IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 avente ad oggetto: “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive modifiche ed integrazioni;
Richiamato il contenuto del comma 7 dell’art. 28 del D.Lgs 22/97, secondo il quale gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati, in via definitiva dalla Regione ove l’interessato ha la sede legale;
Visto il Decreto Ministeriale 28 Aprile 1998, n. 406 “Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell’Unione Europea, avente ad oggetto la disciplina dell’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
Visto il D.Lgs 13.01.2003 n. 36, avente per oggetto “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
Vista la Legge Regionale 28.04.2000 n. 83 avente per oggetto “Testo Unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti” art. 24;
Vista la D.G.R. 10.12.03 n. 1198 avente per oggetto “L.R. 28.04.2000 n. 83 art. 20 – Disposizioni concernenti la costituzione delle garanzie finanziarie da parte dei soggetti intestatari di autorizzazioni regionali, ai sensi del D.Lgs n. 22/97, artt. 27 e 28, del D.Lgs n. 99/92, del D.Lgs n. 36/03 e della L. n. 372/99 per la realizzazione e l’esercizio di impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, pubblicata sul B.U.R.A. n. 7 del 25/02/04;
Vista la D.G.R. 29/12/04 n. 1387 avente per oggetto “Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 27, 28 e 46 del D.Lgs n. 22/97, del D.Lgs n. 36/03 e della L.R. n. 83/00, art. 25, pubblicata sul B.U.R.A. n. 13 del 09/03/05;
Vista la domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs n. 22/97, comma 7, per la gestione ed esercizio di un impianto mobile inoltrata dal Presidente del Consorzio Stabile Ambiente S.CA.R.L., sig. Martinelli Massimo, con nota del 04/07/05;
Dato atto che il Servizio Gestione Rifiuti con nota prot. n. 6629 del 12/07/05 ha richiesto all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L’Aquila il parere tecnico di competenza ai sensi della L.R. 28.04.2000, n. 83;
Considerato che l’ARTA, Dipartimento Provinciale di L’Aquila, con nota del 04/08/05, prot. n. 4811, ha richiesto al Consorzio Stabile Ambiente S.CA.R.L. di fornire alcune integrazioni alla documentazione già inviata;
Vista la documentazione progettuale trasmessa dal Consorzio Stabile Ambiente S.CA.R.L. con nota del 30/09/05 e acquisita agli atti di questo ufficio in data 04/10/05, prot. n. 8970, la quale annulla e sostituisce integralmente la precedente richiesta di autorizzazione;
Visti gli elaborati progettuali allegati alla domanda di seguito elencati:
1) Relazione descrittiva dell’attività;
2) Relazione tecnica descrittiva del trituratore Doppstadt DW 2560; Relazione tecnica descrittiva del vaglio Doppstadt SM 718 Profi;
3) Planimetria impianto mobile trituratore DW 2560 + Vaglio SM 718 Profy;
4) Relazione previsionale di impatto acustico;
5) Planimetria del sito oggetto del ricovero dell’impianto mobile;
6) Inquadramento territoriale e planimetria del sito oggetto del ricovero del mezzo scala 1:500;
7) Depliant fotografici dei macchinari;
Visto il parere tecnico favorevole dell’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L’Aquila, espresso con nota prot. n. 6446 del 20/10/05 e acquisito al Servizio Gestione Rifiuti in data 27/10/05, prot. n. 9875, di cui si riportano qui di seguito alcuni passaggi per estratto:
si esprime parere tecnico favorevole all’autorizzazione di cui
all’oggetto, alle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:
- lo stoccaggio nell’area adibita alla
ricezione di RSU ed in quella adibita allo stoccaggio della frazione umida,
dovrà essere limitato al tempo strettamente necessario per il trattamento previsto e comunque entro i termini previsti
dalla legislazione regionale vigente (D.G.R. del 26.05.2004, n. 400), ciò per
contenere gli impatti nell’ambiente circostante e l’insorgere di emissioni
odorigene;
- gli impianti mobili dovranno essere
posizionati su apposita area esterna al bacino della discarica;
- in caso di fermo tecnico dell’impianto, i
rifiuti in ingresso dovranno essere tempestivamente avviati ad apposito
impianto di trattamento autorizzato;
- l’area adibita alla ricezione – stoccaggio
provvisorio dei rifiuti in ingresso e quella adibita allo stoccaggio della
frazione umida, da realizzarsi su platee in cls adeguatamente impermeabilizzate
dovranno essere delimitate da cordoli di contenimento realizzati in calcestruzzo
o altro materiale, al fine di circoscrivere le aree interessate da dilavamento e percolamento. I relativi pozzetti di
raccolta del percolato, opportunamente dimensionati, dovranno essere
distribuiti omogeneamente all’interno delle aree stesse;
- il materiale costituito dalle componenti
ferrose recuperato tramite i sistemi automatici descritti nella relazione dovrà
essere successivamente inviato a recuperatori specializzati;
- la fos non potrà essere utilizzata per la
copertura finale della discarica;
Si precisa
che:
- i quantitativi e i codici
CER del materiale in ingresso dovranno rispettare quanto previsto negli atti
autorizzativi regionali attualmente vigenti per le discariche a servizio
dell’impianto mobile stesso;
- la gestione dell’impianto mobile dovrà
garantire condizioni igienicamente favorevoli agli operatori e il minimo
impatto nell’ambiente circostante;
Inoltre il
Consorzio Stabile Ambiente S.CA.R.L. dovrà:
- comunicare
tempestivamente al Dipartimento Provinciale ARTA Abruzzo e/o ARPA competente
per territorio, la data di avvio dell’impianto mobile di trattamento dei
rifiuti;
Vista la nota del Consorzio Stabile Ambiente S.CA.R.L. del 23/11/05 con la quale vengono comunicati gli identificativi dei mezzi mobili di cui alla presente autorizzazione;
Rilevato che il Ministero dell’Ambiente, con nota prot. n. 4903/VIA del 14/12/00, ha precisato, in merito all’applicabilità della procedura V.I.A. per i progetti di impianti mobili di trattamento, che tale procedura non è applicabile nell’ambito dell’autorizzazione di cui all’art. 28, comma 7, del D.Lgs 22/97 “in quanto attuabile soltanto con riferimento ad un progetto specifico o per un sito determinato” e che ove dovuta può opportunamente risolversi con l’inserimento della V.I.A. nella procedura di comunicazione alla regione 60 giorni prima dell’installazione dell’impianto;
Ritenuto, pertanto, di far salva la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nei casi previsti dalla normativa vigente, con riguardo allo svolgimento delle singole campagne di attività;
Atteso che l’autorizzazione all’esercizio degli impianti mobili ha validità sull’intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 7 dell’art. 28 del D.Lgs 05.02.97 n. 22;
Rilevato altresì che per lo svolgimento delle singole campagne di attività dell’impianto, dovranno essere adempiute tutte le condizioni previste dal medesimo comma 7 dell’art. 28 del D.Lgs n. 22/97;
Evidenziato che è fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;
Rilevato altresì che il presente provvedimento, configura, per espressa disposizione di legge, comma 7 dell’art. 28 del D.Lgs 22/97, come un’autorizzazione all’esercizio e, pertanto, non deve essere considerata né come un’approvazione progettuale, né come un’omologazione dell’impianto mobile;
Rilevato che, sempre in relazione alle singole campagne di attività, è fatto, inoltre, salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza del lavoro;
Visto il D.L. 30.06.05, n. 115 convertito in L. 07/08/05, n. 168 recante “Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della Pubblica Amministrazione, che all’art. 11 dispone che la scadenza precedentemente fissata al 16.07.05 dall’art. 17, co. 1, 2 e 6, lett. a) del D.Lgs n. 36/03, viene procrastinata al 31.12.05;
Visto il D.L. 30.09.05, n. 203, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;
Vista la Legge Regionale 14/09/99, n. 77 contenente: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;
DETERMINA
1) di autorizzare, ai sensi dell’art. 28 comma 7 del D.Lgs 05.02.97 n. 22 il Consorzio Stabile Ambiente S.CA.R.L. all’esercizio di un impianto mobile con i seguenti identificativi: vaglio Doppstadt SM 718 CMI 00005355498 e trituratore Doppstadt DW 2560 CMI 00004966684, per il trattamento dei rifiuti di cui ai codici indicati nell’Allegato alla presente Determinazione quale parte integrante e sostanziale, con una potenzialità effettiva di trattamento dei RSU pari a circa 15-20 ton/h, a condizione che siano rispettate le osservazioni e/o prescrizioni dettate nel parere tecnico dell’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L’Aquila, di cui alla nota prot. n. 6446 del 20/10/05, citate in premessa che qui si abbiano integralmente riportate e trascritte;
2) di stabilire che, l’autorizzazione all’esercizio di cui al punto 1) è concessa per un periodo di cinque anni dalla data di notifica del presente provvedimento, ed è rinnovabile con le modalità previste all’art. 24 comma 5 della L.R. 28.04.2000 n. 83;
3) di stabilire che vengano comunicati al Servizio Gestione Rifiuti, per quanto concerne le singole campagne di attività, i periodi di permanenza dell’impianto mobile sui siti prescelti nel termine di 60 gg. antecedenti l’inizio delle attività di trattamento dei rifiuti;
4) di stabilire che l’effettuazione delle relative campagne di attività è subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, ove la vigente disciplina nazionale o regionale richieda lo svolgimento della procedura di impatto ambientale;
4) di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria e dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
- le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste;
- dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazioni; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
- deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;
5) di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
6) di prescrivere che all’ingresso possono essere ammessi solo i rifiuti autorizzati e che quelli in uscita dall’impianto mobile devono essere assolutamente coerenti con la tipologia di discarica presso la quale l’impianto in oggetto agisce;
7) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
8) di richiamare il Consorzio autorizzato:
- agli obblighi previsti dagli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 22/97;
- all’acquisizione di eventuali altri pareri e autorizzazioni che si rendessero necessari per l’esercizio dell’attività di recupero dei rifiuti, nonché di comunicare l’inizio della singola campagna di recupero di rifiuti alla Provincia ed al Comune nel cui territorio si intende iniziare la campagna di attività suddetta;
- agli obblighi, condizioni e prescrizioni derivanti dall’applicazione del D.Lgs n. 36/03 così come modificato dal D.L n. 115/05;
- agli obblighi fissati agli artt.li 28 e 29 della L.R. n. 83/00;
9) di obbligare il Consorzio ai sensi delle D.G.R. n. 1198/10.12.03 e n. 1387/20.12.04, alla trasmissione, prima dell’avvio dell’esercizio dell’impianto, con la documentazione richiesta dall’art. 22 (realizzazione dell’impianto, esercizio provvisorio e collaudo funzionale) della L.R. 28.04.2000 n. 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti), apposita garanzia finanziaria in duplice copia, conformi all’originale, a favore del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, a copertura di eventuali danni ambientali come stabilito nella D.G.R. n. 1387 del 29/12/04 (Allegato A art. 2); detta garanzia finanziaria sarà controfirmata e restituita a codesta Società, previa verifica da parte di questo Servizio;
10) di obbligare, altresì, il Consorzio all’iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti ai sensi del D.M. n. 406 del 28/04/98 art. 8, comma 1, lettera g);
11) di stabilire che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 comma 4 del D.Lvo 22/97;
12) di trasmettere copia del presente provvedimento, all’Amministrazione Comunale di L’Aquila, all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara, all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L’Aquila e all’Albo Nazionale Imprese esercenti Attività nel settore dei rifiuti c/o la Camera di Commercio di L’Aquila;
13) di trasmettere altresì copia dello stesso alle altre Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;
14) di notificare, ai sensi di legge, copia del provvedimento al Consorzio Stabile Ambiente S.CA.R.L. – via XX Settembre n. 17/19 – L’Aquila.
14) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, con esclusione dell’elenco dei codici dei rifiuti allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Contro il
presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini