LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. a) del DLgs. 22/97 recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio" e successive modifiche ed integrazioni (di seguito “decreto”), compete alla Regione la predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento, sentite le Province ed i Comuni, del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR);

ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. c) del decreto, alla Regione compete anche l’elaborazione, l’approvazione e l’aggiornamento dei piani di bonifica di siti inquinati;

ai sensi dell’art. 22, commi 2 e 3 del decreto, il PRGR deve promuovere prioritariamente la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti ed un complesso di attività finalizzate alla realizzazione di una gestione integrata dei rifiuti;

la Regione Abruzzo, con L.R. 28.4.2000, n. 83 recante “Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti”, si è dotata di un Piano, redatto ai sensi del citato decreto che, pur con limiti e carenze, ha delineato con chiarezza, scelte tecnologiche e priorità d’intervento, finalizzate ad una mirata e coerente “politica ambientale” della Regione e che la sua attuazione non poteva che essere in stretta correlazione con la volontà e l’efficacia dell’azione politico-amministrativa da parte degli organi istituzionali regionali (non espresse pienamente dall’entrata in vigore della legge);

considerato che:

con DGR n. 837/C del 07.10.2003, veniva approvato un disegno di legge di iniziativa della Giunta Regionale (DDLR), avente per oggetto “Norme in materia di gestione dei rifiuti”, con il quale si proponeva all’approvazione del Consiglio Regionale un nuovo “Testo unico”, contenente un nuovo PRGR, esigenza che scaturiva, come affermato nella relazione generale di accompagnamento al DDLR, dall’individuazione di “gravi carenze manifestate nel vigente PRGR di cui alla L.R. 83/00 … omissis …… che ha comportato il mancato decollo del Piano stesso”;

il suddetto provvedimento, a seguito dell’invio al Consiglio Regionale, da parte della Giunta Regionale con nota del 10.10.2004, era oggetto di una consultazione organizzata da Presidente della IV^ Commissione permanente “Industria, commercio e artigianato, turismo e trasporti”, ma non veniva  approvato nella precedente legislatura regionale, causando l’automatica decadenza del citato disegno di legge regionale (la problematica è stata chiarita con la nota del Servizio legislativo e studi del Consiglio Regionale recante: “Decadenza delle proposte di legge o di provvedimento amministrativo per fine legislatura”, pubblicata sul B.U.R.A. n. 11 del 12.05.1995);

considerato che:

la proposta di aggiornamento della L.R. 83/00, approvata con DGR n. 837/C del 07.10.2003, è da ritenersi ormai superata per importanti e diversi motivi, tra cui:

a.   il mutato quadro di riferimento legato alle variazioni della domanda e dell'offerta di trattamento/riutilizzo/recupero/smaltimento dei rifiuti (modificazione del sistema regionale di gestione dei rifiuti);

b.   l’adozione da parte delle Province di strumenti di programmazione nel settore, con cui necessariamente raccordarsi, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) della L.R. 3/00 (Piani Provinciali di Gestione dei Rifiuti – PPGR), successivamente approvati con DGR n. 30 del 23.01.2004, pubblicata sul B.U.R.A. n. 14 del 07.05.2004;

c.   il superamento della programmazione temporale degli interventi previsti, in particolare per la realizzazione e/o avvio degli impianti a tecnologia complessa (impianti di riciclaggio e compostaggio e termovalorizzatori);

d.   la necessità di aggiornare, in relazione all’evoluzione gestionale e tecnologica del settore, le scelte programmatiche in alcuni “segmenti” del complesso ed articolato ciclo dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda le opzioni tra i diversi sistemi di raccolta differenziata di materiali riciclabili (frazioni organiche ed imballaggi) e la gestione di flussi prioritari di rifiuti (rifiuti inerti e da C & D, veicoli fuori uso, pneumatici, BB.DD, rifiuti sanitari, ..etc);

e.   la modifica del quadro generale dei dati e delle informazioni relative in particolare a: impianti di smaltimento e/o recupero (operanti e/o autorizzati), produzione, recupero e smaltimento della quantitità di rifiuti, percentuali di raccolte differenziate raggiunte nei diversi comprensori, ..etc;

f.    evoluzione del quadro normativo di riferimento nazionale e comunitario intervenuto con la conseguente assenza di correlazione con lo stesso, in particolare delle seguenti leggi:

    Legge 1° giugno 2002, n. 120 “Ratifica ed esecuzione Protocollo di Kyoto” (vari provvedimenti applicativi del protocollo);

    DLgs. 24 giugno 2003, n. 209 “Attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso”;

    D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari”;

    DLgs. 29 dicembre 2003, n. 387 “Promozione energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili” (vari provvedimenti applicativi);

    DLgs. 18 febbraio 2005, n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/Ce relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;

    DLgs. 11 maggio 2005, n. 133 “Attuazione delle direttive 2000/76/Ce – Incenerimento dei rifiuti”;

    DLgs. 25 luglio 2005, n. 151 “Sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche – Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche”;

    D.M. 3 agosto 2005 “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”;

    D.M. 8 maggio 2003, n. 203 “Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo”, Green Public Procurement (GPP).

preso atto che:

la proposta di aggiornamento della L.R. 83/00, approvata con DGR n. 837/C del 07.10.2003 risulta, peraltro, non condivisibile in alcuni aspetti, riguardanti in particolare:

a.   le scelte impiantistiche di trattamento dei rifiuti, basate su una non attendibile previsione, al punto di essere sproporzionata, di impianti di recupero energetico (termovalorizzatori), fin tanto da apparire inopinatamente sostitutiva delle attività di riutilizzo e recupero di materia (invece da privilegiare), in palese contrasto con la “gerarchia” delle attività, definita in sede comunitaria e nazionale e non supportata da un’analisi aggiornata nonché attendibile dei flussi di rifiuti urbani e speciali;

b.   la prevista suddivisione dei comprensori geografico-istituzionali, costituiti dagli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), non puntualmente rispondente a criteri di efficacia, efficienza ed economicità del sistema di gestione integrata dei rifiuti;

c.   il disegno complessivo delle “funzioni delegate” alle Province, non sufficientemente rispondente a criteri di opportuno ed effettivo decentramento istituzionale e snellimento burocratico;

d.   la non condivisione dei modelli organizzativi dei servizi di raccolta differenziata, non improntati alla valorizzazione delle “buone pratiche ambientali” da parte dei nuclei familiari (es. RD dell’umido) e l’assenza di meccanismi di promozione delle attività di riduzione della produzione dei rifiuti (prevenzione, minimizzazione, ..etc) e/o di raccolta differenziata delle frazioni organiche di qualità (compost);

e.   la non condivisione della previsione di un’Agenzia regionale per i rifiuti, con il ruolo di coordinamento dei Consorzi ed alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale, che appare una scelta pervasa da inopportuno dirigismo da parte della Regione;

f.    il sistema sanzionatorio carente e non impostato secondo criteri di ecofiscalità (meccanismi incentivanti-disincentivanti) nei confronti dei soggetti, pubblici e/o privati,  coinvolti nella gestione del ciclo dei rifiuti;

g.   l’assenza di “previsioni economico-finanziarie” riferite all’attuazione degli interventi contenuti nel PRGR, nonché la carente articolazione delle finalità delle risorse finanziarie di cui al fondo regionale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale (L.R. 146/98 e s.m.i.).

considerato che:

il settore della gestione dei rifiuti nella regione si presenta, allo stato attuale, con alcune caratteristiche di fondo, come di seguito sintetizzabili:

                  economicamente rilevante e di crescente interesse;

    con insufficiente livello tecnologico ed impiantistico;

    con un’eccessiva frammentazione, con troppi gestori ed insufficiente coordinamento e/o sinergie tra gli stessi (siano essi pubblici o privati);

    con squilibri territoriali e differenze operative e gestionali anche tra aree contigue;

    con criticità nel sistema di regolazione dei costi;

    con basse “performance ambientali”, lontane dagli standard richiesti dalle disposizioni comunitarie e nazionali (obiettivi di RD, riciclo, recupero energetico, smaltimento in discarica, ..etc), con pochi punti di eccellenza.

diventa importante definire il “contenuto economico” del rifiuto, in quanto bene di interesse pubblico, che deve essere meglio gestito, in un quadro di obiettivi ambientali che indirizzano le scelte economiche ed il mercato;

risulta un’opzione strategica il coordinamento e la collaborazione di tutti gli interlocutori del sistema (siano essi pubblici o privati), valorizzando nel contempo tutte le energie e le risorse presenti sul territorio;

si può, pertanto, ribadire che la “modernizzazione del settore”, a fronte di un panorama legislativo  che interessa le “pubblic utilities” in continuo mutamento, sia dal punto di vista tecnico che organizzativo, soprattutto alla luce della recente riforma dei servizi pubblici, passa attraverso alcuni obiettivi prioritari da perseguire, come:

    la necessità di affrontare in “modo integrato” tutte le fasi del ciclo dei rifiuti (raccolta, trattamento, smaltimento), in rapporto al recupero ed al riciclaggio dei materiali presenti nei rifiuti, con soluzioni innovative, credibili e sostenibili, nell’ambito di indirizzi strategici più equilibrati del quadro normativo regionale;

    la ricerca della migliore standardizzazione ed economicità dei servizi ambientali, rivedendo il ruolo e la dimensione territoriale degli attuali Consorzi Intercomunali (ex L.R. 74/88), favorendo processi di aggregazione e razionalizzazione, garantendo la separazione del ruolo governo-gestione, aumentando la vigilanza sui servizi e definendo “indici di efficienza” degli stessi (qualità-economicità, ottimizzazione dei costi di investimento e di gestione), in cui inserire anche il grado di “soddisfazione” degli utenti (customer satisfation);

    la realizzazione di filiere tecnologiche più qualificate (sviluppo tecnologico ed impiantistico sostenibile, certificazione di qualità, ..etc), caratterizzate da una crescita della dimensione economica, variamente coordinate ed integrate, nelle quali pubblico e privato sono funzionali l’uno all’altro (politica di filiera e sistema di gestione integrato) ed in cui gli Istituti di ricerca e l’Università, svolgano un ruolo di studio e di proposta;

    la chiusura del circolo virtuoso “recupero-riciclo-riuso”, organizzando e/o incentivando l’incontro tra la “domanda-offerta” di materiali derivanti dalla raccolta differenziata con interventi specifici volti a garantire, da una parte una “costante e qualitativa” intercettazione di materiali da riciclare-riutilizzare, dall’altra la collocazione degli stessi, evitandone la destinazione in discarica (es. condizioni d’appalto che prescrivano l’impiego dei materiali recuperati, ..etc);

    la capacità di accedere a risorse (economiche, tecnologiche, umane), da reperire nell’ambito di strumenti di carattere comunitario (DOCUP, LIFE, ..etc) e nazionale (Delibere CIPE, Piano Triennale, leggi di settore, ..etc), utilizzarle in modo trasparente ed efficace (passaggio al sistema tariffario – TIA), per sviluppare nuove attività economiche di impresa ed occupazione qualificata;

    lo sviluppo di una “diffusa cultura ambientale”, basata su: attività di comunicazione e formazione, valorizzazione di capacità e competenze tecniche, ecofiscalità, consapevolezza sociale, accordi volontari, sensibilità ambientale e partecipazione dei cittadini e delle associazioni.

considerato che:

è, pertanto necessario, per i motivi e le finalità suddette, provvedere in tempi rapidi ad una sostanziale revisione ed aggiornamento della L.R. 83/2000 nonché del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) secondo i seguenti criteri ed indirizzi:

a.   assicurare le massime garanzie di tutela dell'ambiente e della salute, nonché di salvaguardia dei valori naturali e paesaggistici e delle risorse presenti nel territorio regionale, al fine di avere un impatto sistemico (risparmio di materia vergine, risparmio energetico, minor emissioni di gas serra), coerente con il Protocollo di Kyoto;

b.   conformare la gestione dei rifiuti ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, perseguendo l’economicità, l’efficienza e l’efficacia delle attività, coerentemente con gli impegni delineati nell’ambito della cosiddetta “Carta di Luco dei Marsi”, in occasione della giornata denominata “Comuni Ricicloni” della Regione Abruzzo (16 luglio 2005);

c.   assicurare una gestione unitaria dei rifiuti urbani all'interno di ciascun Ambito Territoriale Ottimale (ATO), definiti dal PRGR (art. 23, comma 1 del DLgs. 22/97), perseguendo criteri di superamento della frammentazione istituzionale e della gestione (Province), prevedendo il modello organizzativo prescelto per i servizi di gestione dei rifiuti (schema contratto di servizio e carta dei servizi);

d.   favorire gli interventi volti alla realizzazione di un sistema di gestione integrata dei rifiuti, volto a promuovere prioritariamente:

    la riduzione alla fonte della quantità e della pericolosità dei rifiuti (attività di prevenzione, modelli di consumo consapevoli,  tecnologie più pulite nei processi di produzione, progettazione dei prodotti più ecologici – LCA, innovazione tecnologica delle imprese, ..etc);

    il recupero di materia (riuso e riciclo);

    un “equilibrato e complementare” rapporto tra le diverse forme di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati (trattamento biologico aerobico-anaerobico, riciclaggio-recupero energetico, ..etc);

    un residuale smaltimento finale in condizioni di sicurezza;

e.                  riorganizzare le competenze esercitate ai diversi livelli istituzionali (funzioni e deleghe alle Province ed ATO), promuovendo modalità di raccordo funzionale tra gli strumenti di pianificazione, in attuazione del principio di sussidiarità e conservando la pianificazione delle attività di smaltimento alla Regione;

f.    favorire la cooperazione tra Regione, Province, Comuni, Consorzi Intercomunali e/o loro Società SpA, valorizzare la concertazione con le forze economiche e sociali nella definizione delle scelte di programmazione e pianificazione, utilizzando in particolare gli strumenti innovativi come gli accordi, contratti di programma e protocolli d’intesa (art. 4, comma 4 e 25 del DLgs. 22/97), con il sistema CONAI e dei Consorzi, Associazioni: di categoria, del volontariato, ambientaliste, organismi di controllo, Enti di ricerca ed Università, ..etc, per rendere più operativo e efficiente il sistema, introducendo agevolazioni ed incentivi che favoriscano le buone pratiche ambientali;

g.                  assoggettare il PRGR a procedure di valutazione finalizzate a stimare la prestazione ambientale, attraverso le individuazioni, a livello strategico (V.A.S.), dei potenziali impatti generati dall’attuazione delle azioni previste;

h.   prevedere direttive, linee guida, ai fini della chiara, corretta ed uniforme applicazione della normativa e per promuovere una funzionale semplificazione amministrativa, comunque, in armonia con le disposizioni comunitarie nel settore;

i.    incentivare il massimo recupero dai rifiuti di materiali riutilizzabili-riciclabili e la massima utilizzazione dei rifiuti, successivamente alle operazioni di recupero, come combustibile o come altro mezzo per produrre energia e/o calore;   

j.    promuovere l'autosufficienza regionale per lo smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani e assimilati attraverso una “rete integrata” e funzionale di impianti, stabilendo le tipologie, i criteri per la loro localizzazione e tenendo conto dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema produttivo;

k.   stabilire le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati in aree destinate ad insediamenti produttivi;

l.    promuovere per i rifiuti speciali anche pericolosi (non essendo applicabile il principio di autosufficienza dell’ambito), la realizzazione di una rete adeguata di impianti ed assicurare lo smaltimento degli stessi in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti;

m.  perseguire la progressiva riduzione delle discariche come sistema ordinario di smaltimento, rendendo residuale e sicuro lo smaltimento finale;

n.   individuare le soluzioni innovative ed ottimali per la gestione di particolari tipologie di rifiuti (es. amianto, imballaggi G.D.O., rifiuti sanitari, rifiuti agricoli, fanghi di dragaggio, ..etc) e di “flussi prioritari” di rifiuti (BB.DD., inerti, pneumatici, veicoli fuori uso, ..etc), previa valutazione delle possibilità di recupero e riciclo, applicando le migliori tecnologie (Best Available Techniques - B.A.T.) ovvero Migliori Tecniche Disponibili (M.T.D.), coinvolgendo gli Enti di ricerca, l’Università e le associazioni dei produttori ed utilizzatori;

o.   indicare le procedure atte a migliorare e potenziare le raccolte differenziate, preferibilmente secondo “sistemi intensivi di recupero e/o sistemi integrati”, determinare le percentuali minime in misura non inferiore a quelle fissate dall'articolo 24 del DLgs. 22/97 e s.m.i., tenendo conto dell’evoluzione del quadro comunitario e nazionale in materia di recupero e riciclo degli imballaggi (revisione direttiva europea sugli imballaggi e rifiuti d’imballaggi);

p.   introdurre l’obbligo della raccolta differenziata di alcune frazioni merceologicamente più “redditizie” in termini di peso, di recupero effettivo e di mercato (umido, verde, carta, vetro, ..etc), prevedendo meccanismi incentivanti-disincentivanti (limitazione volumetrica dei contenitori stradali, agevolazioni, contributi, sanzioni, ..etc), promuovere sistemi cauzionali (vuoti a rendere), stimolando le aziende produttrici dei prodotti confezionati e “marchi ecologici regionali” da assegnare a realtà che si caratterizzano per la loro compatibilità ambientale;

q.   definire e/o aggiornare un metodo standard per il calcolo e la valutazione dei risultati di raccolta differenziata ai fini del raggiungimento degli obiettivi individuati dal DLgs. 22/97 e s.m.i. e dal PRGR;

r.    definire indirizzi in ordine alla produzione e promozione dell’impiego di “compost di qualità” (finalità agronomiche, riforestazione, florovivaismo), secondo le recenti indicazioni del Ministero dell’Ambiente (circolare ammendanti), con la realizzazione di un “marchio di qualità regionale” e Combustibile derivato dai rifiuti (C.D.R.) di qualità (finalità recupero energetico anche in convenzione con eventuali altre realtà regionali), nonché dell’utilizzo delle Frazioni Organiche Stabilizzate (FOS) per finalità di carattere ambientale (ripristini ambientali, bonifica siti inquinati, copertura giornaliera delle discariche, ..etc) e secondo le normative in materia di discariche ( art. 5 del DLgs. 36/03) e di riduzione del conferimento delle frazioni di Rifiuti Urbani Biodegradabili (programma R.U.B. e D.M. 05.08.2005);

s.   contenere la pianificazione degli interventi, come stralcio del PRGR (atto separato), di bonifica e risanamento ambientale, stabilendo criteri e modalità che privilegino prioritariamente l’impiego di materiali provenienti da attività di recupero dei rifiuti urbani e l’applicazione di tecnologie avanzate e sperimentate; 

t.    organizzare un sistema, di acquisizione e monitoraggio di dati ed informazioni (omogenee e condivise), utilizzando una procedura standard per la gestione dei flussi informatici, con l’istituzione di un Osservatorio Regionale dei Rifiuti (ORR), in collaborazione con l’A.R.T.A. (Catasto telematico) e la “rete nazionale e regionale” degli Osservatori Provinciali Rifiuti (O.P.R), con il compito di monitorare e valutare i risultati e l’efficienza (controllo di qualità) dei dati del PRGR, delle raccolte differenziate e dei servizi, utilizzando il sito web della Regione in modo efficace per promuovere la comunicazione (accesso ai documenti, alle banche dati, …. etc);

u.   promuovere il mercato dei prodotti riciclati, soprattutto di quelli ritenuti “ambientalmente preferibili”, Green Procurement (G.P.) e Green Public Procurement (acquisti pubblici verdi - G.P.P.) negli Enti Pubblici, nelle imprese e da parte dei consumatori (condizioni di appalto che prescrivano l’uso dei materiali recuperati, Borsa telematica del recupero, ..etc) ;

v.   contenere, razionalizzare e prevedere la stima dei costi delle operazioni di smaltimento, trattamento e recupero, nonché una previsione dei costi per gli investimenti necessari alla realizzazione del sistema regionale di gestione integrata dei rifiuti;

w.  promuovere “l’eco-efficienza” (produrre di più e meglio con meno), diffondendo ed incentivando l’adozione di sistemi di certificazione di qualità come: ISO 14001, EMAS II, …etc. degli Enti e delle imprese operanti nel settore, per contribuire al raggiungimento dello sviluppo sostenibile (VI Programma di azione per l’ambiente, Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile);

x.   predisporre un adeguato sistema sanzionatorio collegato alla previsione di:

1.   termini entro cui adempiere, con le eventuali sanzioni in caso di inadempimento;

2.             strumenti di “ecofiscalità” (amministrativi e/o economici) come:

    la differenziazione delle “Tariffe di conferimento” dei rifiuti in discarica da parte delle Province (art. 38 della L.R. 83/00), in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti;

       l’applicazione del “Tributo speciale” (ecotassa - L.R. 146/98 e s.m.i.), collegata al raggiungimento di obiettivi di RD e ad obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti;

y.   promuovere l’applicazione del sistema tariffario di cui all’art. 49 del DLgs. 22/97 (T.I.A.), come strumento adeguato all’applicazione del principio “chi inquina paga” (quantità dei rifiuti prodotti), in grado di rendere più “trasparente” il costo del servizio (piani finanziari) ed incentivare le attività di raccolta differenziata dei rifiuti da parte degli utenti (agevolazioni fiscali). A tal proposito, si pone la necessità di organizzare in collaborazione con l’ARTA ed i gestori degli impianti un sistema di monitoraggio della “qualità merceologica” dei rifiuti prodotti; 

z.   promuovere e coordinare attività di formazione per operatori pubblici e privati operanti nel settore (stage formativi), iniziative e campagne di comunicazione, informazione ed educazione al cittadino, finalizzate a fornire informazioni in ordine alla programmazione regionale di settore e alle conseguenti scelte operative, per promuovere il volontariato ambientale (amici del riciclo), “buone pratiche ambientali” e comportamenti conformi alle esigenze di riduzione, riutilizzo, recupero, valorizzazione e corretto smaltimento dei rifiuti.

udita

la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia;

dato atto che

il Dirigente del competente Servizio Gestione Rifiuti ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

visti

l'art. 19 del DLgs. 22/97 e s.m.i.

la L.R. 28.04.2000, n. 83;

la L.R. 09.09.1986, n. 52;

la L.R. 14.09.99, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1.   approvare i “Criteri ed indirizzi per la pianificazione e la gestione dei rifiuti” come sopra delineati, al fine di aggiornare il vigente PRGR previa concertazione con le parti sociali e le organizzazioni ambientalistiche;

2.   incaricare la Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia ad adottare, con tempestività, tutti gli atti necessari per l’aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR);

3.   disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione “Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato con L.R. 28.4.2000, n. 83. Criteri ed indirizzi per la pianificazione e la gestione integrata dei rifiuti.”, sul B.U.R.A.