IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1) di approvare, ai sensi del Decreto 05.02.1997 n. 22 artt. 27 e 28 e successive modifiche e integrazioni – Legge Regionale 28.04.2000 n. 83 – Ditta MANTINI S.r.l. - Sede legale: Via Molino Canosa, sn – 66013 CHIETI SCALO (CH) – Autorizzazione regionale per la realizzazione e l’esercizio di un impianto per la cernita, selezione, stoccaggio (così come definito all’art. 6, comma 1, lettera l), del Decreto Legislativo 05.02.1997 n. 22 e s.m.i.), le cui operazioni consistono in fasi di triturazione, pressatura, cesoiatura così come di seguito specificate ai successivi punti, di rifiuti non pericolosi e pericolosi, riconducibili a frazione di rifiuti urbani e assimilati, da ubicare in località “Via Penne” del Comune di Chieti (CH), identificabile nel N.C.T. del Comune di Chieti al Foglio 27, Particelle nn. 387 sub 12 – 4315 – 4323 – 4325 – 4327 – 4317 – 4333 – 4319 – 4321 – 4329 – 4331 – 4314 – 4144 – 4102 – 4012 – 4013 – 526 – 29 – 531 – 532 – 530 – 550 – per una superficie complessiva di circa 20.304 mq, e una potenzialità complessiva annua di 139.472 t/a, in conformità agli elaborati progettuali indicati in premessa e di seguito riportati:
Mese di Giugno Anno 2003
1) Allegato 1 - Corografia scala 1:25.000;
2) Allegato 2 - Stralcio di P.R.G. scala 1:5.000;
3) Allegato 3 - Stralcio Planimetrico scala 1:5.000 – distanze dall’insediamento dai fabbricati nel raggio di m 1000;
4) Allegato 4 - Planimetria Piano Quotato scala 1:500;
5) Allegato 5 - Planimetria Generale macchinari e aree di messa in riserva scala 1:500;
6) Allegato 6 - Planimetria - immobili – macchinari - imp. fognante scala 1:500;
7) Allegato 7 - Schema di smaltimento delle acque di prima pioggia provenienti dalle aree di stoccaggio;
8) Allegato 8 - Sistema evacuazione acque di prima pioggia – particolari;
9) Allegato 9 - Pianta capannone scala 1:200;
10) Allegato 10 - Impianto di selezione;
11) Allegato 11 - Relazione tecnica;
12) Allegato 12 - Visura per l’immobile;
13) Allegato 13 - Documentazione fotografica;
14) Allegato 14 - Relazione Geologica;
15) Allegato 15 - Dichiarazione sui vincoli presenti nell’area;
16) Allegato 16 - Piano regionale paesistico scala 1:25.000;
17) Allegato 17 - Carta del vincolo idrogeologico scala 1:100.000;
18) Allegato 18 - Carta della pericolosità idraulica;
19) Allegato 19 - Carta geologica scala 1:100.000;
20) Allegato 20 - Carta geolitologica scala 1:10.000;
21) Allegato 21 - Carta idrogeologica scala 1:10.000;
22) Allegato 22 - Carta di ubicazione dei sondaggi geognostici scala 1:1.000 – prove di laboratorio;
23) Allegato 23 - Autorizzazione di Agibilità di case di nuova costruzione rilasciata dal Comune di Chieti;
24) Allegato 24 - Dichiarazione di corrispondenza;
25) Allegato 25 - Parere di conformità del Comando Prov.le dei VV.FF. di Chieti;
Mese di Giugno Anno 2005
26) Allegato 26 - Relazione tecnica – Integrazione della domanda di autorizzazione in art. 27 e 28 ex D.Lgs. 22/97 inoltrata il 17 giugno 2003 a firma dell’Ing. Giuseppe Antonio De Cesare;
27) Allegato 27 - Relazione Geologica a firma del Dott. Geologo Tiziano Desiderio.
2) di autorizzare la Ditta Mantini S.r.l. Sede legale: Via Molino Canosa, sn – 66013 CHIETI SCALO (CH) - a realizzare, ai sensi del predetto art. 27 D.Lgs. 22/97, il progetto di cui al punto 1);
3) di stabilire che l’autorizzazione alla realizzazione degli impianti è concessa per un periodo pari ad anni due dalla data di notifica del presente provvedimento, salvo richiesta di proroga motivata, da inoltrare nei termini di legge alla Direzione Regionale Turismo Ambiente Energia, Servizio Gestione Rifiuti, Via Passolanciano, 75 – Pescara;
4) di autorizzare la Ditta Mantini S.r.l., ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 22/97, all’esercizio degli impianti indicati al precedente punto 1) alle condizioni e prescrizioni riportate in premessa che qui di seguito si riepilogano:
- dell’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti prot. n. 3798 del 19.08.2005:
- della
Direzione Sanità – Servizio Prevenzione Collettiva – Ufficio Prevenzione e
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro prot. n. 21620/14 del 02.09.2005:
1. Che tutto il perimetro dell’opificio, interno e/o esterno, venga circondato e protetto da alberi, a medio ed alto fusto, alternati, al fine di contenere l’emissione all’esterno di polveri, rumori ed odori;
2. Che sia evitata la contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi
3. Che sia evitata la formazione di cattivi odori e la dispersione di aerosol e di polveri.
5) di stabilire che l’autorizzazione all’esercizio, di cui al precedente punto 4), è concessa per per un periodo di anni cinque dalla data di avvio dell’impianto, comunicata in numero tre copie originali o in numero tre copie dichiarate conformi all’originale nelle forme e nei modi previsti al comma 03, dell’art. 22, della Legge Regionale 28.04.2000 n. 83, ed è prorogabile con le modalità previste dall’art. 24 comma 05 della predetta L.R. n. 83/2000;
6) di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione:
a) Non possono essere esercitate altre attività, ancorchè afferenti alla gestione dei rifiuti e così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
7) di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
- le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
8) di richiamare la Ditta autorizzata:
gli obblighi previsti dall’art. 12 del Decreto Legislativo 05.02.1997 n. 22, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Chieti e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione; detta comunicazione, relativamente ai CER con numerazione finale 99, deve espressamente riportare qualità, stato fisico e natura;
9) di obbligare la Ditta Mantini S.r.l., beneficiaria della presente autorizzazione:
- produrre, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo, Ambiente Energia - Regione Abruzzo, una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni causati a terzi nella fase di costruzione dell’impianto, come stabilito nella Delibera di Giunta Regionale n. 1387 del 29.12.2004;
- i sensi delle D.G.R. n. 1198/10.12.2003 e n. 1387/20.12.2004, alla trasmissione, prima dell’avvio dell’esercizio dell’impianto, con la documentazione richiesta dall’art. 22 (realizzazione dell’impianto, esercizio provvisorio e collaudo funzionale) della Legge Regionale 28.04.2000, n. 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti), apposita “garanzia finanziaria” in duplice copia, conformi all’originale, a favore del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, a copertura di eventuali danni ambientali come stabilito nella Delibera di Giunta Regionale n. 1387 del 29.12.2004 (allegato A art. 2); detta “garanzia finanziaria” sarà controfirmata e restituita a codesta Ditta, previa verifica da parte di questo Servizio;
- Al pieno rispetto dei divieti contenuti negli articoli 28 e 29 della Legge Regionale 28.04.2000 n. 83;
10) di fare salve, eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi non partecipanti alla Conferenza dei Servizi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine eventuali diritti di terzi;
11) di dare atto che il presente provvedimento e soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 22/97;
12) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Chieti (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara, all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti e all’Albo Nazionale Imprese esercenti attività nel settore rifiuti presso la c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;
13) di notificare ai sensi di legge il presente provvedimento ala Ditta MANTINI S.r.l. – Sede legale: Via Molino Canosa, sn – 66013 CHIETI SCALO (CH);
14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al
competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini