IL CONSIGLIO REGIONALE ha
approvato
il presidente
della giunta regionale
promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Finalità)
1. Al fine di far fronte a specifiche esigenze
formative medico-specialistiche regionali la Regione Abruzzo assegna apposite
risorse all’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti - Facoltà di
Medicina e Chirurgia - al fine di finanziare tre borse di studio aggiuntive,
rispetto a quelle finanziate direttamente dallo Stato da attivare a decorrere
dall’anno accademico 2005-2006, di cui si assume l’onere finanziario per
l’intero corso degli studi.
2. L’ammissione dei medici in eccedenza,
rispetto alle borse di studio finanziate dallo Stato, avviene fermo restando il
rispetto della graduatoria risultante dal concorso per l’ammissione alla scuola.
3. Il numero massimo degli ammessi alla
specializzazione non può in ogni caso superare la potenzialità formativa della
scuola.
Art. 2
(Individuazione corsi di
specializzazione)
1. Le borse di studio aggiuntive afferiscono due
al corso di Pediatria ed una al corso di Psichiatria in essere presso la
facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di
Chieti, della durata di cinque anni.
2. L’importo della borsa di studio è pari a
quello indicato nell’art. 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
Art. 3
(Erogazione del
finanziamento)
1. La Direzione Sanità della Giunta regionale è
autorizzata ad erogare il contributo, di cui al precedente art. 2,
all’Università beneficiaria, per ciascun anno accademico, con le seguenti
modalità:
a) per le borse di studio relative al primo anno
dei corsi di specializzazione, l’importo deve essere erogato in unica soluzione
entro il 31 dicembre dell’anno accademico cui essa si riferisce;
b) per quelle relative agli anni successivi al primo,
l’importo deve essere erogato anticipatamente entro il 31 agosto di ciascun
anno, data antecedente all’inizio degli anni accademici di riferimento.
2. La quota del contributo regionale, che per
qualsiasi motivo non venga utilizzata per il previsto finanziamento delle borse
di studio a favore dell’avente titolo, deve essere restituita alla Regione
Abruzzo, che ne sospende l’ulteriore erogazione anche nel caso di rinuncia
dell’avente titolo medesimo alla prosecuzione in qualsiasi momento della
frequenza del corso di specializzazione.
Art. 4
(Svolgimento del corso)
1. I corsi di cui al precedente art. 2 si
svolgono presso le strutture che concorrono a costituire la rete formativa
della Scuola di Specializzazione, così come individuate nel protocollo d’intesa
stipulato tra la Regione Abruzzo e l’Università degli Studi di Chieti, ai sensi
dell’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai fini dell’attivazione dei corsi il Rettore
dell’Università di Chieti accerta e certifica il possesso dei requisiti di
idoneità di cui al decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica del 17.12.1997.
Art. 5
(Norma finanziaria)
1. L’onere derivante dalla presente legge, valutato
per l’anno 2005 in 39.000,00 Euro, trova copertura finanziaria con lo
stanziamento iscritto nell’ambito della UPB 02.01.016 sul Cap. 11631
denominato: “Interventi per la ricerca scientifica”.
2. Per gli anni successivi lo stanziamento è
determinato con legge di bilancio.
Art. 6
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 22 Dicembre 2005
ottaviano del turco