IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato

il presidente della giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità e oggetto

1.   La Regione Abruzzo riconosce e promuove i diritti di cittadinanza delle donne e degli uomini, nel rispetto delle culture di appartenenza, in ordine:

a.   ad un'articolazione migliore dei tempi di lavoro, di cura, di relazione e di svago che consenta l'autogoverno del tempo di vita personale e sociale;

b.           all’armonizzazione dei tempi della città e al coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati;

c.   al miglioramento della fruibilità dei servizi, in particolare di quelli destinati alla cura della persona;

d.           all’incentivazione delle politiche di modulazione e flessibilità dei tempi di lavoro;

e.   alla promozione, anche ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera e) della legge 10.4.1991, n. 125, delle pari opportunità tra donne e uomini favorendo, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, l’equilibrio tra responsabilità familiari e professionali, e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.

2.   A tal fine con la presente legge la Regione promuove il coordinamento e l’amministrazione dei tempi e degli orari delle città con l'obiettivo di:

a.   favorire la qualità della vita attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé, delle persone che risiedono sul territorio regionale o lo utilizzano, anche temporaneamente.

b.           sostenere le pari opportunità fra uomini e donne, favorire le scelte professionali delle donne, le politiche di conciliazione e di ripartizione delle responsabilità familiari.

3.   La presente legge interviene nel rispetto delle disposizioni di cui al capo VII della Legge 53/2000: Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città e dell’art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267: Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

Art. 2

Ruolo dei Comuni, delle Province e della Regione

1.   Le politiche di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari si articolano nei livelli regionale, provinciale e comunale.

2.   La Regione, nel perseguire le finalità di cui all’art. 1 e nel rispetto dei criteri generali di cui all’art. 4, integra entro e non oltre un anno le politiche temporali nei propri strumenti di pianificazione e programmazione generali e settoriali, nonché del campo dell’istruzione, della cultura e del tempo libero e di tutte le norme relative alla più ampia e coordinata fruizione temporale dei servizi;

3.   La Regione promuove l’adozione da parte dei comuni dei piani territoriali degli orari.

4.   La Regione promuove un tavolo di confronto composto dai rappresentanti della Regione, delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, dei comuni e delle province per favorire un’intesa in merito all’applicazione della Legge 53/2000.

5.   Le Province, nel perseguire le finalità di cui all’articolo 1 e nel rispetto dei criteri generali di cui all’art. 4, integrano le politiche temporali nei propri strumenti di pianificazione e programmazione generali e settoriali e partecipano, attraverso i tavoli di concertazione e gli strumenti regionali di programmazione negoziata, all’attuazione e verifica dei piani territoriali degli orari.

6.   I Comuni, nel perseguire le finalità di cui all’art. 1 e nel rispetto dei criteri generali di cui all’art. 4 e degli indi rizzi regionali e provinciali di cui ai commi 2 e 4, definiscono e approvano i piani territoriali degli orari e provvedono agli atti gestionali necessari.

7.   Le pubbliche amministrazioni con uffici centrali o periferici sul territorio regionale si conformano alle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, in attuazione dell’art. 26, comma 1, della Legge 53/2000 e dell’art. 2, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165: Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Art. 3

Compiti della Regione

1.   La Regione, per le finalità di cui all'art. 1:

a.   adotta misure idonee a favorire il coordinamento dei tempi e degli orari per migliorare la funzionalità dei servizi regionali, degli Enti pubblici dipendenti dalla Regione ed il coordinamento con gli uffici decentrati dello Stato, secondo i criteri di cui all’art. 5;

b.           favorisce, nell’ambito delle proprie competenze, l’articolazione degli orari e il potenziamento dei servizi socio-educativi, assistenziali, sanitari e di trasporto, privilegiando, per la concessione dei contributi, il criterio del prolungamento del tempo di funzionamento del servizio e/o di riorganizzazione dello stesso;

c.   indica orientamenti e procedure per l’elaborazione del piano regolatore dei tempi e degli orari (P.R.T.O. ) da parte dei Comuni;

d.   eroga finanziamenti ai Comuni per la predisposizione e l'attuazione del P.R.T.O.;

e.   eroga finanziamenti ai Comuni e alle Associazioni che promuovono l’attivazione delle banche del tempo mettendo a disposizione delle stesse sedi e attrezzature;

f.           promuove iniziative di formazione professionale;

g.           promuove iniziative volte all’informazione ed alla diffusione dei diritti dei cittadini e delle cittadine per migliorare la qualità della vita individuale e collettiva attraverso un razionale governo del tempo;

h.   concede contributi alle imprese private che attuino una diversa organizzazione del lavoro, anche ad integrazione e raccordo con specifiche norme di settore.

Art. 4

Principi di cooperazione e di sussidiarietà

1.   L’esercizio delle funzioni in materia di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari si attua nel rispetto del principio di coordinamento e cooperazione fra i livelli di cui all’art. 2, comma 1, nonché del principio di sussidiarietà.

2.   Gli strumenti regionali e provinciali di cui all’art. 2, commi 2 e 5, forniscono gli indirizzi che, sulla base dei principi di sussidiarietà verticale, differenziazione e adeguatezza, sono essenziali per assicurare l’esercizio unitario delle funzioni a livello regionale o provinciale.

3.   Nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, ai fini della predisposizione dei piani territoriali degli orari e degli indirizzi di cui al comma 2, sono coinvolti i soggetti sociali e istituzionali, pubblici e privati, che abbiano un ruolo rilevante in materia, ivi compresi gli organismi che promuovono le pari opportunità tra uomini e donne nei rispettivi territori di riferimento.

Art. 5

Criteri generali di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari

1.   I comuni realizzano il coordinamento e l’amministrazione degli orari dei servizi pubblici, di pubblico interesse o generale, ivi compresi gli uffici centrali e periferici delle amministrazioni pubbliche, gli esercizi commerciali e i pubblici esercizi, le attività di trasporto, socio-sanitarie, di formazione e istruzione, culturali, sportive, turistiche e di spettacolo.

2.   Ai fini di cui al comma 1, i comuni si attengono ai seguenti criteri generali:

a.   la mobilità sostenibile di persone e merci finalizzata al miglioramento della viabilità e della qualità ambientale, anche attraverso l’utilizzo di forme di mobilità alternative all’uso dell’auto privata;

b.           l’accessibilità e la fruibilità temporale dei servizi pubblici e privati e delle scuole, promuovendo il coordinamento tra orari e localizzazione dei servizi e favorendo la pluralità di offerta;

c.   la riqualificazione degli spazi urbani per migliorare i circuiti di socialità e promuovere percorsi di mobilità attenti alle pratiche di vita quotidiana delle diverse fasce di età, nonché dei portatori di handicap;

d.           l'adozione di criteri che rispondano alle esigenze di utilizzo dei servizi e dei mezzi di trasporto da parte di entrambi i sessi, anche attraverso l'adozione della metodologia del bilancio di genere;

e.   il coordinamento degli orari dei servizi sul territorio con il sistema degli orari di lavoro dentro le imprese e gli enti, la promozione di pari opportunità tra uomo e donna per favorire l’equilibrio tra le responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità all’interno della famiglia.

Art. 6

Criteri per l’adozione dei piani territoriali degli orari

1.   Il piano territoriale degli orari è lo strumento di indirizzo strategico che, a livello comunale o sovracomunale, realizza il coordinamento e l’amministrazione dei tempi e degli orari.

2.   Il piano territoriale degli orari indica le modalità di raccordo con gli strumenti generali e settoriali di programmazione e pianificazione del territorio di riferimento e si articola in politiche e progetti, anche sperimentali o graduali.

3.   Il piano territoriale, per ciascuno dei progetti o degli interventi proposti, indica:

a.   l’ambito territoriale di applicazione;

b.   le esigenze e le criticità alle quali si intende dare risposta;

c.   le misure previste per raggiungere gli obiettivi;

d.   il partenariato attivato e i soggetti coinvolti;

e.   gli adempimenti necessari per l’attuazione, il cronoprogramma delle attività ed il piano finanziario;

f.    le modalità di gestione, controllo e monitoraggio sull’attuazione delle misure;

g.   le azioni di informazione e comunicazione che verranno promosse per diffondere la conoscenza degli strumenti e dei servizi adottati.

4.   Il Piano è approvato dal Comune previo parere della Commissione Comunale per le pari opportunità.

5.   Le città capoluogo obbligatoriamente e tutti i Comuni che ne abbiano necessità, devono concertare con i Comuni limitrofi la riorganizzazione territoriale degli orari attraverso la Conferenza dei Sindaci.

6.   Per l’adozione e l’attuazione del Piano il Sindaco promuove accordi e intese tra tutti i soggetti collettivi e istituzionali, pubblici e privati, interessati alla determinazione dei tempi e degli orari, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e della Legge 7.8.1990, n. 241.

7.   Le Province possono coordinare, come ente capofila, l’attività dei Comuni per l’adozione dei Piani affinché gli stessi siano coerenti ai principi indicati all’art. 5 e armonici tra loro nell’ambito di un territorio omogeneo.

8.   I comuni inviano alla Regione e alla Provincia il piano territoriale degli orari approvato.

Art. 7

Contributi regionali

1.   La Regione concede ai Comuni singoli o associati, alle imprese e alle associazioni di cui al presente articolo, contributi per progetti finalizzati alla predisposizione e attuazione dei piani territoriali degli orari e di tutti gli altri interventi previsti dai punti 6 e 7 del presente articolo. I contributi di derivazione regionale possono essere concessi anche alle Province che svolgono la funzione di enti capofila.

2.   La Giunta regionale delibera annualmente il bando con le modalità di presentazione delle domande e le specifiche condizioni per la concessione dei contributi.

3.   I finanziamenti sono concessi nella misura massima dell’80% del costo ritenuto ammissibile, salvo gli interventi previsti dai punti 6 e 7. Nei tre mesi successivi alla presentazione delle domande, la Giunta regionale predispone il Piano di riparto per l’erogazione dei contributi. Dopo l’approvazione del Piano, alla liquidazione dei contributi provvede la Giunta regionale secondo le seguenti modalità:

a.   il 50% al momento dell'adozione del P.R.T.O o del progetto;

b.   il 50% a rendicontazione generale delle spese sostenute.

4.   I contributi concessi in base alla presente legge, sono vincolati alla realizzazione delle iniziative per i quali sono concessi.

5.      Nell’assegnazione dei contributi è data priorità a:

a.           associazioni di comuni;

b.   Comuni o Province che abbiano attivato forme di coordinamento e cooperazione con altri enti locali per l’attuazione di specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza;

c.           interventi attuativi degli accordi di cui all’art. 25, comma 2, della Legge 53/2000;

d.   progetti che, attraverso politiche temporali, contribuiscano alla riduzione delle emissioni di gas inquinanti nel settore dei trasporti;

e.   progetti finalizzati all’armonizzazione degli orari dei servizi pubblici e privati con gli orari di lavoro, anche in attuazione dell’art. 9 della Legge 53/2000 e successivi provvedimenti attuativi;

f.    progetti che favoriscono l’accessibilità delle informazioni e dei servizi della pubblica amministrazione, anche attraverso la semplificazione delle procedure e l’introduzione di servizi informatizzati e connessi in rete;

g.   progetti attuativi di piani territoriali degli orari inseriti negli strumenti di programmazione negoziata o attuativi di progetti già finanziati con altri fondi.

I punti da a) a g) hanno la stessa rilevanza e si intendono non in alternativa tra loro, di volta in volta nei bandi annuali potranno essere individuate delle scale di priorità al fine di sostenere particolari elementi di criticità rilevate dai rapporti biennali di cui all’art. 8.

6.   La Regione inoltre concede contributi ad imprese individuali, società, studi professionali con sede o stabilimenti nella Regione, che non usufruiscano dei finanziamenti previsti dall'art. 9 Legge 53/2000, i quali:

a.           pattuiscono con il proprio personale forme di flessibilità dell’orario lavorativo giornaliero o settimanale;

b.   avviano sperimentazioni di nuove modalità organizzative di lavoro utilizzando tecnologie informatiche e telematiche che permettano al lavoratore di svolgere in tutto o in parte a domicilio le proprie mansioni;

c.           concedono ai propri dipendenti permessi o incrementano l’utilizzo della "Banca delle ore" per motivi personali o familiari con possibilità di recupero in giornata o in settimana.

d.           stipulano contratti integrativi aziendali che prevedono la riduzione dell’orario di lavoro.

7.   La Regione concede contributi ai Comuni e alle associazioni che promuovono e sostengono le Banche del tempo, ai sensi della Legge 53/2000.

8.   I finanziamenti sono concessi per le spese sostenute per la fornitura di sedi e attrezzature e per le attività di comunicazione.

9.   La Giunta Regionale con proprio atto, stabilisce, oltre ai criteri per l’erogazione dei contributi anche i termini e le modalità di presentazione delle domande di contributo di cui ai punti 6 e 7.

Art. 8

Struttura organizzativa regionale

1.   La Giunta regionale, per l’attuazione della presente legge, istituisce con proprio atto l’Osservatorio Regionale sui Tempi, entro tre mesi dall’entrata in vigore della stessa, nell’ambito della Direzione riforme istituzionali, enti locali, controlli.

2.      L’Osservatorio si avvale di un comitato di esperti per lo svolgimento dei seguenti compiti:

a.   raccolta dati sui sistemi di armonizzazione dei tempi e degli orari, nonché monitoraggio periodico sull’efficienza dei sistemi adottati;

b.   analisi e valutazione dei progetti presentati ai fini della concessione dei finanziamenti di cui all’art. 7;

c.   attività di documentazione, informazione e orientamento presso i Comuni singoli o associati.

3.      L’Osservatorio, con cadenza biennale, elabora e trasmette al Consiglio regionale una relazione sui risultati delle politiche regionali dei tempi.

4.   Fanno parte del Comitato esperti ed esperte in materia di progettazione urbana, di analisi sociale, di comunicazione sociale, di gestione organizzativa e di pari opportunità tra donne e uomini; assiste alle sedute del comitato la Presidente della Commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna o sua delegata.

Art. 9

Attività di promozione, ricerca e formazione

1.   La Giunta regionale cura e promuove attività di informazione e comunicazione volte a favorire l’esercizio delle funzioni in materia di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari, nonché a diffondere la conoscenza delle buone prassi adottate.

2.   La Giunta regionale promuove azioni di ricerca, volte a migliorare le conoscenze scientifiche e specialistiche in materia di politiche temporali, anche mediante accordi con il sistema universitario.

3.   La Giunta regionale promuove corsi di formazione specialistica di qualificazione e riqualificazione rivolti agli operatori e al personale impegnati nella progettazione e attuazione dei piani territoriali degli orari. I corsi dovranno essere realizzati coerentemente ai principi di pari opportunità di cui alla Legge 125/1991.

4.   La Giunta regionale, per la realizzazione delle iniziative di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, nonché dei compiti previsti all’art. 8, comma 2, utilizza quota parte delle risorse regionali stanziate ai fini della presente legge, sino alla concorrenza massima del 5%.

Art. 10

Norma finanziaria

1.   Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, per i contributi concessi ai Comuni e Associazioni di comuni, nonché per gli interventi rivolti a imprese e associazioni, spese per il funzionamento del Comitato di cui all’art. 8, nonché per le attività di comunicazione, ricerca e formazione, di cui all’art. 9, valutati per l’anno 2005 in € 50.000,00 si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 12311 di nuova istituzione denominato: Interventi in materia di politiche regionali per il coordinamento e l’amministrazione dei tempi delle città.

2.   Nello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2005, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

      U.P.B. 14.02.002 - Cap. 12311: Interventi in materia di politiche regionali per il coordinamento dei tempi delle città

      - in aumento € 50.000,00

      U.P.B. 02.01.003 - Cap. 11826: Compenso allo Stato per la gestione dell’IRAP

      - in diminuzione € 50.000,00.

3.   Per gli esercizi successivi verrà iscritto sul pertinente capito di spesa lo stanziamento determinato dalle annuali leggi di bilancio, eventualmente integrato dalle risorse statali, destinabili esclusivamente alla concessione di contributi ai Comuni e alle associazioni di Comuni, trasferite ai sensi della Legge 53/2000, art. 28 recante: Disposizioni per il sostegno della maternità e paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.

Art. 11

Norma transitoria

1.   Nel primo anno di applicazione le domande di contributo sono presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12

Abrogazioni

1.   Il capo V della L.R. 7/2003: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale) è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 16 dicembre 2005

ottaviano del turco