodo di anni cinque
dalla data di avvio della stazione di trasferimento di rifiuti urbani e rifiuti
raccolti in modo differenziato da inoltrare a recupero (R13) e/o smaltimento
(D15), ubicato nel Comune di Ortona (CH), comunicata in n. tre copie originali
o in numero tre copie dichiarate conformi all’originale, nelle forme e nei modi
previsti al comma 3, dell’art. 22, della L.R. 28.4.2000, n. 83, ed è
prorogabile con le modalità previste dall’art. 24 comma 5 della predetta L.R.
n. 83/00;
6) di PRECISARE che la presente autorizzazione è
subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo
per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei
singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle
esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria
dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da
rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la
flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
- devono essere promossi, con l'osservanza di
criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo,
il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
- le attrezzature ed i contenitori usati
devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la
corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti
e la fuoriuscita di esalazioni moleste;
dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed
adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio
dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
7) di prescrivere che nell’impianto oggetto
della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività,
ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e così come già previsto dalle
vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di
gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
8) di richiamare la Società Ortona Ambiente
S.r.l. – Sede legale Via Cavour n. 1 – Sede Amministrativa C.da Villa Torre –
66026 ORTONA (CH) – al rispetto di quanto di seguito elencato:
a) agli obblighi previsti dall’art. 12 del
Decreto Legislativo 05.02.1997 n° 22, e alla trasmissione con cadenza
trimestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Chieti e all’A.R.T.A.
– Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti, di una
comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati e la loro
destinazione;
b) dei divieti e prescrizioni contenute negli
artt. 28 e 29 della Legge Regionale 28.04.2000 n° 83;
9) di dare atto che il presente provvedimento e
soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità
dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative
tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale
e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 28, comma 4, del
Decreto Legislativo 05.02.1997 N° 22;
10) di fare salve eventuali e ulteriori
autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri
Enti e Organismi non partecipanti alla Conferenza dei Servizi, nonché le altre
disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine eventuali diritti di terzi;
11) di obbligare la Società Ortona Ambiente S.r.l.,
beneficiaria della presente autorizzazione a produrre:
- entro sessanta giorni dalla notifica del
presente provvedimento, al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Parchi, Territorio, Ambiente,
Energia - Regione Abruzzo, una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni causati a terzi nella fase di
costruzione dell’impianto, come stabilito nella Delibera di Giunta
Regionale n° 1387 del 29.12.2004;
- ai sensi delle D.G.R. n° 1198/10.12.2003 e
n° 1387/20.12.2004, alla trasmissione, prima
dell’avvio dell’esercizio dell’impianto, con la documentazione richiesta dall’art. 22 (realizzazione
dell’impianto, esercizio provvisorio e collaudo funzionale) della Legge
Regionale 28.04.2000, n° 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti
contenente l’approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti), apposita “garanzia
finanziaria” in duplice copia, conformi all’originale, a favore del Servizio
Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, a copertura di eventuali danni
ambientali come stabilito nella Delibera di Giunta Regionale n° 1387 del 29.12.2004 (allegato A art. 2);
detta “garanzia finanziaria” sarà controfirmata e restituita a codesta Società
previa verifica da parte di questo Servizio;
12) di trasmettere copia del presente provvedimento
al Comune di Ortona (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti,
all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale,
all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di
Chieti e all’Albo Nazionale Imprese esercenti attività nel settore rifiuti
presso la c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di
L’Aquila;
13) di notificare ai sensi di legge, il presente
provvedimento alla Società ORTONA AMBIENTE S.r.l. – Sede Legale Via Cavour n. 1
– Sede Amministrativa C.da Villa Torre - 66026 ORTONA (CH);
14) di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini