LA GIUNTA REGIONALE

Premesso:

-    che il comma 13-ter dell’art. 17 del DLgs. 22/97 e s.m.i. “Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati”, stabilisce che gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale vengono effettuati indipendentemente dalla tipologia, dalle dimensioni e dalle caratteristiche dei siti inquinati nonché dalla natura degli inquinanti;

-    che il D.M. n. 471/99 avente ad oggetto “Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni”, prevede, all’art. 13, che la Regione può individuare tipologie di interventi di bonifica e ripristino ambientale che possono essere realizzati senza la preventiva autorizzazione di cui all’art. 10, comma 1, dello stesso decreto;

-    che l’art. 13, comma 3, del D.M. n. 471/99, da altresì facoltà alle Regioni di stabilire le modalità ed i criteri che devono essere rispettati per l’esecuzione di detti interventi di bonifica;

Considerato:

-    che nel territorio regionale si sono riscontrati e continuano a riscontrarsi interventi di bonifica e di ripristino ambientale riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 13, comma 2, lett. a) del D.M. n. 471/99, per i quali appare lecito prefigurare una situazione di rischio per la salute pubblica e per l’ambiente ragionevolmente basso;

-    che, pertanto, appare opportuno regolamentare le modalità ed i criteri che devono essere rispettati per l’esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale che non richiedono autorizzazione al fine di:

-    permettere ai soggetti cui compete l’esecuzione della bonifica e del ripristino ambientale, di attivare con immediatezza i necessari interventi;

-    consentire che gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale di minore importanza, trovino completamento in tempi rapidi, eliminando e/o riducendo i rischi di un aggravamento dell’inquinamento;

-    ridurre gli oneri burocratici a carico del personale della Regione, delle Province e dei Dipartimenti Provinciali dell’A.R.T.A., (conferenze di servizio, sopralluoghi ecc.);

Dato atto:

-    che il Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, sentite le Province e l’ARTA, ha predisposto una bozza di direttive regionali relative alle procedure semplificate per la realizzazione degli interventi di bonifica e di ripristino ambientale che non richiedono autorizzazione, ai sensi dell’art. 13 del D.M. 471/99, che vengono allegate al presente atto come parte integrante e sostanziale (All. 1);

-    che le direttive regionale rispondono alla necessità di:

-    salvaguardare prioritariamente l’ambiente e la salute pubblica;

-    stabilire modalità e criteri omogenei per l’applicazione di procedure semplificate per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale rispondenti alle condizioni di cui all’art. 13 del D.M. n. 471/99;

-    agevolare l’adozione di comportamenti univoci nei casi in cui può essere evitato il ricorso alle complesse ed onerose procedure di approvazione ed autorizzazione stabilite dall’art. 10 del D.M. n. 471/99;

Dato atto, altresì, che la L.R. 83/2000 stabilisce che spetta alla Regione dettare “linee guida e criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione” (art. 3, comma 1, lett. o);

Dato atto, infine, che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti ha espresso parere favorevole in ordine alla legittimità della presente deliberazione;

Vista la L.R. 14.09.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1.   di approvare il documento avente per oggetto “Direttive regionali relative alle procedure semplificate per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell’art. 13 del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 e dell’art. 3, comma 1, lett. o) della L.R. 28.04.2000, n. 83” che, allegate al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale (All. 1);

2.   di dare mandato al competente Servizio Gestione Rifiuti:

-    di trasmettere il presente provvedimento all’ARTA, alle Province ed ai Comuni abruzzesi;

-    di provvedere alla pubblicazione integrale della presente deliberazione comprensiva dell’allegato “Direttive regionali relative alle procedure semplificate per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell’art. 13 del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 e dell’art. 3, comma 1, lett. o) della L.R. 28.04.2000, n. 83.” sul B.U.R.A.

Seguono allegati