IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
CAPO I
Disposizioni finanziarie
Sezione prima
Rifinanziamenti
Art. 1
Rifinanziamento delle leggi regionali
1. Ai sensi del comma 2 dell’art. 8 della L.R. 25.3.2002, n. 3 concernente: Ordinamento contabile della Regione Abruzzo, è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all’allegata Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali "Allegato 1" per un importo pari allo stanziamento iscritto per competenza e cassa nei corrispondenti capitoli con la legge di bilancio per l’esercizio 2006.
Sezione
seconda
Stanziamenti continuativi e limiti d’impegno
Art. 2
Modifica degli stanziamenti continuativi e limiti d’impegno
1. A decorrere dall’esercizio finanziario 2006 è autorizzata la modifica agli stanziamenti continuativi e ai limiti d'impegno, secondo quanto riportato nella Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d’impegno "Allegato 2" ed iscritto nel relativo bilancio di previsione.
Sezione terza
Istituzione di nuovi capitoli di bilancio
Art. 3
Istituzione di nuovi capitoli di bilancio nello stato di previsione
dell’entrata e della spesa
1. E’ autorizzata l’istituzione, per motivazioni esclusivamente tecniche, dei seguenti capitoli di spesa, con la denominazione e lo stanziamento riportati nella legge di bilancio per l’esercizio 2006:
- U.P.B. 02.01.005 Cap. 11222 denominato: Fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;
- U.P.B. 02.01.005 Cap. 11223 denominato: Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale.
2. Lo stanziamento è annualmente determinato dalle leggi di bilancio.
3. E' concesso un contributo di € 100.000,00 al Comune dell'Aquila (AQ) per opere di arredo urbano. All'erogazione del contributo provvede la Giunta regionale per il tramite della Direzione OO.PP., secondo le modalità di cui alla L.R. 56/2001. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in € 100.000,00 si provvede mediante iscrizione sul Cap. 152301 - U.P.B. 04.02.001 di nuova istituzione denominato: Contributo al Comune dell'Aquila (AQ) per opere di arredo urbano, con contestuale diminuzione del Cap. 182351 - U.P.B. 06.02.001.
CAPO II
Patto di stabilità interno
Art. 4
Estensione delle regole del patto di stabilità interno
1. La Regione Abruzzo, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica dettati in materia del Patto di Stabilità Interno, estende ai propri Enti Strumentali e Aziende regionali gli obblighi che ne derivano.
2. Ai fini di cui al precedente comma, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta del Componente la Giunta preposto al bilancio, tenuto conto delle diversità di ordine gestionale e contabile e delle finalità istituzionali, determina con propria deliberazione, idonei criteri ed obiettivi da assegnare a ciascun Ente.
3. In caso di mancato conseguimento per l’esercizio 2006 degli obiettivi assegnati con le modalità di cui al precedente comma, i trasferimenti regionali correnti spettanti agli Enti Strumentali ed alle Aziende regionali per gli anni 2007 e 2008 sono ridotti di una percentuale pari al 5% rispetto all’ammontare determinato dalla legge di bilancio dell’esercizio 2005.
4. Le Direzioni della Giunta regionale competenti per materia hanno l’obbligo di effettuare i necessari controlli per garantire il conseguimento degli obiettivi di cui ai commi precedenti e, a tal fine, rilasceranno a fine esercizio attestazione comprovante il rispetto o il mancato conseguimento degli stessi dandone comunicazione alla Struttura preposta alla Gestione del Bilancio regionale.
CAPO III
Autorizzazioni di spesa, finalizzazioni di somme e abrogazioni,
modifiche o integrazioni di leggi regionali
Sezione prima
Abrogazioni, modifiche ed integrazioni di leggi regionali
Art. 5
Cofinanziamento programmi strutturali e interventi di programmazione negoziata
1. La Regione riconosce l'importanza di utilizzare risorse aggiuntive di provenienza Statale e Comunitaria e promuove la partecipazione ai programmi per l'utilizzo di risorse comunitarie, anche strutturali, e per l'utilizzo dei fondi Statali, anche a mezzo degli strumenti di partecipazione alla programmazione negoziata.
2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata per l'anno 2006 una spesa di € 13.000.000,00 con uno stanziamento, di pari importo, sul capitolo di nuova istituzione 12490 - U.P.B. 02.02.010 denominato: Oneri per interventi di cofinanziamento di programmi comunitari e nazionali e di interventi di programmazione negoziata, e la contestuale riduzione, di pari importo, del Cap. 12484 - U.P.B. 02.02.010.
3. Il fondo speciale per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti di cui alla U.P.B. 15.01.001 - Cap. 323000 è articolato nelle seguenti partite:
- partita n. 1: Fondi per nuovi interventi legislativi in materia di protezione sociale, per l'importo di € 500.000,00;
- partita n. 2: Fondi per nuovi interventi legislativi in materia culturale, per l'importo di € 5.000.000,00.
4. Il fondo speciale per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale di cui alla U.P.B. 15.02.001 - Cap. 324000 è articolato nelle seguenti partite:
- partita n. 1: Fondi per nuovi interventi legislativi per l'accrescimento del patrimonio edilizio regionale, € 9.500.000,00;
- partita n. 2: Fondi per nuovi interventi legislativi per l'innovazione tecnologica e rilancio del sistema produttivo, € 4.000.000,00;
- partita n. 3: Fondi per nuovi interventi legislativi per i Giochi del Mediterraneo 2009 e Campionato europeo di basket 2007.
Art. 6
Modifiche alle LL.RR 64/1980, 88/1982, 87/1982, 40/1994, 42/1994 e 30/1990
1. All’art. 2 della L.R. 20.6.1980, n. 64 recante: Erogazione di contributi alle sezioni dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra e alle Federazioni provinciali dell'Associazione nazionale combattenti e reduci, così come sostituito dalla L.R. 21/1985, le parole «al I° Dipartimento - Ufficio ragioneria della Giunta regionale,» sono sostituite dalle parole «al Servizio che dispone l’erogazione dei contributi,».
2. All’art. 2 della L.R. 9.12.1982, n. 88 recante: Erogazione di contributi alle sedi provinciali abruzzesi dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, così come sostituito dalla L.R. 22/1985, le parole «al I° Dipartimento - Ufficio ragioneria della Giunta regionale» sono sostituite dalle parole «al Servizio che dispone l’erogazione dei contributi».
3. All’art. 2 della L.R. 29.11.1982, n. 87 concernente: Erogazione di contributi al Consiglio regionale e alle sezioni provinciali abruzzesi dell'Unione italiana ciechi e alle sezioni provinciali abruzzesi dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, così come sostituito dalla L.R. 24/1985, le parole «al I° Dipartimento - Ufficio ragioneria della Giunta regionale,» sono sostituite dalle parole «al Servizio che dispone l’erogazione dei contributi,».
4. All’art. 2 della L.R. 6.7.1994, n. 40 recante: Contributo, nell'anno 1994, alle sezioni provinciali dell'Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio, le parole «al I° Dipartimento - Ufficio ragioneria della Giunta regionale,» sono sostituite dalle parole «al Servizio che dispone l’erogazione dei contributi,».
5. All’art. 3 della L.R. 6.7.1994, n. 42 recante: Contributo nell'anno 1994 alle sezioni provinciali dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, le parole «al I° Dipartimento - Ufficio ragioneria della Giunta regionale,» sono sostituite dalle parole «al Servizio che dispone l’erogazione dei contributi,».
6. All’art. 2 della L.R. 3.4.1990, n. 30 recante: Provvidenze per la sezione provinciale dell'Unione italiana dei ciechi di Teramo, così come sostituito dalla L.R. 22.12.1995, n. 144 e dalla L.R. 8.2.2005, n. 6 le parole «alla Regione il rendiconto dell’impiego del contributo stesso entro il 28 febbraio» sono sostituite dalle parole «al Servizio che dispone l’erogazione dei contributi entro il 31 marzo».
CAPO IV
Disposizioni finali
Art. 7
Norma finanziaria
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge trova copertura finanziaria con la legge di bilancio relativa all'esercizio 2006.
Art. 8
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2006.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 28 Dicembre 2005
OTTAVIANO DEL TURCO