IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di approvare, ai sensi degli artt. 27 e 28 del Decreto Legislativo 05.02.1997 n° 22 – Legge Regionale 28.04.2000 n° 83 – art. 25, il progetto presentato dalla Società ORTONA AMBIENTE S.r.l. – Sede legale Via Cavour n. 1 – Sede Amministrativa C.da Villa Torre - 66026 ORTONA (CH) – per la realizzazione e l’esercizio di una stazione di trasferimento di rifiuti urbani e rifiuti raccolti in modo differenziato da inoltrare a recupero (R13) e/o smaltimento (D15), ubicato nel Comune di Ortona (CH) in contrada Villa Torre, identificabile al N.C.T. dello stesso al Foglio 47 Particella 98 per una superficie complessiva di circa 9.000 mq,  in conformità agli elaborati progettuali indicati in premessa e di seguito riportati:

Giorno 02 Mese di Ottobre Anno 2001

      Allegato 1 - Delibera di affidamento dei servizi di igiene ambientale da parte del COMUNE DI ORTONA alla Società ORTONA AMBIENTE S.r.l.;

Giorno 14 Mese di Marzo Anno 2002

      Allegato 2 - Dichiarazione inizio attività  ai sensi della Legge 662 del 23.12.1996 art. 2 comma 60 - Verbale di asseveramento delle opere edilizie – Parere tecnico favorevole A.U.S.L. (Azienda Unità Sanitaria di Chieti );

Giorno 25 Mese di Novembre Anno 2003

      Allegato 3 - Relazione Tecnica  - a cura del  Geom. Giovanni Verna;

      Allegato 4 - Allegati -  Progettista:  Geom. Giovanni Verna

Stralcio Cartografico scala 1: 25.000

Stralcio Planimetrico del vigente P.R.G. scala 1:10.000

Stralcio Planimetrico P.R.G. - Vincoli esistenti scala 1:10.000

Stralcio Planimetrico P.R.G. – Legenda

Particolare della pavimentazione

Planimetria in scala 1:5.000 con indicazione delle distanze dai fabbricati limitrofi

      Allegato 5 - Tavola unica:  Planimetrie,  Piante, Prospetti, Sezioni scala 1:500 – 1:100 – Progettista: Geom. Giovanni Verna;

      Allegato 6 - Documentazione fotografica a cura del Geom. Giovanni Verna;

Giorno 13 Mese di Dicembre Anno 2003

      Allegato 7 - Relazione Geologico-Idrogeologica - a cura del Dott. Geologo Patrizia di Giglio;

 

Giorno 16 Mese di Dicembre Anno 2003

      Allegato 8 - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

      Allegato 9 - Scheda informativa generale

Giorno 17 Mese di Dicembre Anno 2003

      Allegato 10 - Garanzie finanziarie

Giorno 10 Mese di Aprile Anno 2005

      Allegato 11 - Tavola unica – Planimetria scala 1:200 – Particolari pozzetti scala 1:20 – Progettista: Geom. Giovanni Verna;

Giorno 22 Mese di Aprile Anno 2005

      Allegato 12 - Scheda informativa generale

      Allegato 13 - Relazione integrativa a cura del Dott. Francesco D’Alessandro – Società Galeno Engineering S.r.l.;

      Allegato 14 - Tavola  - Planimetria scala 1:200 – particolari pozzetti scala 1:20 – Progettista: Geom. Giovanni Verna;

2)   di autorizzare,  la Società Ortona Ambiente S.r.l. a realizzare, ai sensi del predetto art. 27 del Decreto Legislativo 05.02.1997 n° 22, il progetto di cui al punto 1);

3)   di stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente punto 2) è concessa per un periodo pari ad anni due dalla data di notifica del presente provvedimento, salvo richiesta di proroga motivata, da inoltrare nei termini di legge alla Direzione Regionale Parchi – Territorio -  Ambiente -  Energia, Servizio Gestione Rifiuti, Via Passolanciano, 75  - Pescara;

4)   di autorizzare la Società Ortona Ambiente S.r.l. in oggetto, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. n. 22/97, all’esercizio dell’impianto indicato al precedente punto 1) alle condizioni e prescrizioni riportate in premessa che qui di seguito si riepilogano:

-      dell’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti       prot. n° 5442 del 15.11.2005:

 

 

CODICI C.E.R.

 

 

DESCRIZIONE

20 01 01 

Carta e cartone 

20 01 02 

Vetro 

20 01 08 

Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 

20 01 38

Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

20 01 39 

Plastica 

20 01 40 

Metallo 

20 01 99 

Altre frazioni non specificate altrimenti 

20 02 01

Rifiuti biodegradabili

20 02 03 

Altri rifiuti non biodegradabili 

20 03 01 

Rifiuti urbani non differenziati 

20 03 02 

Rifiuti dei mercati 

20 03 03 

Residui della pulizia stradale 

20 03 07 

Rifiuti ingombranti 

20 03 99

Rifiuti urbani non specificati altrimenti

15 01 01 

Imballaggi in carta e cartone 

15 01 02 

Imballaggi in plastica 

15 01 03 

Imballaggi in legno 

15 01 04 

Imballaggi metallici 

15 01 05 

Imballaggi in materiali compositi 

15 01 06 

Imballaggi in materiali misti 

15 01 07 

Imballaggi in vetro 

 

1.      Relativamente ai rifiuti organici, il conferimento ai centri convenzionati dovrà avvenire entro il giorno successivo a quello di raccolta,

2.      Limitatamente alle altre tipologie di rifiuti differenziati, il conferimento dovrà avvenire entro il terzo giorno successivo a quello di raccolta;

      Inoltre la società Ortona Ambiente S.r.l. dovrà provvedere:

3.   Alla realizzazione nella parte retrostante la piattaforma di scarico rifiuti, ed in particolare nella zona perimetrale, di una idonea canaletta in cemento minuta di griglia, a servizio di raccolta delle acque di lavaggio della suddetta area, di scolo e piovane. Tale canaletta dovrà essere collegata a quella già esistente in prossimità dello scivolo della suddetta piattaforma;

4.   Alla realizzazione di un idoneo pavimento impermeabilizzato fabbricato in cls per la collocazione del serbatoio di stoccaggio idrocarburi con annesso bacino di contenimento e relativa tettoia.

-     della Direzione Sanità – Servizio Prevenzione Collettiva – Ufficio Igiene e Sanità Pubblica prot. n° 29234/14 del 07.12.2005:

1.   I rifiuti “trattati” siano esclusivamente quelli elencati nella scheda informativa generale datata 22.04.2005 a firma del legale rappresentante della Società;

2.   Detti rifiuti devono rientrare nella definizione di rifiuti urbani secondo il dettato dell’art. 7, comma 2 del D.Lgs. n° 22/97 e derivare dal servizio pubblico di raccolta di cui alla convenzione stipulata tra la Ditta ed il Comune di Ortona;

3.   Le operazioni effettuate siano esclusivamente quelle indicate nella relazione integrativa datata 22.04.2005 a firma del dr. Francesco D’Alessandro;

4.   La Ditta dovrà porre in essere ogni iniziativa ed accorgimento utile ad evitare fastidio e/o nocumento al vicinato; inoltre dovrà realizzare una schermatura lungo il perimetro dell’area interessata con la piantumazione di essenze vegetali sempreverdi.

5.   di stabilire che l’autorizzazione all’esercizio, di cui al precedente punto 4), è concessa per un periodo di anni cinque dalla data di avvio della stazione di trasferimento di rifiuti urbani e rifiuti raccolti in modo differenziato da inoltrare a recupero (R13) e/o smaltimento (D15), ubicato nel Comune di Ortona (CH), comunicata in n. tre copie originali o in numero tre copie dichiarate conformi all’originale, nelle forme e nei modi previsti al comma 3, dell’art. 22, della L.R. 28.4.2000, n. 83, ed è prorogabile con le modalità previste dall’art. 24 comma 5 della predetta L.R. n. 83/00;

6)   di PRECISARE che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

-    deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-    deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-    devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-    devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

-    le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni  moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

7)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

8)   di richiamare la Società Ortona Ambiente S.r.l. – Sede legale Via Cavour n. 1 – Sede Amministrativa C.da Villa Torre – 66026 ORTONA (CH) – al rispetto di quanto di seguito elencato:

a)   agli obblighi previsti dall’art. 12 del Decreto Legislativo 05.02.1997 n° 22, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Chieti e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti, di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati e la loro destinazione;

b)   dei divieti e prescrizioni contenute negli artt. 28 e 29 della Legge Regionale 28.04.2000 n° 83;

9)   di dare atto che il presente provvedimento e soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 28, comma 4, del Decreto Legislativo 05.02.1997 N° 22;

10) di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi non partecipanti alla Conferenza dei Servizi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi,  infine eventuali diritti di terzi;

 

11) di obbligare la Società Ortona Ambiente S.r.l., beneficiaria della presente autorizzazione a produrre:

-    entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, al Servizio Gestione Rifiuti  - Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia - Regione Abruzzo, una polizza assicurativa  a copertura di eventuali danni causati a terzi nella fase di costruzione dell’impianto, come stabilito nella Delibera di Giunta Regionale  n° 1387 del 29.12.2004;

-    ai sensi delle D.G.R. n° 1198/10.12.2003 e n° 1387/20.12.2004, alla  trasmissione, prima dell’avvio dell’esercizio dell’impianto, con la documentazione richiesta dall’art. 22 (realizzazione dell’impianto, esercizio provvisorio e collaudo funzionale) della Legge Regionale 28.04.2000, n° 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti), apposita “garanzia finanziaria” in duplice copia, conformi all’originale, a favore del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, a copertura di eventuali danni ambientali come stabilito nella Delibera di Giunta Regionale  n° 1387 del 29.12.2004 (allegato A art. 2); detta “garanzia finanziaria” sarà controfirmata e restituita a codesta Società previa verifica da parte di questo Servizio;

12) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Ortona (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale, all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti e all’Albo Nazionale Imprese esercenti attività nel settore rifiuti presso la c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

13) di notificare ai sensi di legge, il presente provvedimento alla Società ORTONA AMBIENTE S.r.l. – Sede Legale Via Cavour n. 1 – Sede Amministrativa C.da Villa Torre - 66026 ORTONA (CH);

14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini