LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che

il DLgs. 22/97 e s.m.i., all’art. 5, comma 3 (cd “Decreto Ronchi”) prevede che lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione;

il DLgs. 36/03 e s.m.i., recante “Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti”, prevede l’obbligo del trattamento dei rifiuti urbani “tal quali” prima del loro conferimento nelle discariche e la riduzione dei rifiuti biodegradabili (RUB) da collocare nelle stesse, a partire dal 1° gennaio 2006;

la L.R. 83/00 persegue, tra l’altro, la riduzione e la progressiva eliminazione dello smaltimento del rifiuto indifferenziato, privilegiando forme di trattamento che consentono la valorizzazione del rifiuto e la minimizzazione dell’impatto ambientale associato al suo smaltimento (art. 2, comma 1, lett. d), nonché l’utilizzazione delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi (art. 19, comma 1);

la L.R. 83/00 all’art. 19, comma 2, ha previsto che la giunta regionale può definire specifiche tecniche inerenti i criteri progettuali e gestionali cui i soggetti titolari dovranno ottemperare, incluse le operazioni di monitoraggio ambientale durante l’esercizio;

la D.G.R. n. 400 del 26.05.2004, ha stabilito ai sensi dell’art. 19 della L.R. 83/00, le “Direttive regionali concernenti le caratteristiche prestazionali e gestionali richieste per gli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;

la D.G.R. n. 400 del 26.05.2004, all’Allegato “A”, sezione “B”, contempla gli: “impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziata” ed individua un’unica opzione di trattamento meccanico biologico dei rifiuti indifferenziati, costituita dalla tecnologia cosiddetta “a flussi separati”, per l'ottenimento di una frazione “umida” di sottovaglio, costituita essenzialmente dalla frazione organica del rifiuto, che necessita di un successivo trattamento biologico e di una frazione “secca” (sovvallo), da destinarsi alla valorizzazione energetica o in discarica;

preso atto

dello “Schema di rapporto finale relativo alle linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti di trattamento meccanico biologico”, che riassume le proposte del Gruppo Tecnico Ristretto (GTR) sulla gestione dei rifiuti, istituito dalla Commissione Nazionale ex art. 3, comma 2 del DLgs. 372/99 e che prevede espressamente l’utilizzazione della tecnologia “a flusso unico” in alternativa a quella “a flussi separati”;

considerato che

oltre alla citata tecnologia di trattamento, si sono affermate e perfezionate, a livello nazionale ed europeo, ulteriori soluzioni impiantistiche basate anche sul trattamento meccanico biologico “a flusso unico”, in cui l’intera massa o comunque la maggior parte dei rifiuti, subisce un trattamento biologico, previa una fase meccanica preliminare di triturazione e/o vagliatura;

tale sistema ha trovato applicazione nei processi di stabilizzazione vera e propria, permettendo l’ottenimento di elevati gradi di stabilità  biologica (IRD < 1.000 mg O2 kgSV-1h-1) in soli 10-15 giorni, standard dipendenti dalle migliori condizioni di processo rispetto ai tradizionali processi di biostabilizzazione;

un prodotto più omogeneo in termini di stabilizzazione-essiccazione può essere avviato a recupero e/o smaltimento con rese e in condizioni ambientali ed igienico-sanitarie decisamente migliori;

nel caso di smaltimento in discarica, un materiale interamente stabilizzato ed igienizzato comporta una riduzione più consistente delle emissioni inquinanti della discarica, in termini di odori, percolato, biogas, .. etc. Inoltre il trattamento biologico sull’intero flusso dei rifiuti consente di ridurre in misura significativa il peso e il volume finale del materiale, con conseguenze vantaggiose in termini di minore utilizzazione delle discariche;

visto

l’Allegato Tecnico al presente provvedimento, con il quale si integrano e modificano le Sezioni “B” e “C” dell’Allegato “A” alla D.G.R. n. 400/04, al fine di introdurre anche la summenzionata metodologia di trattamento meccanico biologico “a flusso unico”, al fine di garantire contemporaneamente la possibilità di approcci differenziati al medesimo problema, con soluzioni tecnico-progettuali che possono presentare differenze, a seguito dell’evolversi delle tecnologie, pur rispettando tutte le esigenze di base contenute nelle presenti “direttive regionali”;

ritenuto

di accogliere ed approvare integralmente il contenuto del predetto allegato, per le motivazioni sopra riportate e, pertanto, di renderlo parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

dato atto

del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione regionale Parchi Territorio Ambiente Energia in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita ed in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

visti

il DLgs. 22/97;

il DLgs. 36/03;

la L.R. 83/00;

la D.G.R. n. 400/04

la legge n. 77/99 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

approvare il contenuto dell’Allegato Tecnico indicato in premessa ed allegato in copia al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

stabilire che l’Allegato Tecnico di cui sopra sostituisce integralmente le sezioni “B” e “C” dell’Allegato “A” alla D.G.R. n. 400/04;

confermare le condizioni e le prescrizioni già stabilite dalla D.G.R. n. 400/04, non riportate nel presente provvedimento;

disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione comprensiva dell’allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Segue allegato