IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato

il presidente della giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

1.   Al fine di far fronte a specifiche esigenze formative medico-specialistiche regionali la Regione Abruzzo assegna apposite risorse all’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti - Facoltà di Medicina e Chirurgia - al fine di finanziare tre borse di studio aggiuntive, rispetto a quelle finanziate direttamente dallo Stato da attivare a decorrere dall’anno accademico 2005-2006, di cui si assume l’onere finanziario per l’intero corso degli studi.

2.      L’ammissione dei medici in eccedenza, rispetto alle borse di studio finanziate dallo Stato, avviene fermo restando il rispetto della graduatoria risultante dal concorso per l’ammissione alla scuola.

3.   Il numero massimo degli ammessi alla specializzazione non può in ogni caso superare la potenzialità formativa della scuola.

Art. 2

(Individuazione corsi di specializzazione)

1.   Le borse di studio aggiuntive afferiscono due al corso di Pediatria ed una al corso di Psichiatria in essere presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti, della durata di cinque anni.

2.   L’importo della borsa di studio è pari a quello indicato nell’art. 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

Art. 3

(Erogazione del finanziamento)

1.   La Direzione Sanità della Giunta regionale è autorizzata ad erogare il contributo, di cui al precedente art. 2, all’Università beneficiaria, per ciascun anno accademico, con le seguenti modalità:

a)   per le borse di studio relative al primo anno dei corsi di specializzazione, l’importo deve essere erogato in unica soluzione entro il 31 dicembre dell’anno accademico cui essa si riferisce;

b)  per quelle relative agli anni successivi al primo, l’importo deve essere erogato anticipatamente entro il 31 agosto di ciascun anno, data antecedente all’inizio degli anni accademici di riferimento.

2.   La quota del contributo regionale, che per qualsiasi motivo non venga utilizzata per il previsto finanziamento delle borse di studio a favore dell’avente titolo, deve essere restituita alla Regione Abruzzo, che ne sospende l’ulteriore erogazione anche nel caso di rinuncia dell’avente titolo medesimo alla prosecuzione in qualsiasi momento della frequenza del corso di specializzazione.

Art. 4

(Svolgimento del corso)

1.   I corsi di cui al precedente art. 2 si svolgono presso le strutture che concorrono a costituire la rete formativa della Scuola di Specializzazione, così come individuate nel protocollo d’intesa stipulato tra la Regione Abruzzo e l’Università degli Studi di Chieti, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.

2.   Ai fini dell’attivazione dei corsi il Rettore dell’Università di Chieti accerta e certifica il possesso dei requisiti di idoneità di cui al decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 17.12.1997.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1.   L’onere derivante dalla presente legge, valutato per l’anno 2005 in 39.000,00 Euro, trova copertura finanziaria con lo stanziamento iscritto nell’ambito della UPB 02.01.016 sul Cap. 11631 denominato: “Interventi per la ricerca scientifica”.

2.   Per gli anni successivi lo stanziamento è determinato con legge di bilancio.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 22 Dicembre 2005

ottaviano del turco