IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso:

Che con deliberazione n.1227/P del 26.11.2004 della Giunta Regionale (previa intesa con la 4^ Commissione Consiliare) è stato approvato il Piano di Investimenti 2004 – Programma di Svecchiamento;

Che i suddetti Programmi prevedono:

1)   la presentazione da parte delle aziende interessate di apposita istanza entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del Piano alle aziende da parte della Direzione Regionale Trasporti e Mobilità, Viabilità, Demanio e Catasto Stradale, Sicurezza Stradale;

2)   l’assegnazione dei contributi alle singole aziende, con Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti, nel tetto massimo di ricambio ammissibile per ciascuna azienda, in base alla graduatoria risultante dai prospetti di calcolo di cui ai modelli allegati n.4 e n.5 alla presente Determinazione, nonché entro il tetto massimo di spesa previsto per ciascun tipo di autobus;

3)   l’esclusione dal calcolo di assegnazione dei contributi, con Determinazione motivata del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti, delle aziende nel cui parco macchine circolante al 31.12.2003 non figurano mezzi con età pari o superiore a 15 anni;

4)   l'esclusione delle aziende esercenti il t.p.l. il cui parco macchine circolante al 31.12.2003 comprenda autobus che, sebbene tutti o in parte con vetustà pari o superiore a 15 anni, tuttavia non sono stati acquistati dalle aziende medesime da almeno 3 anni;

Che per gli autobus, ai fini del calcolo sia della vetustà in relazione alla 1^ immatricolazione e sia del periodo di proprietà in relazione alla data di acquisto, sono stati computati convenzionalmente gli anni interi senza alcuna considerazione delle frazioni di mesi. Inoltre ad esempio, nel caso di mutamento di destinazione dal noleggio al servizio di t.p.l., ovvero dal sevizio di t.p.l. da altra regione al servizio di t.p.l. nella regione Abruzzo, l’autobus è stato considerato acquistato nell’anno di tale variazione;

Che ai fini della determinazione degli autobus finanziati, salvo quanto disposto successivamente in materia di modifica degli assetti societari, non ha rilevato la circostanza che essi, per qualsiasi motivo (dismissione, rottamazione, etc.) non facciano più parte del parco circolante della azienda richiedente;

Che per le ditte che sono state ammesse alla contribuzione dal piano Investimenti 1996 al piano di Investimenti 2002 - 2003, sono stati tenuti presenti anche gli autobus finanziati da detti piani anche se non ancora effettivamente immessi nel parco alla data del 31.12.2003 e che di conseguenza non sono stati considerati gli autobus sostituiti, indicati nei provvedimenti dirigenziali di assegnazione dei contributi come mezzi da estromettere dai parchi aziendali contestualmente alla immissione dei nuovi mezzi oggetto di contribuzione;

Che per la determinazione delle percorrenze del parco macchine aziendale circolante al 31.12.2003, si è proceduto nel seguente modo: le percorrenze prese in considerazione sono quelle ammesse a contribuzione regionale per l’anno 2002 e sono state confrontate, ai fini del conteggio di graduatoria, con quelle ammesse a contribuzione regionale in base all'ultimo Piano Finanziario approvato dai competenti organi;

Che per le sole aziende interessate dalla D.G.R. n. 774 del 7.8.2001 di Individuazione dei servizi intercity, con conseguente decurtazione delle percorrenze contribuite, si è ritenuto opportuno, procedere alla riduzione del numero di mezzi rispetto al dato reale, secondo il principio della diminuzione di un mezzo per ogni 40.000 km decurtati alla stessa azienda dalla D.G.R. 774 del 7.8.2001;

Che, in base al numero di mezzi decurtati secondo quanto disposto dai capoversi precedenti, è stata decurtata l’età complessiva del parco mezzi secondo il seguente criterio: numero dei mezzi decurtati moltiplicato per l’età media aziendale;

Che, i mezzi acquistati dalle aziende in base al presente provvedimento non possono essere utilizzati sulle linee prive di contribuzione regionale, considerato che nella formazione delle graduatorie non sono stati conteggiati i chilometri e i mezzi utilizzati sulle linee intercity;

Che il calcolo delle percorrenze sopra esposto è coerente con quanto disposto dall'art. 2, comma 2°, della L.R. 153/98 che prevede che "nel periodo transitorio necessario per la definizione dei servizi minimi essenziali potranno essere assegnati contributi e finanziamenti tenendo presenti le condizioni di esercizio del t.p.l. oggetto di contribuzione";

Che i dati relativi al parco macchine, alla vetustà, alla data di acquisto ed al numero dei finanziati devono essere coerenti sia con quelli indicati dalle aziende in sede di domanda per i precedenti Piani di Investimento sia con quelli certificati dallo scrivente Servizio nei provvedimenti di attuazione dei precedenti Piani di Investimento;

Che nell’eventualità che una ditta subentri ad altra (a seguito di acquisto, fusione, cessione di ramo d’azienda etc) già assegnataria di un contributo per l’acquisto di autobus non ancora utilizzato, il contributo stesso verrà considerato come revocato e comunque non utilizzabile dalla ditta subentrante.

Che, secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 8 della L.R. 153/98, i contributi per l'acquisto per i mezzi collettivi di trasporto di persone sono elevati, rispetto al tetto massimo di spesa come calcolato in base al comma 2 dello stesso articolo di legge, in relazione all’acquisto di veicoli che favoriscono la mobilità delle persone con ridotte capacità motorie;

Che esaminando gli acquisti effettuati dalle aziende in base ai Piano precedenti, si è rilevato che solo pochi autobus sono stati acquistati con le dotazioni per favorire la mobilità delle persone con ridotta capacità motoria, e che perciò la deliberazione n. 1091/P del 4.11.2005 della Giunta Regionale (parere 4^ Commissione Consiliare n. 15/P/05 del 16.11.2005) ha ritenuto opportuno rendere obbligatorio l’acquisto di dette dotazioni per tutti gli autobus urbani, suburbani e interurbani con la sola eccezione di mezzi interurbani eventualmente già acquistati ed immatricolati entro il 31.12.2005;

Che comunque solo per i mezzi acquistati ed immatricolati entro il 31.12.2005, viene confermata la decurtazione del 5% dalla somma da erogare in base alla documentazione di spesa presentata dalla ditta per ottenere l’erogazione dei contributi in caso di mancato acquisto della dotazione handicap sui mezzi interurbani;

Che la dotazione minima per favorire la mobilità delle persone con ridotta capacità motoria dovrà essere tale da garantire, secondo le moderne tecnologie, il quanto più comodo accesso e sicuro stazionamento al portatore di handicap obbligato all’uso di carrozzella (scivoli motorizzati e/o pedane elevatrici e attrezzatura per lo stazionamento della carrozzella);

Che le somme spese dalle aziende per l’acquisto della dotazione per favorire la mobilità delle persone con ridotta capacità motoria saranno finanziate secondo un tetto massimo pari a Euro 10.000,00 per gli autobus urbani e suburbani e di Euro 18.000,00 per gli autobus interurbani, somma desunta dal prezzo medio delle dotazioni handicap acquistate dalle aziende dal 1999 ad oggi;

Che, per quanto riguarda l’omologazione degli autobus, il DM 24.7.96, ha proceduto ad una revisione della disciplina in vigore, abrogando tutti i decreti precedenti ed equiparando il c.d. “tipo unificato” ad un autobus comunque omologato in base alle caratteristiche comunitarie e nazionali. Inoltre, in base a quanto disposto dalla Direzione Generale della Motorizzazione civile dei Trasporti in Concessione IV Dir. Gen. con nota n. 1840/4288/0 del 14.10.1997 non risponde ai requisiti di tipo unificato e, quindi, non è finanziabile l’autobus collaudato in unico esemplare;

Che l'obiettivo qualità è lasciato alla responsabilità delle aziende, che devono assicurare il maggior comfort e la maggiore sicurezza possibile a bordo e che però si ritiene opportuno prevedere come condizione minima di comfort all'utenza sulle linee, l’obbligo della presenza dell’impianto di aria condizionata sui mezzi interurbani e suburbani, anche considerando che il sistema di condizionamento costituisce ormai una dotazione standard per tutte le ditte costruttrici e quindi non incide sul costo del mezzo. Sempre nell'ottica della qualità e della sicurezza si ritiene di raccomandare alle aziende di porre attenzione ,al momento dell'acquisto, al ciclo di manutenzione assicurato dalle ditte costruttrici: questo deve essere rapido ed efficiente, e possibilmente assicurato con reti locali di assistenza. Infatti cicli di manutenzione lunghi, o comunque non efficienti, limitano gli effetti positivi degli interventi di svecchiamento e potenziamento. Infatti, il fermo autobus in manutenzione ordinaria o straordinaria, incide negativamente sull'andamento dei servizi, soprattutto nel periodo ottobre – maggio; per questi motivi, migliorare ed economizzare il ciclo produttivo deve essere un obiettivo prioritario delle aziende;

Che i contributi di cui alla presente Determinazione Dirigenziale devono necessariamente essere utilizzati dalle aziende assegnatarie per l’acquisto in proprietà di autobus nuovi di fabbrica e comunque acquistati successivamente alla data del 31.12.2003;

Che secondo quanto stabilito dal comma 5 dell’art. 12 della L.R. 153/98 i contributi relativi al presente intervento di svecchiamento dei parchi aziendali, saranno revocati nel caso venga accertato che i mezzi obsoleti oggetto del piano di svecchiamento non siano stati estromessi dal parco aziendale in seguito all’immissione dei nuovi mezzi previsti in sostituzione dai provvedimenti attuativi del piano;

Che in base a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1227/P del 26.11.2004, qualora si verificasse l'ipotesi di una azienda che ha diritto alla sostituzione di una parte di più autobus aventi pari età, la stessa azienda potrà indicare quali mezzi intende sostituire. Pertanto le aziende che si trovano in tale situazione potranno sostituire mezzi diversi da quelli indicati nell’allegato di riferimento purché di pari vetustà, previa comunicazione al Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti della Direzione Trasporti;

Che le aziende concessionarie di trasporto pubblico locale sono obbligate ad utilizzare in via prioritaria sulle linee gli autobus acquistati con il presente Piano in sostituzione dei mezzi obsoleti;

Che i fondi stanziati con il Piano di investimenti 2002-2003 sono fondi vincolati per destinazione derivanti, come già illustrato, dalla L. 194/98 e non possono essere utilizzati se non per l'acquisto dei mezzi di trasporto secondo le prescrizioni di piano; pertanto le aziende di trasporto devono utilizzare i contributi concessi esclusivamente per pagare le ditte costruttrici entro 3 giorni dalla riscossione del mandato. A tal fine si è ritenuto opportuno rafforzare il sistema di vincolo del contributo finanziario concesso per l'acquisto dei mezzi di t.p.l., introducendo una dichiarazione vincolante ed obbligatoria nella domanda di investimento circa il vincolo di utilizzo del contributo. A tale dichiarazione, farà da riscontro, altra dichiarazione, da rendere entro 15 giorni dalla riscossione del mandato di pagamento del contributo regionale, attestante il pagamento alla ditta costruttrice che ha fornito il mezzo all'azienda di trasporto;

Che in base a quanto previsto dal comma 3, art. 1 della L. 218/2003, gli autobus finanziati con il presente Piano di Investimento non potranno in nessun modo svolgere attività di noleggio;

Che in base a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1227/P del 26.11.2004 le aziende assegnatarie di contributi in base al presente Piano devono acquistare gli autobus entro un anno dalla notifica del presente provvedimento, pena decadenza del contributo; tutto ciò in quanto i gravi ritardi nell’acquisto dei mezzi assegnati da parte delle ditte registrati negli anni passati rendono l’azione regionale di svecchiamento e potenziamento dei parchi poco incisiva e quindi non le consentono di raggiungere gli obiettivi prefissati;

Che, in base a quanto previsto dal comma 7 dell’art. 12 della L.R. n. 153/98, verranno revocati i contributi previsti in presenza di dichiarazioni false o mendaci, che abbiano tratto in inganno la Regione nella formulazione delle graduatorie di investimento;

Che con riferimento al sistema G.P.S. (Global Positioning System) munito di display con il modulo G.P.R.S., poiché detta tecnologia si può applicare anche su autobus non nuovi di fabbrica e quindi anche successivamente all’acquisto, si ritiene di rinviare le disposizioni sull’acquisto di detta tecnologia ad un successivo atto di organizzazione regionale, a seguito di appropriata sperimentazione da attuarsi su di un numero limitato di mezzi e di aziende;

Che nella graduatoria relativa ai servizi in concessione regionale non vengono conteggiati i dati relativi al servizio suburbano della ditta A.R.P.A. s.p.a. in quanto saranno interessati, con provvedimento successivo, da un programma di sostituzione teso all’inserimento di autobus con trazione a metano, detto criterio determina una decurtazione di circa del 25% dei dati aziendali dell’A.R.P.A. s.p.a.;

Che nella graduatoria relativa ai servizi in concessione comunale i dati aziendali della G.T.M. s.p.a. vengono decurtati di una percentuale del 25% in quanto la medesima società sarà interessata, con provvedimento successivo, da un programma di sostituzione teso all’inserimento di autobus con trazione a metano;

Che entro il termine sopra riportato hanno prodotto domanda di investimento relativa al Programma di Svecchiamento n. 25 aziende esercenti il t.p.l. per i servizi in concessione regionale riportate nell’elenco allegato al presente provvedimento con il n. 1 e n. 22 aziende esercenti il t.p.l. per i servizi in concessione comunale riportate nell’elenco allegato al presente provvedimento con il n. 2;

Che sono state esclusa dall’assegnazione dei contributi, rispettivamente n. 4 aziende per i servizi in concessione comunale nei confronti della quale ricorrono i motivi di esclusione indicati in nell’allegato n. 3;

Che la ditta Giovannucci Alberto ha erroneamente presentato domanda sia per i servizi in concessione regionale che per quelli comunali, che però non svolge, pertanto viene messa in graduatoria solo per i servizi in concessione regionale;

Dato atto:

Che con la D.G.R. n. 1227/P del 26.11.2004 sono state destinate le seguenti somme per quanto attiene lo svecchiamento del parco macchine aziendale:

a)   Programma di svecchiamento parco aziendale circolante con vetustà pari o superiore a quindici anni ed in proprietà delle aziende da almeno 3 anni, con sostituzione ed estromissione dall’esercizio del t.p.l. nel territorio regionale dei mezzi obsoleti delle aziende che esercitano il t.p.l. in concessione comunale. Risorse disponibili 3.681.250,00;

b)   Programma di svecchiamento parco aziendale circolante con vetustà pari o superiore a quindici anni ed in proprietà delle aziende da almeno 3 anni, con sostituzione ed estromissione dall’esercizio del t.p.l. nel territorio regionale dei mezzi obsoleti delle aziende che esercitano il t.p.l. in concessione regionale. Risorse disponibili €.11.043.750,00;

c)   Finanziamento della dotazione per favorire la mobilità delle persone con ridotte capacità motorie €. 775.000,00;

Che le somme di cui sopra risultano iscritte nel Bilancio 2005 ed il loro impegno è stato richiesto con la D.D. n.95/DE2 del 22.11.2005

Che l’attività istruttoria del Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti ha portato alla compilazione dei modelli allegati nn. 4 e 5 alla presente ordinanza che procedono al riparto degli autobus per i servizi in concessione regionale e per i servizi in concessione comunale;

Che in detti modelli, approvati con il Programma degli investimenti 2004 – Programma di svecchiamento -, risultano riportate le n. 25 aziende esercenti il t.p.l. in concessione regionale e le n. 17 aziende esercenti il t.p.l. in concessione comunale che hanno prodotto domanda di investimento, ammesse al riparto secondo l’ordine della relativa graduatoria di cui alla colonna «m», con l’arrotondamento matematico per eccesso all’unità superiore di cui alla colonna «q» e nel tetto massimo di ricambio ammissibile per ciascuna azienda di cui alla colonna «o»;

Ritenuto di dover assegnare a ciascuna delle n. 20 aziende risultate assegnatarie per i servizi in concessione regionale e n. 10 aziende risultate assegnatarie per i servizi in concessione comunale, nei limiti dei suindicati fondi disponibili per lo svecchiamento del parco aziendale, sulla base delle graduatorie anzidette, il numero dei mezzi spettanti in sostituzione di quelli indicati negli allegati dal n. 6 al n. 25 per i servizi in concessione regionale e dal n. 26 al n. 35 per i servizi in concessione comunale, individuati secondo l’ordine vetustà;

Dato Atto che il contributo regionale sarà erogato al netto di I.V.A. entro i limiti dei tetti massimi, sotto riepilogati, qualunque sia l'allestimento dei mezzi e che qualora l'ammontare dell'investimento fosse inferiore a tali limiti verrà erogato il minore contributo spettante:

Pertanto i tetti massimi di finanziamento del Piano di Investimenti 2001 sono i seguenti:

AUTOBUS URBANI

AUTOBUS SUBURBANI

AUTOBUS INTERURBANI

€. 161.873,97

€. 145.451,93

€. 150.810,78

Visto l'art. 8 della L.R. 7.6.96, n. 34;

Visto l'art. 45 della L.R. 14.9.99, n. 77;

Dato Atto della regolarità tecnica e della legittimità del presente atto rilasciato dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti DE2;

Ritenuto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 13 febbraio 1993, n. 40 e successive modifiche;

Dato Atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato, da chiunque ne abbia interesse, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Regione Abruzzo, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'ordinanza di esclusione;

Dato Atto che la presente deliberazione venga pubblicata sul B.U.R.A..

DISPONE

per tutto quanto esposto in narrativa e costituente parte integrante della presente Determinazione:

1.   di approvare le graduatorie risultanti dall’elaborazione dei modelli di calcolo per l’assegnazione degli autobus approvati con la D.G.R. n. 1227/P del 26.11.2004, debitamente compilati e che si allegano con il n. 4 (per i servizi in concessione regionale) e con il n. 5 (per i servizi in concessione comunale) alla presente Determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, che comprende n. 25 aziende delle quali n. 20 assegnatarie di contributo per i servizi in concessione regionale e n. 17 aziende delle quali n. 10 assegnatarie di contributo per i servizi in concessione comunale;

2.   di attribuire secondo tale graduatoria, a ciascuna delle n. 20 aziende risultate assegnatarie per i servizi in concessione regionale e delle n. 10 aziende risultate assegnatarie per i servizi in concessione comunale, il numero dei veicoli spettanti e riportati con l’arrotondamento per eccesso all’unità superiore nella colonna «q» dei relativi prospetti;

3.   che la sostituzione riguarda il mezzo (o i mezzi) più vetusto/i, in base alla prima immatricolazione, presente/i all’interno del parco macchine aziendale purché immatricolato/i prima del 31/12/89 ed in proprietà dell’azienda da almeno 3 anni con riferimento alla data del 31.12.2003;

4.   che, in base alla D.G.R. n. 1227/P del 26.11.2004, la dotazione minima per favorire la mobilità delle persone con ridotta capacità motoria dovrà essere tale da garantire, secondo le moderne tecnologie, il quanto più comodo accesso e sicuro stazionamento al portatore di handicap obbligato all’uso di carrozzella (scivoli motorizzati e/o pedane elevatrici e attrezzatura per lo stazionamento della carrozzella) e che dette dotazioni saranno finanziate secondo un tetto massimo pari a Euro 10.000,00 per gli autobus urbani e suburbani e di Euro 18.000,00;

5.   che, in base alla Deliberazione n. 1091/P del 4.11.2005 della Giunta Regionale è obbligatorio l’acquisto di dette dotazioni su tutti gli autobus con la sola eccezione di quelli interurbani acquistati ed immatricolati entro il 31.12.2005 e che comunque viene confermata la decurtazione del 5% dalla somma da erogare in base alla documentazione di spesa presentata dalla ditta per ottenere l’erogazione dei contributi in caso di mancato acquisto della dotazione handicap sui mezzi interurbani acquistati ed immatricolati entro il 31.12.2005;

6.   che la decurtazione di cui al punto n.5 avviene secondo le seguenti modalità: qualora la ditta nell’acquistare il mezzo, privo di dotazione handicap, spenda una somma inferiore a quella prevista dal tetto massimo per la tipologia, si vedrà erogato un contributo decurtato del 5% rispetto alla somma spesa; qualora nell’acquistare il mezzo spenda una somma superiore a quella prevista dal tetto massimo per la tipologia, si vedrà erogato un contributo decurtato del 5% rispetto al tetto massimo;

7.   che i mezzi acquistati dalle aziende in base al Piano di Investimenti 2004 non possono essere utilizzati sulle linee prive di contribuzione regionale;

8.   che, in base a quanto previsto dal DM 24.7.96 ed in particolare dalla Direzione Generale della Motorizzazione civile dei Trasporti in Concessione IV Dir. Gen. con nota n. 1840/4288/0 del 14.10.1997, non risponde ai requisiti di tipo unificato e, quindi, non è finanziabile l’autobus collaudato in unico esemplare;

9.   che, in base alla D.G.R. n. 1227/P del 26.11.2004, i contributi di cui alla presente Determinazione Dirigenziale devono necessariamente essere utilizzati dalle aziende assegnatarie per l’acquisto in proprietà di autobus nuovi di fabbrica e comunque acquistati successivamente alla data del 31.12.2003;

10. di stabilire che a ciascuna delle ditte assegnatarie verrà notificata con la presente determinazione e con l'allegato relativo alla singola ditta, l’assegnazione degli autobus spettanti, la tipologia dello stesso, l’entità del tetto massimo di contribuzione stabilita in base al tipo di autobus da acquistare, l’indicazione dei mezzi da sostituire che verranno estromessi dal parco macchine aziendale con provvedimento successivo del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti della DE2 contemporaneamente all’immissione dei nuovi mezzi. Le ditte destinatarie dell’intervento dovranno provvedere entro 30 giorni dalla notifica della suddetta ordinanza alla accettazione espressa del contributo con apposita dichiarazione;

11. che qualora si verificasse l'ipotesi di una azienda che ha diritto alla sostituzione di una parte di più autobus aventi pari età, la stessa azienda potrà indicare quali mezzi intende sostituire. Pertanto le aziende che si trovano in tale situazione potranno sostituire mezzi diversi da quelli indicati nell’allegato di riferimento purché di pari vetustà, previa comunicazione al Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti della Direzione Trasporti;

12. di stabilire che alle n. 20 aziende, risultate assegnatarie in base all’allegato n. 4 e alle n. 10 aziende, risultate assegnatarie in base all’allegato n. 5, sarà liquidato ed erogato, al netto di I.V.A., con Determinazione del Dirigente del Servizio DE2, il contributo spettante, successivamente all’acquisto degli autobus;

13. di stabilire che alle aziende risultate assegnatarie in base ai modelli di riparto, sarà liquidato ed erogato, con Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti della Direzione DE2, il contributo corrispondente al numero degli autobus assegnati ed alla tipologia degli stessi, secondo l’ordine di vetustà, che sarà erogato al netto di I.V.A. entro i limiti dei tetti massimi, definiti nel Piano di investimenti 2004 Programma di svecchiamento parco aziendale circolante, e che qualora l'ammontare dell'investimento fosse inferiore a tali limiti verrà erogato il minore contributo spettante;

14. di stabilire che le ditte assegnatarie dovranno a proprie spese apporre sulle fiancate di ciascuno degli autobus che acquisteranno con il suindicato finanziamento, in pellicola vinilica adesiva, la dicitura avente le caratteristiche di cui all'Ordinanza del Settore Trasporti Servizio Interventi Finanziari n. 9/97 del 8/8/97. Tale dicitura dovrà permanere per tutto il periodo di impiego sul t.p.l. dei mezzi e dovrà essere rinnovata in caso di deterioramento;

15. che le aziende assegnatarie di contributi in base alla presente Determinazione devono acquistare gli autobus entro un anno dalla notifica del presente provvedimento pena decadenza del contributo e che nell’eventualità che una ditta subentri ad altra (a seguito di acquisto, fusione, cessione di ramo d’azienda etc) già assegnataria di un contributo per l’acquisto di autobus non ancora utilizzato, il contributo stesso verrà considerato come revocato e comunque non utilizzabile dalla ditta subentrante.

16. di dare atto che le ditte ammesse in graduatoria che devono sostituire un mezzo di tipologia suburbana possono comunque acquistare un mezzo di tipologia interurbana (se ammesse nella graduatoria per i servizi in concessione regionale) o di tipologia urbana (se ammesse nella graduatoria per i servizi in concessione comunale), ciò compatibilmente con la tipologia dei mezzi consentiti sulle linee esercite. Il tetto massimo applicato sarà quello del mezzo effettivamente acquistato;

16. di dare atto che le ditte ammesse in graduatoria per i servizi in concessione comunale che devono sostituire un mezzo di tipologia interurbana possono acquistare un mezzo di detta tipologia o alternativamente di tipologia urbana o suburbana, ciò compatibilmente con la tipologia dei mezzi consentiti sulle linee esercite. Il tetto massimo applicato sarà quello del mezzo effettivamente acquistato. Lo stesso principio si applica nell’ipotesi inversa in cui il mezzo da sostituire sia di tipo urbano.

17. di dare atto che per quanto riguarda espressamente l’A.M.A. S.p.A e la G.T.M S.r.l., attualmente concessionarie anche di servizi di t.p.l classificati come regionali, considerato che detti trasporti vengono esercitate anche in “area urbana”, con autobus di tipologia urbana e suburbana e con tariffe di tipo urbano e suburbano, si ritiene che qualora dette azienda risultassero assegnatarie di contributi con il presente Programma di svecchiamento nella graduatoria dei servizi in concessione regionale, esse potranno acquistare mezzi di tipo “urbano” previa dimostrazione della necessità di utilizzare detti mezzi per servizi di trasporto in “area urbana”, con autobus di tipologia urbana e con tariffe di tipo urbano;

18. che le aziende concessionarie di trasporto pubblico locale sono obbligate ad utilizzare in via prioritaria sulle linee gli autobus acquistati con il presente Piano in sostituzione dei mezzi obsoleti;

19. che in base a quanto previsto dal comma 3, art. 1 della L. 218/2003, gli autobus finanziati con il presente Piano di Investimento non potranno in nessun modo svolgere attività di noleggio;

20. che con riferimento al sistema G.P.S. (Global Positioning System) munito di display con il modulo G.P.R.S., poiché detta tecnologia si può applicare anche su autobus non nuovi di fabbrica e quindi anche successivamente all’acquisto, si ritiene di rinviare le disposizioni sull’acquisto di detta tecnologia ad un successivo atto di organizzazione regionale, a seguito di appropriata sperimentazione da attuarsi su di un numero limitato di mezzi e di aziende;

21. che, in base a quanto previsto dal comma 7 dell’art. 12 della L.R. n. 153/98, verranno revocati i contributi previsti, qualora in sede di presentazione della domanda di liquidazione ed erogazione del contributo, venissero accertate dichiarazioni false o mendaci, parimenti, secondo quanto stabilito dal comma 5 dell’art. 12 della L.R. 153/98, i contributi relativi al presente intervento di svecchiamento dei parchi aziendali, saranno revocati nel caso venga accertato che i mezzi obsoleti oggetto del piano di svecchiamento non siano stati estromessi dal parco aziendale in seguito all’immissione dei nuovi mezzi previsti in sostituzione dai provvedimenti attuativi del piano;

22. di dare atto che con D.G.R. n. 1227/P del 26.11.2004 è stata destinata al piano di Investimenti 2004 comprendente per quanto attiene lo svecchiamento del parco macchine aziendale:

-    Programma di svecchiamento parco aziendale circolante con vetustà pari o superiore a quindici anni ed in proprietà delle aziende da almeno 3 anni, con sostituzione ed estromissione dall’esercizio del t.p.l. nel territorio regionale dei mezzi obsoleti delle aziende che esercitano il t.p.l. in concessione comunale. Risorse disponibili €. 3.681.250,00;

-    Programma di svecchiamento parco aziendale circolante con vetustà pari o superiore a quindici anni ed in proprietà delle aziende da almeno 3 anni, con sostituzione ed estromissione dall’esercizio del t.p.l. nel territorio regionale dei mezzi obsoleti delle aziende che esercitano il t.p.l. in concessione regionale. Risorse disponibili €. 11.043.750,00;

-    Finanziamento della dotazione per favorire la mobilità delle persone con ridotte capacità motorie €. 775.000,00;

24. di dare atto che le somme di cui sopra risultano iscritte nel Bilancio 2005 ed il loro impegno è stato richiesto con la D.D. n. 95/DE2 del 22.11.2005

25. di approvare gli allegati dal n. 1 al n. 35 alla presente Determinazione, di cui fanno parte integrante, unitamente alle premesse della presente Determinazione;

26. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 13 febbraio 1993 n. 40 e successive modifiche;

27. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato, da chiunque ne abbia interesse, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Regione Abruzzo, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'ordinanza di esclusione;

28. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul B.U.R.A..

Il Dirigente del Servizio

Dott.ssa Maria Antonietta Picardi

Segue Allegato