LA GIUNTA REGIONALE

Premesso:

-    Che la Società “Gestione Trasporti Metropolitani spa” con sede in Pescara, via Aterno 255, esercita le autolinee regionali di seguito indicate:

-    Linea denominata “n. 1” (PE/02/01) con atto di concessione repertorio n. 826 del 7 ottobre 1998, modificato con Determina Dirigenziale n. 32 del 22 maggio 2003,

-    Linea denominata “n. 21” (PE/02/02) con atto di concessione repertorio n. 825 del 7 ottobre 1998, modificato con Ordinanza Dirigenziale n. 01 del 10 gennaio 2001,

-    Linea denominata “ n. 16” (PE/02/03) con atto di concessione repertorio n. 783 del 23 agosto 1994;

-    Che l’art. 6 della Legge Regionale del 12 novembre 2003 stabilisce che la Giunta Regionale per quanto riguarda il TPL di concessione regionale può disporre solo ed esclusivamente ristrutturazioni dei servizi purchè non venga superato il tetto delle percorrenze globalmente ammesse a contributo alla data del 01/01/1998 ed i nuovi servizi abbiano le caratteristiche di servizi minimi essenziali ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 152/98;

-    Che la Società “Gestione Trasporti Metropolitani spa” di Pescara con nota prot. 7236/DE8 del 28 ottobre 2005 (All. n. 1) ha presentato una richiesta di ristrutturazione delle linee regionali sopra menzionate di programmi di esercizio e sviluppo chilometrico per soddisfare le richieste di domanda di trasporto pubblico locale con origine a Francavilla a Mare, Pescara e Montesilvano;

Considerato che la Nota Tecnica: Disciplina del procedimento amministrativo per l’approvazione da parte della Giunta Regionale delle ristrutturazioni di servizi previsti dall’art. 6, comma 2 lett. a) e b) della L.R. 25/2003, approvata con Determinazione n. 17/2005/DE8 “Disciplina del procedimento amministrativo per l’approvazione da parte della Giunta Regionale delle ristrutturazioni di servizi previsti dall’art. 6, comma 2 lett. a) e b) della L.R. 25/2003” stabilisce che le procedure per le istanze di ristrutturazione delle linee di cui all’art. 6 della Legge Regionale 25/2003 in concessione regionale da parte di soggetti titolati.

Considerato che nel caso in esame la proposta di ristrutturazione è stata avanzata ai sensi del punto 2 della suddetta nota Tecnica da parte della Società “G.T.M. spa” in concerto con il Comune di Montesilvano la cui utenza è interessata alla ristrutturazione;

Dato Atto che la priorità dello svolgimento di servizi ristrutturati va riconosciuta al concessionario che esercita già le linee che ad un primo esame sommario sembrano con la loro ristrutturazione poter rispondere a nuove esigenze di trasporto.Tali nuove esigenze sono state fatte presenti dagli utenti dell’area metropolitana ed anche dal Comune di Montesilvano, il quale in particolare ha sollecitato un potenziamento del collegamento tra i nuovi insediamento abitativi di Via Portogallo e via Strasburgo (zona Warner Villane-grandi alberghi), non ancora adeguatamente servito da servizi minimi di tpl,in quanto zona di recentissimo sviluppo urbanistico destinato anche ad ulteriore incremento di popolazione,ed il centro. In tal modo si da la possibilità ai cittadini della suddetta zona di collegarsi con la restante rete dei servizi urbani,servizi ferroviari con il collegamento con la stazione FFS, ed anche di tutti gli altri servizi di tpl che attraversano Montesilvano. I miglioramenti complessivi dei servizi proposti riguardano la direttrice nord-.sud (Montesilvano-Francavilla) dell’area metropolitana e vengono effettuati senza aumento chilometrico, anzi con una diminuzione chilometrica di 69.300 bus/anno;

Dato Atto che non esistono altre aziende di bacino che potrebbero essere coinvolte nella ipotesi di ristrutturazione, che non opera in modo tale da interferire sulla domanda di trasporto servita da altre aziende di tpl finitime e neanche sui servizi ferroviari del contratto di servizio Regione Abruzzo-Trenitalia. Infatti le linee di cui si chiede la ristrutturazione sono le linee n 1-21-16 di concessione regionale, ma con caratteristiche di linee di tipologia “urbana” svolte con autobus di tipologia urbana e all’interno dell’area metropolitana e della area di integrazione tariffaria di “Unico” ed anche i programmi di esercizio hanno caratteristiche di trasporto urbano, per cui non si pone il problema di interferenze o sottrazioni di traffico con altre aziende che operano nello stesso bacino dell’area metropolitana con servizi di tipologia extraurbana gestiti con mezzi di tipologia suburbana o extraurbana;

Dato Atto che la ristrutturazione consiste essenzialmente nel miglioramento globale dei percorsi delle suddette linee di concesione regionale n: “1”, “21” e “16” che attraversano in direzione nord-sud l’area metropolitana cercando di soddisfare al meglio le esigenze mutate dell’utenza, operando anche una razionalizzazione dei servizi nel comune di Montesilvano nella direttrice est-ovest (mare-monti);

Dato che le linee ristrutturate rispondono al requisito di servizio minimo essenziale per il pendolarismo scolastico. lavorativo e per spostamenti per raggiungere i servizi amministrativi di riferimento;

Dato Atto che la ristrutturazione non comporta aumenti chilometrici nell’ambito del tetto delle percorrenze globalmente ammesse alla contribuzione regionale alla data del 01/01/1998, ma bensì una diminuzione di Km. 69.300/bus/anno, come risulta dalla certificazione (All.n.2) allegata alla presente deliberazione e facentene parte integrante, per cui non da luogo ad aumento di spesa a carico del bilancio regionale;

Visto l’art. 6 della Legge Regio0nale n. 25/2003, che ha sostituito l’art. 2 della Legge Regionale n. 59/99;

Visto l’art. 25 della Legge Regionale n.62/83;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 553 del 7 luglio 2004 “Atto di indirizzo inerente l’applicazione della L.R. 12 dicembre 2003 n. 25”;

Vista la Legge Regionale n. 77/99;

Vista la Determinazione n. 17/2005/DE8 del 1 agosto 2005;

Preso Atto che il Dirigente del Servizio Interventi Gestionali sulle Linee di TPL e Politica Tariffaria della Direzione Trasporti e Mobilità con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità,

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1)   Di approvare la ristrutturazione dei servizi gestiti dalla Società “Gestione Trasporti Metropolitani spa” di Pescara ai sensi dell’art. 6, comma 2 lett. a) e b) della Legge Regionale n. 25/2003 delle linee sotto riportate, come descritte negli allegati programmi di esercizio “3”, “4” e “5” alla presente deliberazione e facentene parte integrante:

-    Linea denominata “n. 1” (PE/02/01),

-    Linea denominata “n. 21” (PE/02/02),

-    Linea denominata “ n. 16” (PE/02/03);

2)   Di autorizzare il Servizio Interventi Gestionali sulle Linee di TPL e Politica Tariffaria ad emettere gli atti di variazione delle concessioni in atto della Società “G.T.M. spa” di Pescara n. 826 del 7 ottobre 1998, n. 825 del 7 ottobre 1998 e n. 783 del 23 agosto 1994 in base rispettivamente ai programmi di esercizio ristrutturati dai quali viene evidenziata la variazione approvata;

3)   Di prendere atto che la ristrutturazione non comporta aumenti chilometrici nell’ambito del tetto delle percorrenze globalmente ammesse alla contribuzione regionale alla data del 01/01/1998, ma bensì vi è una diminuzione di Km. 69.300/bus/anno come risulta dalla certificazione (All. n. 2) allegata alla presente deliberazione e facentene parte integrante, per cui non da luogo ad aumento di spesa a carico del bilancio regionale;

4)   Di dare mandato al Dirigente del Servizio Interventi Gestionali sulle Linee di TPL e Politica Tariffaria della Direzione Trasporti e Mobilità di provvedere all’adozione degli adempimenti conseguenti l’approvazione del presente provvedimento e di notificare il presente atto alla Società “Gestione Trasporti Metropolitani spa” con sede in Pescara - via Aterno 255 -, al Servizio Economico Finanziario del TPL e Controllo di Gestione ed al Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti della Direzione Trasporti e Mobilità della Regione Abruzzo.