IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1) di approvare, ai sensi degli artt. 27 e 28
del D.Lgs. 22/97, il progetto della Ditta IMALAI S.n.c. di Cocciante Tullio
& Figli per la realizzazione e l’esercizio di un nuovo impianto di
trattamento e recupero rifiuti speciali inerti da ubicarsi nel Comune di
Montesilvano (PE) in Via Tamigi , località Villa Carmine, identificabile nel
N.C.T. del Comune di Montesilvano al
foglio 12/B particelle 425 – 140 – 139 parte – 424 parte – area classificata
nel P.R.G. in zona F – sottozona F5 : “Attrezzature e servizi privati per lo
sport” avente una superficie complessiva di circa mq 8.350, in conformità
agli elaborati progettuali indicati in premessa e di seguito riportati:
Mese
di Maggio Anno 2001
- Stralci: I.G.M. – P.R.P. – P.R.G. – AER. –
CAT. – Piante – Prospetti -
Sezioni - Part. – (Allegato n. 1);
- Relazione descrittiva dell’impianto (Allegato n. 2);
- Allegati alla relazione tecnica descrittiva
dell’impianto (Allegato n. 3);
- Studio geologico ed idrogeologico a cura del Dott. Geologo Renzo Lauducci (Allegato
n. 4);
- Scheda informativa generale (Allegato n. 5);
- Titolo di proprietà (Ufficio del Territorio
di Pescara - Visura per immobile – Situazione degli atti informatizzati al
07.06.2001) (Allegato n. 6);
- Documentazione fotografica (Allegato n. 7);
Mese
di Luglio Anno 2001
- Attestazione Tecnico progettista Dott.
Arch. Francesco VACCARO in data 05.07.2001(Allegato n. 8);
Mese
di Ottobre Anno 2001
Tavola 1 -
Relazione: studio di Verifica di Compatibilità Ambientale (Allegato n. 9);
Tavola 2 - Dichiarazione vincoli (Allegato n. 10):
Idrogeologico – non
ricadente
Forestale – non
ricadente
Zone sismiche – non
ricadente
Paesaggistico –
ricadente
P.R.P. – ricadente
in zona B1 – Trasformabilità mirata –
Archeologico – non
ricadente
Aree protette – non
ricadente;
Tavola 3 -
Corografia con ubicazione impianto
scala 1:25.000 (Allegato n. 11);
Tavola 4 - Carta
dei venti scala 1:25.000 (Allegato n. 12);
Tavola 5 - Carta
viabilità scala 1:100.000 (Allegato n. 13);
Tavola 6 - Carta
dell’uso del suolo scala 1:25.000 (Allegato n. 14);
Tavola 7 - Carta
geologica scala 1:100.000 (Allegato n. 15);
Tavola 8 - Carta
topografica scala 1:25.000 (Allegato n. 16);
Tavola 9A - Carta
del paesaggio e della visibilità – doc.
fotografica scala 1:5.000 (Allegato n. 17);
Tavola 9B -
Documentazione fotografica scala 1:5.000 (Allegato
n. 18);
Copia nota prot. 10451 del 03.10.2001
dell’Amministrazione Comunale di Montesilvano (PE) con parere tecnico
favorevole all’iniziativa progettuale (Allegato
n. 19);
Dichiarazione del
tecnico in merito alle disposizioni della Legge n° 267/98 (Allegato n. 20);
Parere Tecnico
del Comune di Montesilvano (Allegato n. 21);
Mese
di Gennaio Anno 2002
Tavola –
Aerofotogrammetria con distanze scala 1:2.000 (Allegato n. 22);
Tabella rifiuti
trattati aggiornata all’attualità con codici CER. (Allegato n. 23);
Mese
di Maggio Anno 2004
Permesso di
costruire art. 10, D.P.R. 06.06.2001 n° 380 (Allegato n. 24);
Mese
di Maggio Anno 2001
Tavola -
STRALCI: I.G.M. – P.R.P. – P.R.G. – AER. – CAT. – PIANTE - PROSPETTI – SEZIONI – PART. (Allegato n. 25);
Mese
di Ottobre Anno 2004
Denuncia di inizio
attività ai sensi del D.P.R. 06.06.2001 n° 380, art. 22 (Allegato n. 26);
Tavola – STRALCI: I.G.M. – P.R.P. P.R.G. – AER. CAT.
PIANTE – PROSPETTI – SEZIONI – PART. (Allegato
n. 27);
2) di autorizzare la Ditta IMALAI S.n.c. di
Cocciante Tullio & Figli a realizzare, ai sensi del predetto art. 27 D.Lgs.
22/97, il progetto in oggetto;
3) di stabilire che l’autorizzazione alla
realizzazione dell’impianto è concessa per un periodo pari ad anni 2 dalla data
di notifica del presente provvedimento, salvo richiesta di proroga motivata, da
inoltrare nei termini di legge alla Direzione Regionale Turismo – Ambiente –
Energia, Servizio Gestione Rifiuti, Via
Passolanciano, n. 75 – Pescara;
4) di autorizzare, la suddetta Ditta, ai sensi dell’art.
28 del D.Lgs. 22/97, l’esercizio di trattamento e recupero di rifiuti speciali
inerti, alle seguenti condizioni e prescrizioni:
- dell’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela
Ambiente – Dipartimento Provinciale di Pescara prot. n° 6447/CA-SC del
18.10.2003:
1. Sia realizzata l’impermeabilizzazione
dell’intero piazzale, tale da garantire un coefficiente di permeabilità K £ 1x 10-7
cm/sec;
2. La vasca di raccolta delle acque meteoriche
sia dimensionata sui lati di massima precipitazione meteorica garantendo, al
contempo, che siano utilizzati tutti gli accorgimenti e le cautele necessari
per evitare sversamenti di acqua contaminata nel fiume. Diversamente le
immissioni di acque in eccesso nel fiume o nel suolo, in quanto acque miste
alle acque di percolazione del ciclo produttivo, dovranno essere autorizzati ai
sensi delle leggi vigenti;
3. Il recupero e riutilizzo del rifiuto nei modi
previsti a pag. 3 della Relazione “Studio di Verifica di Compatibilità
Ambientale” (ripristino ambientale, realizzazione di argini e terrapieni,
formazione di piazzali, di sottofondi, di rilevati stradali), dovrà essere
subordinato all’esecuzione del test di cessione, secondo quanto previsto per il
recupero dei rifiuti inerti dal D.M. 05.02.1998 e dalla L.R. 83/2000;
4. Con riferimento alle emissioni in atmosfera,
siano rispettati i contenuti della suddetta nota del Dirigente Chimico
competente, in particolare per quanto attiene l’autorizzazione di cui al D.P.R.
203/1988;
5. Per quanto riguarda l’impatto acustico, siano
soddisfatte le condizioni indicate nel citato Parere Tecnico del Dirigente del
Settore Fisico Ambientale;
6. Nella conduzione dell’impianto siano attuate
tutte le procedure di buona gestione che assicurino la tutela dell’ambiente,
nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti.
- dell’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela
Ambiente – Dipartimento Provinciale di
Pescara prot. n° 1838/SCPE-DS del
07.04.2005:
1) Siano esclusi dall’impianto le traverse e i
traversoni ferroviari ancorché provenienti dall’asportazione di pietrisco per
massicciate ferroviarie o da rifiuti misti dell’attività di costruzione o
demolizione, nonché i fanghi di
dragaggio, il vetro, il ferro, l’acciaio, i rifiuti metallici, i rifiuti di
ferro ed acciaio se non contenuti nei citati rifiuti misti;
2) Siano ammessi all’impianto, nelle quantità
globali richieste, senza preventiva caratterizzazione, ai sensi dell’art.
2 comma 1, lett. a, del D.M. 13.03.2003, i rifiuti inerti elencati in tabella 1
con le restrizioni in esse contenute;
3) Siano ammessi all’impianto, nelle quantità
globali richieste, con preventiva caratterizzazione, secondo le
procedure ed indicazioni riportate nell’art. 2, comma 1, lett. b) del D.M.
13.03.2003, i rifiuti elencati in tabella 2;
4) L’attività sui rifiuti e la produzione di
rifiuti derivanti dall’impianto siano gestite secondo le prescrizioni contenute
nel Decreto Legislativo 05.02.1997, n. 22 e (s.m.i.), relativi decreti
attuativi, e nella L.R. 28.04.2000 n° 83;
5) Sia vietata qualsiasi forma di inertizzazione
dei rifiuti da trattare, dei rifiuti prodotti durante l’attività dell’impianto
e dei materiali riciclati;
6) Siano trasmessi all’A.R.T.A. con cadenza
trimestrale le schede e i certificati di controllo e di monitoraggio sui
rifiuti da trattare, sui rifiuti prodotti, sui materiali riciclati e
sull’ambiente.
RIFIUTI INERTI SENZA PREVENTIVA CARATTERIZZAZIONE
(tab. 3 dell’art. 2, c. 1, lett. a), DM.
13.03.2003)
Tabella 1
CODICI C.E.R. |
DESCRIZIONE |
01 04 13 |
Rifiuti prodotti dalla lavorazione della
pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 |
17 01 01 |
Cemento (*) |
17 01 02 |
Mattoni (*) |
17 01 03 |
Mattonelle e ceramica (*) |
17 05 04 |
Terra
e rocce, diverse da quelli di cui alla voce 17 05 03(**) |
17 09 04 |
Rifiuti misti dell’attività di costruzione
e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09
03(*) |
20 02 02 |
Terra e rocce (***) |
Restrizioni
(*) Solamente rifiuti
selezionati da costruzioni e demolizione; rifiuti contenenti una bassa
percentuale di altri tipi di materiali (come metalli, plastica, terra, sostanze
organiche, legno, gomma, ecc.); l’origine dei rifiuti deve essere nota.
Esclusi i rifiuti
prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni
contaminate da sostanze pericolose inorganiche, ad esempio a causa dei processi
produttivi adottati nell’edificio, dell’inquinamento del suolo, dello
stoccaggio e dell’impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, ecc., a
meno che sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata
in misura significativa.
Esclusi i rifiuti
prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni
trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in
quantità notevole.
(**) Esclusi i primi 30
cm di suolo, la torba e purchè non provenienti da siti contaminati.
(***) Solo rifiuti di
giardini e parchi; eccetto terra vegetale e torba.
Tabella 2
RIFIUTI INERTI DA CARATTERIZZARE
(art. 2, c. 1, lett. b), D.M. 13.03.2003)
CODICI C.E.R. |
DESCRIZIONE |
01 01 02 |
Rifiuti da estrazione di minerali non
metalliferi |
01 04 08 |
Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi di
quelli di cui alla voce 01 04 07 |
17 01 07 |
Miscugli o scorie di cemento, mattoni,
mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 |
17 03 02 |
Miscele bituminose diverse da quelle di cui
alla voce 17 03 01 |
17 05 08 |
Pietrisco per massicciate ferroviarie,
diverso da quello di cui alla voce 17 05 07 |
17 08 02 |
Materiali da costruzione a base di gesso
diversi di quelli alla voce 17 08 01 |
19 12 09 |
Minerali (ad esempio sabbia, rocce) |
per una potenzialità complessiva annua di 3.300
tonnellate.
- Della Direzione Regionale Sanità – Servizio
Prevenzione Collettiva prot. n° 8136 del 16.04.2002:
a) per quanto riguarda la polverosità,
considerato che nella documentazione in nostro possesso viene garantito il suo
contenimento mediante un’azione combinata di abbattimento con nebulizzazioni di
acqua ed effetto barriera realizzato dalla piantumazione di progetto, è
necessario che:
- i nebulizzatori siano mantenuti in costante
e perfetta efficienza e che vengano utilizzati costantemente durante le
attività lavorative che generano polveri;
- la piantumazione, per tipologia di alberi,
numero, dimensioni e posizionamento, sia tale da garantire sin dall’inizio
dell’attività un apprezzabile effetto barriera.
b) per
quanto riguarda la rumorosità è
necessario che, dopo la realizzazione e
la messa in funzione, al massimo delle potenzialità del nuovo impianto, sia
verificato mediante Tecnico competente l’effettiva rispondenza delle emissioni
e delle immissioni sonore diffuse dalle apparecchiature che saranno installate
a quelle dichiarate nella Previsione d’impatto acustico integrata dalla Ditta;
in particolare dovranno essere verificati sia il rispetto dei limiti massimi
differenziali, misurati all’interno degli ambienti abitativi circostanti
l’insediamento in oggetto, sia il contenimento dei limiti massimi in assoluto
misurati anche all’esterno. Gli esiti di tali accertamenti dovranno essere
tempestivamente comunicati a quest’Ufficio AU.S.L. ed al Sindaco del Comune di
Montesilvano.
c) sia
adottato ogni altro accorgimento atto ad evitare inconvenienti
igienico-sanitari agli abitanti nelle zone limitrofe dell’impianto.
- Della
Direzione Regionale Sanità – Servizio Prevenzione Collettiva prot. n° 12178/14
del 12.05.2005:
nella quale si conferma il parere
precedente espresso con nota prot. n° 8136 del 16.04.2002, a condizione che le
quantità di rifiuti soggetti a trattamenti, vista la diminuzione delle aree
destinate al loro stoccaggio, siano regolamentate in modo tale da non inficiare
le misure di contenimento inquinanti predisposte nel progetto originale;
- Del Comune
di Montesilvano (PE) prot. n° 010451
del 03.10.2001 e confermato con prot. n° 20810 del 27.04.2005:
con prescrizioni riportate nel permesso di
costruire n° 10013 del 10.06.2004, dalla effettiva realizzazione di un
consistente ed opportuno masso in cls, opportunamente impermeabilizzato, onde
evitare infiltrazioni d’acqua negli strati sottostanti, e dall’impegno della
Ditta al ripristino dello stato iniziale dell’area, una volta terminata
l’attività di che trattasi;
5) di stabilire che l’autorizzazione
all’esercizio, di cui al precedente punto 4), è concessa per un periodo di anni cinque dalla data di avvio
dell’impianto comunicata in n° 3 copie originali o in n° 3 copie dichiarate
conformi all’originale nelle forme e nei modi previsti al comma 3, dell’art.
22, della L.R. 28/04/2000 n° 83, ed è prorogabile con le modalità previste
dall’art. 24 comma 5 della predetta L.R. n° 83/2000;
6) di prescrivere che nell’impianto oggetto
della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività,
ancorchè afferenti alla gestione dei rifiuti e così come già previsto dalle
vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di
gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
7) di precisare che la presente autorizzazione è
subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo
per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e
dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle
esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria
dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da
rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la
flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
- devono essere promossi, con l’osservanza di
criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo,
il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
- le attrezzature ed i contenitori usati
devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la
corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti
e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona
efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e
decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la
normativa vigente;
- è vietata la miscelazione dei rifiuti
pericolosi e/o lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti
che risultino tra loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a
reazioni indesiderate. Tale divieto vale anche nel caso di incompatibilità tra rifiuti suddetti e qualsiasi altro tipo
di materiale o merce stoccata;
8) di richiamare la Ditta autorizzata:
a) agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.
Lgs. n° 22/97, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio
Ecologico Provinciale di Pescara e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela
Ambiente – Dipartimento Provinciale di Pescara, di una comunicazione
concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;
b) a quanto stabilito dalla legge regionale
28.04.2000 n° 83 artt. 28 e 29;
9) di obbligare la Società IMALAI S.n.c., beneficiaria della presente autorizzazione:
- a produrre, entro sessanta giorni dalla
notifica del presente provvedimento, al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo, Ambiente Energia -
Regione Abruzzo, una polizza assicurativa
a copertura di eventuali danni causati a terzi nella fase di costruzione
dell’impianto, come stabilito nella Delibera di Giunta Regionale n° 1387 del 29.12.2004;
- ai sensi delle D.G.R. n° 1198/10.12.2003 e
n° 1387/20.12.2004, alla trasmissione, prima
dell’avvio dell’esercizio dell’impianto, con la documentazione richiesta dall’art. 22 (realizzazione
dell’impianto, esercizio provvisorio e collaudo funzionale) della Legge
Regionale 28.04.2000, n° 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti
contenente l’approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti), apposita “garanzia
finanziaria” in duplice copia , conformi all’originale, a favore del Servizio
Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, a copertura di eventuali danni
ambientali come stabilito nella Delibera di Giunta Regionale n° 1387 del 29.12.2004 (allegato A art. 2);
detta “garanzia finanziaria” sarà controfirmata e restituita a codesta Ditta,
previa verifica da parte di questo Servizio;
10) di fare salve eventuali e ulteriori
autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri
Enti e Organismi non partecipanti alla Conferenza dei Servizi, nonché le altre
disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine eventuali
diritti di terzi;
11) di dare atto che il presente provvedimento e
soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità
dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative
tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale
e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 28, comma 4, del
D.Lgs. n. 22/97;
12) di trasmettere copia del presente provvedimento
al Comune di Montesilvano (PE), all’Amministrazione Provinciale di
Pescara, all’A.R.T.A. – Agenzia
Regionale Tutela Ambiente - Direzione Centrale di Pescara, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente -
Dipartimento Provinciale di Pescara e all’Albo Nazionale Imprese esercenti
attività nel settore rifiuti presso la c/o Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di L’Aquila;
13) di notificare, ai sensi di Legge, il presente provvedimento alla Ditta IMALAI
S.n.c. di Cocciante Tullio & Figli con sede nel Comune di Montesilvano (PE)
in Via Tamigi – Località Villa Carmine;
14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento,
limitatamente all’oggetto e al dispositivo,
sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo;
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini