Giunta regionale

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

A voti unanimi e palesi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1)   In attesa dell’emanazione di uno specifico provvedimento legislativo sulle dighe, i Servizi provinciali competenti in materia di invasi e sbarramenti di ritenuta provvederanno, in applicazione della L.R. 81/98 art. 23 e nei limiti stabiliti dalla L.R. 15/04 art. 139, all’istruttoria delle richieste per la realizzazione delle relative opere, mediante il ricorso alla Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’art. 14 della L 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

      Va sottolineato che alla Conferenza debbono essere invitati tutti gli Enti coinvolti nel procedimento, ivi compresi quelli preposti al rispetto delle procedure previste dal T.U. 1775/33 per la concessione dell’uso di acque pubbliche e del relativo permesso di ricerca, nonché quelli preposti agli eventuali vincoli territoriali insistenti sull’area oggetto dell’istanza.

2)   Nel merito dell’attività di vigilanza, fermi restando gli obblighi del gestore delle opere di sbarramento in ordine alla completa e perfetta manutenzione delle stesse, oltre che alla costante efficienza dei congegni di derivazione e di scarico, si rappresenta la necessità del rispetto delle norme fissate dal regolamento di cui al DPR 1363/59, in particolare dell’osservanza degli articoli 16 – 17 e 18, dove al Genio Civile va sostituito il Servizio provinciale competente in materia di dighe ed al Ministero dei LL.PP. va sostituita la Direzione regionale LL.PP., Infrastrutture, Edilizia residenziale, Aree Urbane, Ciclo Idrico Integrato, Protezione Civile.

3)   Le suddette funzioni riguarderanno solo le opere la cui realizzazione presuppone la costruzione di uno o più sbarramenti, restando esclusi dalla competenza delle Province tutti quegli invasi il cui accumulo idrico viene garantito dalle acque della locale falda freatica o che comunque si situa al di sotto del piano di campagna, il rilascio della cui autorizzazione e la vigilanza sulla necessità di assicurare un argine idoneo a contenere la tracimazione delle acque invasate, in caso di alluvione, nonché l’indispensabile massimo livello di sicurezza per la pubblica incolumità, spettano ai Comuni territorialmente competenti, i quali per l’avvio dei rispettivi procedimenti si avvarranno dell’istituto della Conferenza dei Servizi, a norma dell’art. 14 della L 241/90, nei termini di cui al precedente articolo 1) secondo capoverso.

4)                  L’autorizzazione alla realizzazione di invasi o vasche di decantazione al servizio dell’attività mineraria e, comunque, nell’ambito dell’area ad essa destinata, spetta all’autorità deputata al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione dell’attività estrattiva, fatta salva la procedura per l’acquisizione della concessione all’utilizzo delle acque pubbliche nei termini di cui al T.U. 1775/33.