IL CONSIGLIO REGIONALE ha
approvato
il presidente
della giunta regionale
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche all’art. 2 della
L.R. 59/1999
1. Il termine del
31.12.2005 contenuto rispettivamente nei commi 1 e 2 dell’art. 2 della L.R.
59/1999 è prorogato al 31.12.2006.
2. Dopo il comma 2
dell’art. 2 della L.R. 59/1999 è inserito il seguente comma 2 bis «Entro il
termine del 31.12.2006 la Regione Abruzzo dovrà concludere le procedure di
approvazione del Programma Triennale dei Servizi Minimi di Trasporto Pubblico
Locale nell’ambito della procedura del Piano Regionale Integrato dei Trasporti
secondo le norme previste dagli artt. 10 e 22 della L.R. 152/1998.»
Art. 2
Norma finanziaria
1. La presente legge non comporta oneri
aggiuntivi a carico del bilancio regionale sia per l’esercizio in corso che per
gli esercizi futuri, in quanto contiene esclusivamente norme che disciplinano
procedimenti.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 22 Dicembre 2005
ottaviano del turco