IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato

il presidente della giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all’art. 2 della L.R. 59/1999

1.   Il termine del 31.12.2005 contenuto rispettivamente nei commi 1 e 2 dell’art. 2 della L.R. 59/1999 è prorogato al 31.12.2006.

2.   Dopo il comma 2 dell’art. 2 della L.R. 59/1999 è inserito il seguente comma 2 bis «Entro il termine del 31.12.2006 la Regione Abruzzo dovrà concludere le procedure di approvazione del Programma Triennale dei Servizi Minimi di Trasporto Pubblico Locale nell’ambito della procedura del Piano Regionale Integrato dei Trasporti secondo le norme previste dagli artt. 10 e 22 della L.R. 152/1998.»

Art. 2

Norma finanziaria

1.   La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale sia per l’esercizio in corso che per gli esercizi futuri, in quanto contiene esclusivamente norme che disciplinano procedimenti.

Art. 3

Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 22 Dicembre 2005

ottaviano del turco