IL CONSIGLIO REGIONALE ha
approvato
il presidente
della giunta regionale
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni inerenti le
agevolazioni di viaggio
1. Per il 2006 hanno diritto di fruire della
libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale regionale
assistiti da contribuzione o corrispettivo regionale, compresi i servizi
ferroviari regionali di seconda classe per gli spostamenti all’interno dei
confini della Regione:
a) I titolari di tessere di libera circolazione
rilasciate dallo Stato italiano;
b) I bambini accompagnati e di altezza non
superiore a un metro;
c) I dipendenti della Direzione Regionale
Trasporti e Mobilità in servizio di vigilanza e controllo del trasporto
pubblico locale, secondo le modalità stabilite con apposito atto della Giunta
regionale;
d) Gli agenti e gli ufficiali appartenenti
all'Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia, alla Guardia di Finanza, alla
Polizia Penitenziaria e ai Vigili del Fuoco, in possesso della tessera
rilasciata dai rispettivi Comandi, che utilizzino i mezzi di trasporto pubblico
locale per motivi di servizio;
e) I cittadini residenti in Abruzzo in possesso della tessera regionale di libera
circolazione rilasciata dal Comune di residenza ed appartenenti alle seguenti
categorie:
1) i privi di vista per cecità assoluta o con un
residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale
correzione;
2) i sordomuti, in possesso di certificato di
sordomutismo ai sensi dell’art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381;
3) gli invalidi minori di diciotto anni che
beneficiano dell’indennità di accompagnamento di cui alle leggi 28 marzo 1968,
n. 406 e 11 febbraio 1980, n. 18 nonché della legge 21 novembre 1988, n. 508
oppure dell’indennità di frequenza di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289;
4) i grandi invalidi di guerra, di lavoro, di
servizio, i reduci e i combattenti;
5) gli inabili, gli invalidi civili e del lavoro
con invalidità permanente superiore o uguale all’80%;
6) i mutilati e gli invalidi di servizio con
menomazione ascritta dalla I alla VIII categoria;
7) i mutilati e gli invalidi di guerra, compresi
i mutilati ed invalidi civili per cause di guerra;
8) i Cavalieri di Vittorio Veneto che abbiano
ottenuto il relativo riconoscimento ufficiale mediante provvedimento formale
della competente autorità.
2. Non hanno diritto alla tessera di libera
circolazione o alla conferma di validità di quella di cui sono già in possesso,
i richiedenti che l’anno precedente a quello della presentazione della domanda
hanno realizzato un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a € 15.500,00.
3. Il limite di reddito di cui al comma
precedente non si applica ai privi di vista per cecità assoluta, ai Cavalieri
di Vittorio Veneto, ai grandi invalidi di guerra, di lavoro e di servizio e
agli invalidi con grado di invalidità pari al 100% a prescindere dalla causa
invalidante.
4. Agli invalidi appartenenti alle categorie
elencate sotto la lettera e) del comma 1 del presente articolo, a cui sia
riconosciuto il diritto all’accompagnamento nella rispettiva documentazione di
invalidità, spetta una tessera speciale con le generalità del beneficiario e
con la dicitura <<valida anche per l’accompagnatore, ma solo se viaggia
con il titolare>>.
5. Le funzioni amministrative concernenti il
ricevimento delle domande, l’esame della documentazione probante il possesso
dei requisiti richiesti, l’eventuale rilascio o rinnovo delle tessere di libera
circolazione sono attribuite ai Comuni di residenza dei richiedenti il
beneficio.
6. I Comuni trasmettono alla Direzione Regionale
Trasporti e Mobilità, entro il mese di gennaio 2007, il numero di tessere
rilasciate nel corso dell’anno precedente con l’indicazione delle categorie dei
beneficiari.
7. Fatte salve le agevolazioni di viaggio di cui
al presente articolo e quelle previste dall’art. 34 del R.D. 8 gennaio 1931, n.
148, è vietato il rilascio di documenti di viaggio gratuiti e semi gratuiti
sulle linee di trasporto pubblico locale nel territorio regionale.
Art. 2
Copertura finanziaria
1. Le minori entrate derivanti dall’attuazione
del presente articolo alle aziende esercenti il trasporto pubblico regionale
per concessione o per contratto di servizio sono ripianate con un contributo
forfettario erogato dalla Regione Abruzzo, a valere sulle disponibilità finanziarie
iscritte nell'ambito della UPB 06.01.003, Cap. 181565 dello stato di previsione
della spesa del bilancio del corrente esercizio.
2. La ripartizione della somma di cui al
precedente comma avviene in proporzione diretta alle percorrenze ammesse a
contribuzione regionale o corrispettivo e assentite, per il penultimo anno
antecedente a quello di riferimento, a ciascuna azienda sulla base dei
programmi di esercizio autorizzati, con esclusione delle percorrenze derivanti
dalle corse bis e dai servizi
occasionali. Ai fini della medesima ripartizione le percorrenze dei servizi
urbani, così come definiti con verbale del Consiglio regionale n. 110/5 del 23
novembre 1998, sono maggiorate del 50%.
Art. 3
Abrogazioni
1. Con l’entrata in vigore della presente legge
si intendono abrogati:
a) la L.R. 2 ottobre 1998, n. 114: Istituzione
di tariffe speciali e concessione di agevolazioni sui servizi di linee di
trasporto pubblico;
b) gli artt. 10 e 11 della L.R. 23 luglio 1991,
n. 40: Disciplina tariffaria per i servizi di trasporto pubblico locale;
c) l’art. 153 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15
così come modificato dall’art. 88, comma 3 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 22 Dicembre 2005
ottaviano del turco