IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato
il presidente della giunta regionale
promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Abrogazione del comma 55 dell’art. 1 della L.R. 33/05 e riviviscenza di norma)
1. Il comma 55 dell’articolo 1 della legge regionale 9 novembre 2005, n. 33 è abrogato e rivivono le disposizioni di cui all’articolo 130 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 così come integrato dall’articolo 19 della L.R. 3.3.2005 n. 23.
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 16 dicembre 2005
ottaviano del turco