LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

di dare atto che il testo coordinato e definitivo dei dispositivi delle deliberazioni di Giunta Regionale 3 ottobre 2005 n. 933/P e 15 ottobre 2005 n. 1034/P, nonché dei pedissequi correttivi, per gli organi di controllo, in premessa ridisciplinati è il seguente:

a)   di omogeneizzare le indennità di carica degli organi di amministrazione attiva degli Enti dipendenti e/o strumentali della Regione Abruzzo, ivi compresi consulte, commissioni, comitati, organismi regionali o interregionali, assumendo a parametro di riferimento il 100% dell’indennità di carica del consigliere regionale, dalla quale, poi, sono dedotte in via discendente le diverse indennità, la cui disciplina è pertanto la seguente:

Parametro: 100% dell’indennità di funzione del consigliere regionale.

      Tale parametro viene rapportato ai criteri legislativi di cui alla L.R. 27/2005, a cui viene parimenti assegnato un pedissequo valore numerario, secondo la seguente enumerazione:

 

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a) a base regionale: valore 50;

 

b) a base sub-regionale e/o provinciale: valore 30;

 

c) a base subprovinciale 25;

 

 

Responsabilità

a) a base regionale: valore 50;

 

b) a base sub-regionale e/o provinciale: valore 30;

 

c) a base subprovinciale 25;

 

 

Funzioni

a) a base regionale: valore 50;

 

b) a base sub-regionale e/o provinciale: valore 30;

 

c) a base subprovinciale 25;

 

 

all’esito dell’assegnazione del relativo valore a ciascun criterio viene ricavata, altresì, la media tra i medesimi che costituirà la percentuale di riferimento rispetto all’indennità del consigliere regionale per il compenso dei Presidenti, nel mentre per i Vice Presidenti tale percentuale sarà ridotta ai due terzi e per i singoli consiglieri ad un terzo [es: Ente a base subregionale: parametro (30+30+30)/3 = 30; Indennità di carica: Presidente = 30 % indennità di carica del Consigliere Regionale; Vice Presidente = 2/3 indennità Presidente; Consigliere = 1/3 indennità Presidente];

b)   di stabilire che:

b.1 per gli organi delle Aziende per il Diritto agli Studi, è assunto quale valore numerario, il valore 50, in ragione della caratterizzazione regionale del presidio degli interessi collettivi a cui le medesime sono poste, suddividendolo per il numero delle stesse, attesa la natura del servizio pubblico reso, rivolto invero ad un flusso di studenti la cui provenienza prescinde dalla residenza [es: base regionale: (50+50+50)/3 = 50; parametro 50/3 = 16,7; indennità di carica Presidente = 16,7% dell’indennità di carica del Consigliere Regionale];

b.2 per i componenti dei Consigli di amministrazione dei Consorzi per lo sviluppo industriale è attribuito lo stesso valore numerario previsto per i componenti degli enti a base subprovinciale, in considerazione della natura territoriale che prevede una compresenza proporzionale del territorio provinciale, con applicazione di un meccanismo di riduzione del compenso, ai 2/3 per il Vice Presidente ed a 1/3 per i componenti o esperti di quello del Presidente; [es: parametro (25+25+25)/3 = 25; Indennità di carica: Presidente = 25 % indennità di carica del Consigliere Regionale; Vice Presidente = 2/3 indennità Presidente; Consigliere = 1/3 indennità Presidente]

b.3 per i componenti degli organi a vocazione consultiva (CREL, CTRIT, Co.Re.Com. etc.) il parametro è rapportato al 25% dell’indennità del consigliere regionale, in ragione delle mere funzioni consultive svolte da tali organismi, con applicazione dello stesso meccanismo di riduzione del compenso, ai 2/3 per il Vice Presidente ed a 1/3 per i componenti o esperti di quello del Presidente (es: indennità di carica del Presidente = 25% indennità di carica del Consigliere Regionale; Vice Presidente = 2/3 indennità Presidente; Consigliere = 1/3 indennità Presidente);

b.4 per le Agenzie strumentali prive di organi consiliari ed affidate alla gestione di Direttori Generali il trattamento stipendiale dei medesimi è equiparato al trattamento stipendiale dei Direttori Regionali in servizio attivo presso la Regione Abruzzo, maggiorato del 10%, salvo eventuale integrazione, deliberata dalla Giunta Regionale, su proposta dell’assessore competente, in considerazione della complessità del lavoro svolto e delle responsabilità correlate;

b.5 per le Agenzie strumentali prive di altre figure dirigenziali, è attribuito al Direttore il medesimo trattamento stipendiale del Direttore Regionale;

b.6 i compensi degli organi di controllo degli organismi prima enumerati sono disciplinati prendendo a base di calcolo le classi demografiche e le corrispondenti fasce di valore riportate nel Decreto Ministero dell’Interno 20 maggio 2005 “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali”, dando atto che il valore delle tabelle B) e C) sono addizionabili ai valori monetari della tabella A) solo in quanto le medesime risultino applicabili ai singoli Enti sub-regionali. Con aggiunta dell’IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell’Ente da specifiche disposizioni di legge. Precisando, tuttavia, che il parametro di riferimento demografico a cui riferirsi è costituito dalla soglia demografica compresa nel bacino di utenza di competenza dei singoli Enti sub-regionali””.

c)   di formulare il seguente indirizzo nei confronti degli amministratori e dei sindaci o revisori nominati dalla Regione Abruzzo, nelle Società controllate o partecipate:

      “Al fine di ridurre gli oneri di gestione di ciascuna società controllata o partecipata dalla Regione Abruzzo sarà proposta dai nominati amministratori, in conformità al rispettivo ordinamento, la revisione dei compensi percepiti dai consigli di amministrazione statuendo quale limite massimo dei medesimi il tetto del 50% dell’indennità di funzione del consigliere regionale per il Presidente e del 25% per i consiglieri di amministrazione, nonché altrettanta revisione sarà proposta per i sindaci e/o revisori adeguandolo, in questo caso, ai minimi tariffari previsti dalle leggi professionali, con salvezza dei diritti quesiti”.

d)   di confermare la normativa vigente recante la disciplina dei gettoni di presenza spettanti ai componenti delle Commissioni/Comitati/Consulte regionali in forza delle correlative e specifiche previsioni;

e)   di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente atto sul B.U.R.A..