il dirigente del
servizio
Omissis
DETERMINA
1) di autorizzare, ai sensi dell’art. 28 comma 7
del D.Lgs 05.02.97 n. 22, la ditta Abruzzo Strade S.r.l. con sede in
Torrevecchia Teatina (CH) via Fondo Valle Alento n. 6, all’esercizio del recupero di inerti con
impianto mobile OMTRACK ULISSE TK 096 F – matricola 99A02400T, con una
produzione massima di 190 t/h (variabile a seconda della tipologia del
materiale), per le seguenti tipologie di rifiuti:
CER 2002 |
DESCRIZIONE |
10 13 11 |
Rifiuti della produzione di materiali
compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10
13 10. |
17 01 01 |
Cemento |
17 01 02 |
Mattoni |
17 01 03 |
Mattonelle e ceramica |
17 01 07 |
Miscugli o scorie di cemento, mattoni
mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla
voce 17 01 06. |
17 08 02 |
Materiali da costruzione a base di gesso
diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06 |
17 09 04 |
Rifiuti misti dell’attività di costruzione
e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09
03. |
17 03 02 |
Miscele bituminose, diverse da quelle di
cui alla voce 17 03 01. |
20 03 01 |
Imballaggi di materiali misti. |
a condizione che siano rispettate le
osservazioni e/o prescrizioni dettate nel parere tecnico dell’ARTA – Agenzia
Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti, di cui alla
nota prot. n. 5740 del 30/11/05 , citate in premessa che qui si abbiano
integralmente riportate e trascritte;
2) di stabilire che, l’autorizzazione
all’esercizio di cui al punto 1) è concessa per un periodo di cinque anni dalla
data di notifica del presente provvedimento, ed è rinnovabile con le modalità
previste all’art. 24 comma 5 della L.R. 28.04.2000 n. 83;
3) di stabilire che vengano comunicati al
Servizio Gestione Rifiuti, per quanto
concerne le singole campagne di attività, i periodi di permanenza dell’impianto
mobile sui siti prescelti nel termine di 60 gg. antecedenti l’inizio delle
attività di trattamento dei rifiuti;
4) di stabilire che l’effettuazione delle
relative campagne di attività è subordinata alla preventiva acquisizione del
favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o
regionale, ove la vigente disciplina nazionale o regionale richieda lo
svolgimento della procedura di impatto ambientale;
5) di precisare che la presente autorizzazione è
subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo
per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e
dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle
esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria e
dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da
rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la
flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
- le attrezzature ed i contenitori usati
devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la
corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti
e la fuoriuscita di esalazioni moleste;
- dovranno altresì essere tenuti in
buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e
decontaminazioni; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la
normativa vigente;
- deve essere evitato lo stoccaggio
contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente
incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;
6) di prescrivere che nell’ impianto oggetto
della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività,
ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle
vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di
gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
7) di prescrivere che all’ingresso possono
essere ammessi solo i rifiuti autorizzati e che quelli in uscita dall’impianto
mobile devono essere assolutamente coerenti con la tipologia di discarica
presso la quale l’impianto in oggetto agisce;
8) di fare salve eventuali ed ulteriori
autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza
di altri Enti e organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti
nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
9) di richiamare la ditta autorizzata:
- agli obblighi previsti dagli artt. 11 e 12
del D.Lgs. n. 22/97;
- all’acquisizione di eventuali altri
pareri e autorizzazioni che si rendessero necessari per l’esercizio
dell’attività di recupero dei rifiuti, nonché di comunicare l’inizio della
singola campagna di recupero di rifiuti alla Provincia ed al Comune nel cui
territorio si intende iniziare la campagna di attività suddetta;
- agli obblighi, condizioni e prescrizioni
derivanti dall’applicazione del D.Lgs n. 36/03 così come modificato dal D.L n.
115/05;
- agli obblighi fissati agli artt.li 28 e 29
della L.R. n. 83/00;
10) di obbligare la ditta ai sensi delle D.G.R. n. 1198/10.12.03 e n. 1387/20.12.04, alla
trasmissione, prima dell’avvio dell’esercizio dell’ impianto, con la documentazione
richiesta dall’art. 22 (realizzazione dell’impianto, esercizio provvisorio e
collaudo funzionale) della L.R.
28.04.2000 n. 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti
contenente l’approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti), apposita garanzia
finanziaria in duplice copia, conformi all’originale, a favore del Servizio
Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, a copertura di eventuali danni
ambientali come stabilito nella D.G.R. n. 1387 del 29/12/04 (Allegato A art.2);
detta garanzia finanziaria sarà controfirmata e restituita a codesta Società,
previa verifica da parte di questo Servizio;
11) di obbligare, altresì, la ditta all’iscrizione
all’Albo Nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti ai sensi del D.M. n.
406 del 28/04/98 art. 8, comma 1, lettera g);
12) di stabilire che l’inosservanza delle
prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l’adozione dei
provvedimenti previsti dall’art. 28 comma 4 del D.Lvo 22/97;
13) di trasmettere copia del presente provvedimento,
all’Amministrazione Comunale di Torrevecchia Teatina (CH), all’Amministrazione
Provinciale di Chieti, all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione
Centrale di Pescara, all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente –
Dipartimento Provinciale di Chieti e all’Albo Nazionale Imprese esercenti
Attività nel settore dei rifiuti c/o la Camera di Commercio di L’Aquila;
14) di trasmettere altresì copia dello stesso alle
altre Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, al Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;
15) di notificare, ai sensi di legge, copia del
provvedimento alla ditta ABRUZZO STRADE S.r.l. – Via Fondo Valle Alento n. 6 –
66010 Torrevecchia Teatina (CH);
16) di provvedere alla pubblicazione integrale del
presente provvedimento sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo.
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo
Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini