IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato

il presidente della giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Abrogazione del comma 55 dell’art. 1 della L.R. 33/05 e riviviscenza di norma)

1. Il comma 55 dell’articolo 1 della legge regionale 9 novembre 2005, n. 33 è abrogato e rivivono le disposizioni di cui all’articolo 130 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 così come integrato dall’articolo 19 della L.R. 3.3.2005 n. 23.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 16 dicembre 2005

ottaviano del turco