IL RESPONSABILE DI AZIONE 1.2.2
DIRIGENTE DEL SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO, IMPIANTI A FUNE E FILO DELLA DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI E MOBILITA’

PREMESSO CHE:

-    La Regione Abruzzo è stata designata quale autorità responsabile per il Documento Unico di Programmazione della Regione Abruzzo per il periodo 2000-2006;

-    La Giunta Regionale, con atto n. 1045 del 12/11/01, ha approvato il DOCUP Abruzzo ed il relativo Complemento di Programmazione 2000-2006;

-    Il documento sopra citato è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 10/04/01 e dalla Commissione Europea competente in data 12/09/01 con decisione C(2001)2020;

-    Fra gli interventi di cui al DOCUP approvato figura, nell’ambito della Misura 1.2 “Riqualificazione a miglioramento della dotazione infrastrutturale dei sistemi locali di sviluppo”, l’Azione 1.2.2 “Sistemi di trasporto integrato per lo sviluppo di comprensori montani”;

-    Con la richiamata Delibera 1045/01 la Giunta Regionale ha inoltre individuato, quale Responsabile dell’ Azione 1.2.2, il Dirigente del Servizio Trasporto Ferroviario Regionale, Impianti a Fune e Filo della Direzione Trasporti e Mobilità;

-    Il Complemento di Programmazione prevedeva che l’attuazione dell’Azione 1.2.2 avvenisse attraverso una finanza di progetto (project-financing), ai sensi dell’ art. 37 bis e segg., L. 109/94 e s.m.i.;

-    La Direzione Trasporti e Mobilità avviò la procedura per l’individuazione del “promotore” ed a tal fine istituì anche una Commissione Giudicatrice che, esaminate le due proposte pervenute, ritenne accettabile la sola proposta del Consorzio Emme Ti di Roma, pur se rispetto ad essa furono richieste integrazioni e modifiche tipologiche ritenute prescrittive;

-    Il Consorzio Emme Ti si impegnò ad adeguare la proposta alle prescrizioni della Commissione (utilizzo veicoli chiusi) manifestando nel contempo l’esigenza che fossero studiate e ricercate, in concertazione con l’Ente regionale, le necessarie ulteriori risorse finanziarie che potessero garantire l’equilibrio economico-finanziario già asseverato sul progetto originario;

-    A tal fine la Giunta Regionale, con atto n. 110 del 20/02/04, ha deliberato “Di impegnarsi a reperire e rendere disponibili ulteriori risorse finanziarie per l’attuazione della proposta del Consorzio Emme Ti già valutata dalla preposta commissione giudicatrice per l’attuazione del DOCUP ABRUZZO e relativo Complemento di programmazione 2000-2006. Misura 1.2, Azione 1.2.2, riservandosi la concreta individuazione e specificazione all’esito delle determinazioni della Conferenza di Servizi nell’ambito della fase 2 del cronogramma di Azione”;

-    In data 19/03/04, la Commissione ha concluso i propri lavori dichiarando accettabile la proposta del Consorzio Emme Ti di Roma, ovviamente con le modifiche ed integrazioni apportate, e precisando:

1.   che il parere è relazionato alla necessità che vengano verificate in sede di progettazione definitiva, necessaria per la SIA e per la valutazione di incidenza, alternative agli attuali percorsi degli impianti al fine di assicurare la non incidenza nei siti SIC, ove risulti accertata la presenza e/o la riproduzione dell’orso. Tale precisazione assume ancor più rilevanza in relazione alle ipotesi, esposte nella planimetria di proposta, di realizzazione di “Impianti a fune ausiliari” trancianti i SIC che, seppur non valutati dalla Commissione in quanto non costituenti parte della proposta, rafforzano la perentorietà della presente precisazione;

2.             l’accettabilità della proposta è relazionata all’efficacia della D.G.R. n. 110/04 del 20/02/2004.

-                  Conformemente alle fasi ed ai tempi indicati nel cronogramma di Azione 1.2.2, il sottoscritto Responsabile di Azione, con nota 3340/DE4 del 26/05/04, ha convocato per il 16/06/04 i soggetti istituzionalmente competenti ad esprimere successivamente atti di assenso sul progetto definitivo o esecutivo ad una Conferenza di Servizi da tenere ai sensi della L. 241/90, art. 14 bis, c.2, e quindi sulla scorta del progetto preliminare;

-    La Conferenza di Servizi si è riunita il 16/06/04 e il 07/09/04, in tale sede è stata fra l’altro acquisito il parere preliminare reso dal CCR – VIA nella seduta del 02/09/04 che recita testualmente: “… alla luce di quanto dichiarato dal Direttore del Parco e dal rappresentante del Corpo forestale dello Stato e rilevato dalla Commissione giudicatrice Project Financing, già in questa fase di progettazione preliminare si evidenzia l’incidenza sugli habitat presenti nei SIC e nella ZPS, in particolare sull’Orso bruno marsicano e, quindi, l’incompatibilità degli interventi proposti.” In sede di riunione il Consorzio Emme Ti ha controdedotto le argomentazioni stigmatizzandone errori, imprecisioni ed irritualità (All.1);

-    Il Dirigente del Servizio Urbanistica e Pianificazione della Giunta Regionale, assente in entrambe le riunioni della Conferenza di Servizi, con nota prot. 12127/04 del 06/09/04, acquisita in data 10/09/04, ha trasmesso la scheda istruttoria dell’intervento in questione predisposta dal Servizio da lui diretto, riservandosi di sottoporlo all’esame CRTA. Il parere tecnico valutativo proposto al CRTA con la predetta scheda è “Parere Non Favorevole” (All. 2);

-    Con nota n. 3549 del 17/03/05, riscontrando specifiche richieste del sottoscritto Responsabile di Azione, il Dirigente del Servizio regionale Beni Ambientali, Aree protette e Valutazioni Ambientali ha precisato l’efficacia del parere reso dal CCR-VIA nella seduta del 02/09/04 (All. 3);

-    Il CRTA, Sez. Urbanistica regionale, con parere n. 3/A del 13/04/05, ha espresso “Parere non favorevole all’approvazione del progetto” (All. 4);

-    Nei confronti dell’iniziativa in esame la Conferenza di Servizi non ha quindi espresso un generale consenso, ancorché condizionato;

-    Nel frattempo, in data 15/11/04, il Consorzio Emme Ti ha proposto ricorso al TAR per l’annullamento, previa concessione di misura cautelare, del giudizio n. 410 del 02/09/04 espresso dal Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (CCR-VIA);

-    Il TAR adito, con sentenza n. 367/2004 del 01/12/04, ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto l’atto impugnato “ha carattere endoprocedimentale e come tale non è ex se lesivo e non è autonomamente impugnabile” (All. 5),

-    Avverso tale sentenza il Consorzio EmmeTi ha proposto appello al Consiglio di Stato il quale, nella seduta del 15/02/05 lo ha respinto (All. 6);

-    Il DOCUP nel frattempo ha subito una revisione approvata dal Comitato di Sorveglianza il 23/06/04, dalla Giunta Regionale con atto n. 427 del 02/07/04 e dalla Commissione Europea con Decisione C(2004)3960 del 08/10/04;

-    Anche il Complemento di Programmazione è stato sottoposto a revisione approvata dal Comitato di Sorveglianza il 09/12/04. In particolare è stata introdotta la possibilità di realizzare l’Azione non più solo con interventi selezionati attraverso bandi di evidenza pubblica ma anche con..”altri individuati nell’ambito di specifici strumenti programmatici di settore elencati in ordine di priorità:

1.   Accordi di programma;

2.             Programmi di interventi urgenti e strategici;

3.   Piano regionale integrato dei Trasporti.

      Le priorità, per l’individuazione degli interventi,...........sono stabilite attraverso deliberazione della GR….” ………………….. (p.to III.4 scheda della Misura 1.2.CdP);

-    In data 16/03/05 si è tenuta una riunione presso la Presidenza della G.R. a L’Aquila alla quale hanno partecipato il Responsabile dell’Azione 1.2.2, ing. De Collibus, l’avv. Massacesi, il sig. Calvisi (Uff. Att. Internazionali), l’avv. Valeri dell’Avvocatura regionale e rappresentanti dell’Assistenza Tecnica (Ecosfera S.p.A.) nel corso della quale è emersa la necessità di chiudere la conferenza dei Servizi e revocare la procedura di project-financing in corso. Successivamente la G.R. avrebbe individuato i progetti strategici per la realizzazione dell’Azione,come previsto nella nuova stesura della scheda di Misura 1.2. (All. 7);

-    Per quanto sopra il Responsabile dell’Azione 1.2.2, visti l’art. 14-ter,c.6-bis, della L. 241/90, il quale stabilisce che: “All’esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede” e l’art. 14-bis, c. 7 della stessa L. 241/90, il quale stabilisce che: “Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata”, ovviamente nei termini dettati dal c.3 della stessa legge,con proprio provvedimento n. 4210/DE4 del 21/06/2005 ha chiuso la Conferenza dei servizi con la seguente formulazione:

      “All’esito dei lavori della conferenza, ed in particolare attese le espressioni rese rispettivamente dai Servizi regionali “Beni Ambientali, Aree Protette e Valutazioni Ambientali” e “Urbanistica e Pianificazione”, dichiara conclusa, con esito sfavorevole, la conferenza di servizi indetta per la realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati, in base a procedura di project-financing, per l’attuazione dell’Azione 1.2.2, Misura 1.2, Asse 1, del DOCUP Abruzzo 2000-2006.” (All. 8);

-    Avverso tale provvedimento il Consorzio EmmeTi ha proposto ricorso al TAR L’Aquila, con atto notificato alla Regione Abruzzo in data 06/10/2005, chiedendo il suo annullamento e quello di tutti gli atti ad essa connessi;

-    Nel frattempo rappresentanti del nuovo governo regionale insediatosi dopo le elezioni dell’aprile 2005 hanno voluto riesaminare la situazione determinatasi per l’Azione 1.2.2 al fine di esplorare le possibilità di un suo recupero, non escludendo l’ipotesi di una rimodulazione dell’intervento proposto dal Consorzio EmmeTi da concordare anche con i soggetti preposti alla tutela ambientale, paesaggistica ed urbanistica al fine di superare i motivi di dissenso da questi espressi e riproporre come fattibile l’intervento nella sua sostanza;

-    A tal fine, fra il giugno e l’ottobre 2005, si sono tenuti numerosi incontri cui hanno partecipato rappresentanti del governo regionale, il Presidente della Provincia de L’Aquila, il Presidente della Comunità Montana Alto Sangro, i Sindaci dei Comuni interessati, il Consorzio EmmeTi ed altri soggetti (anche rappresentanti del mondo ambientalista) al fine di individuare una soluzione condivisa e compatibile con le finalità proprie dell’Azione 1.2.2 che consentisse di conservare la destinazione dei finanziamenti nelle aree individuate dalla proposta EmmeTi e, possibilmente, di recuperare, con opportune modifiche, la proposta stessa del project-financing ;

-    Tali incontri non hanno dato i risultati attesi per cui, secondo quanto emerso nel richiamato incontro tenutosi a L’Aquila il 16/03/05, occorre dare seguito all’esito della conferenza di Servizi assumendo un provvedimento che chiudendo, con l’annullamento della stessa, la procedura di project-financing attivata per la attuazione dell’Azione 1.2.2 del DOCUP 2000-2006 consente alla Giunta Regionale di assumere i provvedimenti conseguenti, secondo quanto previsto dal punto III.4 della scheda di Misura 1.2.;

Visto l’art.5, “Autonomia della funzione dirigenziale”, della L.R. 77/99;

DETERMINA

1.   Di annullare la procedura di project-financing attivata per l’attuazione dell’Azione 1.2.2 del DOCUP 2000-2006 per sopravvenuta impercorribilità della stessa, quanto meno in tempi compatibili con le scadenze di cui al DOCUP.

2.   Di inviare copia del presente provvedimento al Presidente della Giunta Regionale, alla Direzione Affari della Presidenza - Servizio Attività Comunitarie e Internazionali - Autorità di Gestione ed al Consorzio Emme Ti.

3.   Di inviare altresì il presente atto al Servizio BURA, Pubblicità, Accesso per la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il Responsabile dell’Azione 1.2.2

Dott.Ing. Luigi De Collibus