IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di approvare, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97, il progetto della Ditta IMALAI S.n.c. di Cocciante Tullio & Figli per la realizzazione e l’esercizio di un nuovo impianto di trattamento e recupero rifiuti speciali inerti da ubicarsi nel Comune di Montesilvano (PE) in Via Tamigi , località Villa Carmine, identificabile nel N.C.T. del Comune di Montesilvano  al foglio 12/B particelle 425 – 140 – 139 parte – 424 parte – area classificata nel P.R.G. in zona F – sottozona F5 : “Attrezzature e servizi privati per lo sport” avente una superficie complessiva di circa  mq 8.350,  in conformità agli elaborati progettuali indicati in premessa e di seguito riportati:

Mese di Maggio Anno 2001

-    Stralci: I.G.M. – P.R.P. – P.R.G. – AER. – CAT. – Piante – Prospetti  - Sezioni  - Part. – (Allegato n. 1);

-    Relazione descrittiva dell’impianto (Allegato n. 2);

-    Allegati alla relazione tecnica descrittiva dell’impianto (Allegato n. 3);

-    Studio geologico ed idrogeologico  a cura del Dott. Geologo Renzo Lauducci  (Allegato n. 4);

-    Scheda informativa generale (Allegato n. 5);

-    Titolo di proprietà (Ufficio del Territorio di Pescara - Visura per immobile – Situazione degli atti informatizzati al 07.06.2001) (Allegato n. 6);

-      Documentazione fotografica (Allegato n. 7);

Mese di Luglio Anno 2001

-      Attestazione Tecnico progettista Dott. Arch. Francesco VACCARO in data 05.07.2001(Allegato n. 8);

Mese di Ottobre Anno 2001

Tavola 1 - Relazione: studio di Verifica di Compatibilità Ambientale (Allegato n. 9);

Tavola  2 - Dichiarazione vincoli (Allegato n. 10):

Idrogeologico – non ricadente

Forestale – non ricadente

Zone sismiche – non ricadente

Paesaggistico – ricadente

P.R.P. – ricadente in zona B1 – Trasformabilità mirata –

Archeologico – non ricadente

Aree protette – non ricadente;

Tavola 3 - Corografia con ubicazione impianto  scala  1:25.000 (Allegato n. 11);

Tavola 4 - Carta dei venti scala  1:25.000 (Allegato n. 12);

Tavola 5 - Carta viabilità  scala  1:100.000 (Allegato n. 13);

Tavola 6 - Carta dell’uso del suolo  scala  1:25.000 (Allegato n. 14);

Tavola 7 - Carta geologica scala   1:100.000 (Allegato n. 15);

Tavola 8 - Carta topografica  scala  1:25.000 (Allegato n. 16);

Tavola 9A - Carta del paesaggio e della visibilità – doc.  fotografica  scala 1:5.000 (Allegato n. 17);

Tavola 9B - Documentazione fotografica scala 1:5.000 (Allegato n. 18);

Copia nota prot. 10451 del 03.10.2001 dell’Amministrazione Comunale di Montesilvano (PE) con parere tecnico favorevole all’iniziativa progettuale (Allegato n. 19);

Dichiarazione del tecnico in merito alle disposizioni della Legge n° 267/98 (Allegato n. 20);

Parere Tecnico del  Comune di Montesilvano (Allegato n. 21);

Mese di Gennaio Anno 2002

Tavola – Aerofotogrammetria con distanze scala 1:2.000 (Allegato n. 22);

Tabella rifiuti trattati aggiornata all’attualità con codici CER. (Allegato n. 23);

Mese di Maggio Anno 2004

Permesso di costruire art. 10, D.P.R. 06.06.2001 n° 380 (Allegato n. 24);

Mese di Maggio Anno 2001

Tavola  - STRALCI: I.G.M. – P.R.P. – P.R.G. – AER. – CAT.  – PIANTE - PROSPETTI – SEZIONI – PART. (Allegato n. 25);

Mese di Ottobre Anno 2004

Denuncia di inizio attività ai sensi del D.P.R. 06.06.2001 n° 380, art. 22 (Allegato n. 26);

Tavola – STRALCI: I.G.M. – P.R.P. P.R.G. – AER. CAT. PIANTE – PROSPETTI – SEZIONI – PART. (Allegato n. 27);

2)   di autorizzare la Ditta IMALAI S.n.c. di Cocciante Tullio & Figli a realizzare, ai sensi del predetto art. 27 D.Lgs. 22/97, il progetto in oggetto;

3)   di stabilire che l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto è concessa per un periodo pari ad anni 2 dalla data di notifica del presente provvedimento, salvo richiesta di proroga motivata, da inoltrare nei termini di legge alla Direzione Regionale Turismo – Ambiente – Energia,  Servizio Gestione Rifiuti, Via Passolanciano, n. 75 – Pescara;

4)   di autorizzare, la suddetta Ditta, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97, l’esercizio di trattamento e recupero di rifiuti speciali inerti, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

-      dell’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Pescara prot. n° 6447/CA-SC del 18.10.2003:

1.   Sia realizzata l’impermeabilizzazione dell’intero piazzale, tale da garantire un coefficiente di permeabilità K £ 1x 10-7  cm/sec;

2.   La vasca di raccolta delle acque meteoriche sia dimensionata sui lati di massima precipitazione meteorica garantendo, al contempo, che siano utilizzati tutti gli accorgimenti e le cautele necessari per evitare sversamenti di acqua contaminata nel fiume. Diversamente le immissioni di acque in eccesso nel fiume o nel suolo, in quanto acque miste alle acque di percolazione del ciclo produttivo, dovranno essere autorizzati ai sensi delle leggi vigenti;   

3.   Il recupero e riutilizzo del rifiuto nei modi previsti a pag. 3 della Relazione “Studio di Verifica di Compatibilità Ambientale” (ripristino ambientale, realizzazione di argini e terrapieni, formazione di piazzali, di sottofondi, di rilevati stradali), dovrà essere subordinato all’esecuzione del test di cessione, secondo quanto previsto per il recupero dei rifiuti inerti dal D.M. 05.02.1998 e dalla L.R. 83/2000;

4.   Con riferimento alle emissioni in atmosfera, siano rispettati i contenuti della suddetta nota del Dirigente Chimico competente, in particolare per quanto attiene l’autorizzazione di cui al D.P.R. 203/1988;

5.   Per quanto riguarda l’impatto acustico, siano soddisfatte le condizioni indicate nel citato Parere Tecnico del Dirigente del Settore Fisico Ambientale;

6.   Nella conduzione dell’impianto siano attuate tutte le procedure di buona gestione che assicurino la tutela dell’ambiente, nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti.

-      dell’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale       di Pescara prot. n° 1838/SCPE-DS del 07.04.2005:

1)   Siano esclusi dall’impianto le traverse e i traversoni ferroviari ancorché provenienti dall’asportazione di pietrisco per massicciate ferroviarie o da rifiuti misti dell’attività di costruzione o demolizione, nonché i fanghi  di dragaggio, il vetro, il ferro, l’acciaio, i rifiuti metallici, i rifiuti di ferro ed acciaio se non contenuti nei citati rifiuti misti;

2)   Siano ammessi all’impianto, nelle quantità globali richieste, senza preventiva caratterizzazione, ai sensi dell’art. 2 comma 1, lett. a, del D.M. 13.03.2003, i rifiuti inerti elencati in tabella 1 con le restrizioni in esse contenute;

3)   Siano ammessi all’impianto, nelle quantità globali richieste, con preventiva caratterizzazione, secondo le procedure ed indicazioni riportate nell’art. 2, comma 1, lett. b) del D.M. 13.03.2003, i rifiuti elencati in tabella 2;

4)   L’attività sui rifiuti e la produzione di rifiuti derivanti dall’impianto siano gestite secondo le prescrizioni contenute nel Decreto Legislativo 05.02.1997, n. 22 e (s.m.i.), relativi decreti attuativi, e nella L.R. 28.04.2000 n° 83;

5)   Sia vietata qualsiasi forma di inertizzazione dei rifiuti da trattare, dei rifiuti prodotti durante l’attività dell’impianto e dei materiali riciclati;

6)   Siano trasmessi all’A.R.T.A. con cadenza trimestrale le schede e i certificati di controllo e di monitoraggio sui rifiuti da trattare, sui rifiuti prodotti, sui materiali riciclati e sull’ambiente.

RIFIUTI INERTI SENZA PREVENTIVA CARATTERIZZAZIONE

(tab. 3 dell’art. 2, c. 1, lett. a), DM. 13.03.2003)

 

Tabella 1

 

 

CODICI C.E.R.

 

DESCRIZIONE

 

01 04 13

Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

17 01 01

Cemento (*)

17 01 02

Mattoni (*)

17 01 03

Mattonelle e ceramica (*)

17 05 04

Terra  e rocce, diverse da quelli di cui alla voce 17 05 03(**)

17 09 04

Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03(*)

20 02 02

Terra e rocce (***)

 

Restrizioni

(*) Solamente rifiuti selezionati da costruzioni e demolizione; rifiuti contenenti una bassa percentuale di altri tipi di materiali (come metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno, gomma, ecc.); l’origine dei rifiuti deve essere nota.

Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell’edificio, dell’inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell’impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, ecc., a meno che sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa.

Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole.

(**) Esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purchè non provenienti da siti contaminati.

(***) Solo rifiuti di giardini e parchi; eccetto terra vegetale e torba.

 

Tabella 2

RIFIUTI INERTI DA CARATTERIZZARE

(art. 2, c. 1, lett. b), D.M. 13.03.2003)

 

 

CODICI C.E.R.

 

DESCRIZIONE

 

01 01 02

Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi

01 04 08

Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi di quelli di cui alla voce 01 04 07

17 01 07

Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06

17 03 02

Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

17 05 08

Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07

17 08 02

Materiali da costruzione a base di gesso diversi di quelli alla voce 17 08 01

19 12 09

Minerali (ad esempio sabbia, rocce)

 

per una potenzialità complessiva annua di 3.300 tonnellate.

-    Della Direzione Regionale Sanità – Servizio Prevenzione Collettiva prot. n° 8136 del 16.04.2002:

a)   per quanto riguarda la polverosità, considerato che nella documentazione in nostro possesso viene garantito il suo contenimento mediante un’azione combinata di abbattimento con nebulizzazioni di acqua ed effetto barriera realizzato dalla piantumazione di progetto, è necessario che:

-    i nebulizzatori siano mantenuti in costante e perfetta efficienza e che vengano utilizzati costantemente durante le attività lavorative che generano polveri;

-    la piantumazione, per tipologia di alberi, numero, dimensioni e posizionamento, sia tale da garantire sin dall’inizio dell’attività un apprezzabile effetto barriera.

 

b)   per quanto riguarda la rumorosità è necessario  che, dopo la realizzazione e la messa in funzione, al massimo delle potenzialità del nuovo impianto, sia verificato mediante Tecnico competente l’effettiva rispondenza delle emissioni e delle immissioni sonore diffuse dalle apparecchiature che saranno installate a quelle dichiarate nella Previsione d’impatto acustico integrata dalla Ditta; in particolare dovranno essere verificati sia il rispetto dei limiti massimi differenziali, misurati all’interno degli ambienti abitativi circostanti l’insediamento in oggetto, sia il contenimento dei limiti massimi in assoluto misurati anche all’esterno. Gli esiti di tali accertamenti dovranno essere tempestivamente comunicati a quest’Ufficio AU.S.L. ed al Sindaco del Comune di Montesilvano.

c)   sia adottato ogni altro accorgimento atto ad evitare inconvenienti igienico-sanitari agli abitanti nelle zone limitrofe dell’impianto.

-     Della Direzione Regionale Sanità – Servizio Prevenzione Collettiva prot. n° 12178/14 del 12.05.2005: 

      nella quale si conferma il parere precedente espresso con nota prot. n° 8136 del 16.04.2002, a condizione che le quantità di rifiuti soggetti a trattamenti, vista la diminuzione delle aree destinate al loro stoccaggio, siano regolamentate in modo tale da non inficiare le misure di contenimento inquinanti predisposte nel progetto originale;

-     Del Comune di Montesilvano (PE)  prot. n° 010451 del 03.10.2001 e confermato con prot. n° 20810 del 27.04.2005:

      con prescrizioni riportate nel permesso di costruire n° 10013 del 10.06.2004, dalla effettiva realizzazione di un consistente ed opportuno masso in cls, opportunamente impermeabilizzato, onde evitare infiltrazioni d’acqua negli strati sottostanti, e dall’impegno della Ditta al ripristino dello stato iniziale dell’area, una volta terminata l’attività di che trattasi;

5)   di stabilire che l’autorizzazione all’esercizio, di cui al precedente punto 4), è concessa per un periodo di anni cinque dalla data di avvio dell’impianto comunicata in n° 3 copie originali o in  n° 3  copie dichiarate conformi all’originale nelle forme e nei modi previsti al comma 3, dell’art. 22, della L.R.  28/04/2000 n° 83,  ed è prorogabile con le modalità previste dall’art. 24 comma 5 della predetta L.R. n° 83/2000;

6)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorchè afferenti alla gestione dei rifiuti e così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

7)   di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

-    deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-    deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-    devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-    devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

-    le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

-    è vietata la miscelazione dei rifiuti pericolosi e/o lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino tra loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate. Tale divieto vale anche nel caso di incompatibilità  tra rifiuti suddetti e qualsiasi altro tipo di materiale o merce stoccata;

8)   di richiamare la Ditta autorizzata:

a)   agli obblighi previsti dall’art. 12 del D. Lgs. n° 22/97, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di Pescara e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Pescara, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

b)   a quanto stabilito dalla legge regionale 28.04.2000 n° 83 artt. 28 e 29;

9)   di obbligare la Società IMALAI S.n.c.,  beneficiaria della presente autorizzazione:

-    a produrre, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, al Servizio Gestione Rifiuti  - Direzione Turismo, Ambiente Energia - Regione Abruzzo, una polizza assicurativa  a copertura di eventuali danni causati a terzi nella fase di costruzione dell’impianto, come stabilito nella Delibera di Giunta Regionale  n° 1387 del 29.12.2004;

-    ai sensi delle D.G.R. n° 1198/10.12.2003 e n° 1387/20.12.2004, alla  trasmissione, prima dell’avvio dell’esercizio dell’impianto, con la documentazione richiesta dall’art. 22 (realizzazione dell’impianto, esercizio provvisorio e collaudo funzionale) della Legge Regionale 28.04.2000, n° 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti), apposita “garanzia finanziaria” in duplice copia , conformi all’originale, a favore del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, a copertura di eventuali danni ambientali come stabilito nella Delibera di Giunta Regionale  n° 1387 del 29.12.2004 (allegato A art. 2); detta “garanzia finanziaria” sarà controfirmata e restituita a codesta Ditta, previa verifica da parte di questo Servizio;

10) di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi non partecipanti alla Conferenza dei Servizi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine eventuali diritti di terzi;

11) di dare atto che il presente provvedimento e soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 22/97;

12) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Montesilvano (PE), all’Amministrazione Provinciale di Pescara,  all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Direzione Centrale di  Pescara, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Pescara e all’Albo Nazionale Imprese esercenti attività nel settore rifiuti presso la c/o Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di L’Aquila;

13) di notificare, ai sensi di Legge,  il presente provvedimento alla Ditta IMALAI S.n.c. di Cocciante Tullio & Figli con sede nel Comune di Montesilvano (PE) in Via Tamigi – Località Villa Carmine;

14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo,  sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini