IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1) di fare proprie le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Servizi tenutasi in data 11.11.04, concernenti la variante non sostanziale relativa alla richiesta di integrazione codici CER specificata in premessa;
2) di rettificare la Determinazione dirigenziale n. DF3/40 del 28.04.2003, limitatamente all’elenco dei codici CER;
3) di autorizzare la Ditta DEPURACQUE S.r.l., ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 22/97 e s.m.i., alla gestione di una piattaforma per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi (già classificati speciali e/o tossico-nocivi) e per il trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (già classificati speciali), identificati con i codici CER sottoelencati:
con le
limitazioni e le prescrizioni di cui alle lettere seguenti:
a) per quanto riguarda i codici dei rifiuti col finale 99, che devono essere espressamente qualificati, indicandone stato fisico e natura, oltre al rispetto delle disposizioni vigenti in materia, la Ditta deve inviare una comunicazione trimestrale, contenente il nominativo del produttore, i quantitativi e analisi eventuali di accompagnamento; la comunicazione, sottoforma di elenco riepilogativo, deve essere inviata all’ARTA Dipartimento Provinciale di Chieti;
b) per i rifiuti destinati al solo stoccaggio (Tabella B), non trattabili presso la piattaforma DEPURACQUE, è vietata la miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all’allegato G del D.Lgs. n. 22/97 ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi;
c) per i rifiuti destinati al trattamento, al solo fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, è consentita la miscelazione tra rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 2 comma 2 del D.Lgs.22/97 così come richiamato al successivo punto 8 della presente deliberazione; dovranno essere conservati, a disposizione delle autorità competenti, i controlli previsti per verificare la compatibilità del rifiuto allo specifico impianto di trattamento e le analisi successive al trattamento per verificarne l’efficacia.
d) il registro di carico e scarico, relativamente ai rifiuti liquidi o pompabili, dovrà riportare per ogni rifiuto in entrata, il relativo serbatoio di stoccaggio;
4) di stabilire che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’invio da parte della Ditta in oggetto, al Servizio Gestione Rifiuti della Giunta Regionale d’Abruzzo di una relazione nella quale sia specificato, per ogni singola linea di deposito, di trattamento, smaltimento, recupero, ecc…, così come definite agli allegati B) e C) dell’art. 6, lett. g) e h), comma 1, del D.Lgs. n. 22/97, la potenzialità, i CER ammissibili e il loro stato fisico; detta relazione deve pervenire entro e non oltre il termine di giorni trenta dalla data di notifica del presente provvedimento;
5) di precisare quanto di seguito riportato:
- che la presenza di uno stesso codice CER in entrambe le tabelle deriva dal fatto che alcuni rifiuti, pur se classificati con lo stesso codice CER, possono essere sia ex speciali non tossico-nocivi sia ex speciali tossico-nocivi, secondo la definizione e classificazione di rifiuto ai sensi della D.C.I. 27.07.84, oltre che liquidi pompabili o solidi palabili; ne consegue che, in relazione alle caratteristiche riscontrate in fase di classificazione, i suddetti rifiuti potranno essere o solo stoccati oppure stoccati e trattati;
- che la potenzialità complessiva di trattamento è pari a 516 m3/giorno per 300 giorni lavorativi l’anno; che il parco stoccaggio dei rifiuti liquidi sfusi presenta una capacità complessiva di 520 m3, alla quale vanno aggiunti i serbatoi di servizio-stoccaggio intermedio del trattamento corrispondenti a 920 m3; che l’area di stoccaggio dei rifiuti liquidi e solidi in contenitori e container presenta una superficie pari a circa 120 m2, sulla quale sono depositati n. 6 container per rifiuti solidi e contenitori per rifiuti liquidi in ingresso e per i fanghi prodotti dall’impianto di trattamento;
- che la gestione dei rifiuti prodotti dall’impianto di trattamento rientra nell’ambito dell’attività di stoccaggio autorizzata e, pertanto, i relativi codici CER sono ricompresi nell’elenco dei rifiuti autorizzati allo stoccaggio;
6) di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali; ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
7) di stabilire che le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità , il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
- le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
- deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;
- che relativamente alle disposizioni di cui agli artt. 28 e 29 della L.R. N. 83/2000, la Ditta ha avanzato separata istanza, oggetto di separato provvedimento autorizzativo;
8) di richiamare la Ditta autorizzata agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97 e alla trasmissione, con cadenza trimestrale, all’Amm.ne Prov.le di Chieti e all’A.R.T.A. Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Prov.le di Chieti -, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;
9) di confermare, inoltre, condizioni e prescrizioni per quanto applicabili, già contenute nelle precedenti autorizzazioni, non riportate nel presente provvedimento;
10) di stabilire che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 del D. Lgs. n. 22/97;
11) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Chieti, all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Direzione Centrale di Pescara, all’A.R.T.A. (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Dipartimento Provinciale di Chieti e all’Albo Nazionale Imprese esercenti attività nel settore rifiuti;
12) di notificare, ai sensi di legge, copia del presente provvedimento alla Ditta DEPURACQUE S.r.l, Via Pò 5 località Sambuceto – 66020 San Giovanni Teatino (CH);
13) di disporre la pubblicazione, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Contro il
presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
Il Dirigente del Servizio
dott. Franco Gerardini