IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di approvare, ai sensi del Decreto Legislativo 05.02.1997 n. 22 artt. 27 e 28 e successive modifiche e integrazioni – Legge Regionale 28.04.2000 n. 3 – il progetto presentato dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona, per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di trattamento chimico fisico da realizzarsi all’interno dell’agglomerato industriale di Sulmona, identificabile nel N.C.T. del Comune di Sulmona (AQ) al Foglio 16, particelle nn. 35 – 206 – 296 – 207 – per una superficie complessiva di mq 5.000, e una potenzialità giornaliera dell’impianto sotto la soglia delle 50 t/g, in conformità agli elaborati progettuali indicati in premessa e di seguito riportati:

Mese di Luglio Anno 2004

 

Allegato 1 - Verbale di Deliberazione del Commissario Regionale n. 132 del 24.06.2004;

Allegato 2 - All. A - Relazione generale;

Allegato 3 - All. B - Relazione geologica;

Allegato 4 - All. C - Relazione tecnica impianto elettrico;

Allegato 5 - All. D - Relazione e specifiche tecniche;

Allegato 6 - All. E - Consistenza tecnica dell’impianto;

Allegato 7 - All. F - Piano di sicurezza e coordinamento;

Allegato 8 - All. G - Cronoprogramma dei lavori;

Allegato 9 - All. H - Piano di manutenzione;

Allegato 10 - All. I - Quadro incidenza manodopera;

Allegato 11 - All. L - Piano particellare di esproprio;

Allegato 12 - All. M - Schema di contratto;

Allegato 13 - All. N - Capitolato speciale di appalto;

Allegato 14 - All. O - Elenco prezzi;

Allegato 15 - All. P - Computo metrico;

Allegato 16 - All. Q - Stima dei lavori;

Allegato 17 - All. R - Quadro economico;

 

TAVOLE

 

Allegato 18 - All. 1 - Corografia area di intervento scala 1:25.000;

Allegato 19 - All. 2 - Planimetria generale scala 1:5.000;

Allegato 20 - All. 3 - Planimetria catastale scala 1:2.000;

Allegato 21 - All. 4 - Planimetria degli interventi scala 1:200;

Allegato 22 - All. 5 - Schema di flusso;

Allegato 23 - All. 6 - Rete fognante bianca scala 1:200;

Allegato 24 - All. 7 - Rete fognante nera scala 1:200;

Allegato 25 - All. 8 - Condotta di collegamento al biologico scala 1:500;

Allegato 26 - All. 9 - Rete idrica potabile e antincendio scala 1:200;

Allegato 27 - All. 10 - Collegamento extraimpianto alla rete idrica potabile e industriale scala 1:500;

Allegato 28 - All. 11 - Pianta illuminazione esterna – Pianta distribuzione primaria - Pianta distribuzione secondaria - Pianta impianto di messa a terra scala 1:100;

Allegato 29 - All. 11/A - Edificio servizi – edificio tecnologico – punti luce, prese e forza motrice scala 1:50;

Allegato 30 - All. 11/B - Quadri elettrici – schemi unifilari;

Allegato 31 - All. 12 - Planimetria percorso tubazioni scala 1:100;

Allegato 32 - All. 13 - Edificio servizi scala 1:100;

Allegato 33 - All. 13/B - Impianto termico edificio servizi scala 1:100;

Allegato 34 - All. 14 - Edificio tecnologico scala 1:100;

Allegato 35 - All. 15 - Vasche di omogeneizzazione scala 1:50;

Allegato 36 - All. 16 - Piattaforma di stoccaggio scala 1:100;

Allegato 37 - All. 17 - Manufatto grigliatura e disoleatura scala 1:50;

Allegato 38 - All. 18 - Vasca di sollevamento scala 1:50;

Allegato 39 - All. 19 - Lampione per illuminazione stradale;

Allegato 40 - All. 20 - Pozzetti e sezioni tipo scala 1:20;

Allegato 41 - All. 21 - Ispessitore statico e vasca di contenimento scala 1:100;

Allegato 42 - All. 22 - Viabilità scala 1:200;

Allegato 43 - All. 23 – Recinzione;

Allegato 44 - All. 24 - Piano di sicurezza e coordinamento – planimetrie del cantiere;

Mese di Novembre Anno 2004

Allegato 45 - Verifica di Compatibilità Ambientale – D.G.R. 119/02 e s.m.i. – Considerazioni integrative in ordine alla accettabilità dei reflui ammissibili all’impianto;

Allegato 46 - Verifica di Compatibilità Ambientale – D.G.R. 119/02 e s.m.i. - Documentazione fotografica;

Allegato 47 - Verifica di Compatibilità Ambientale – D.G.R. 119/02 e s.m.i. - Planimetria di riferimento ai coni fotografici scala 1:2.000;

2)   di autorizzare il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona – a realizzare, ai sensi del predetto articolo 27 D.Lgs. 22/97, il progetto di cui al punto 1);

3)   di stabilire che l’autorizzazione alla realizzazione degli impianti è concessa per un periodo pari ad anni due dalla data di notifica del presente provvedimento, salvo richiesta di proroga motivata, da inoltrare nei termini di legge alla Direzione Regionale Turismo Ambiente Energia, Servizio Gestione Rifiuti, Via Passolanciano, 75 – Pescara;

4)   di autorizzare il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona, ai sensi dell’articolo 28 del D.Lgs. 22/97, all’esercizio dell’impianto indicato al precedente punto 1) alle condizioni e prescrizioni riportate in premessa che qui di seguito si riepilogano:

-     della Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di L’Aquila prot. n. 006663 del 28.12.2004:

1)  I fanghi vengano effettivamente smaltiti, secondo le procedure legali, tramite Ditte specializzate per discariche di tipo 2B;

2)  Venga salvaguardata tutta la vegetazione arborea perimetrale esistenti valutando l’opportunità di eventuali integrazioni con altre specie arboree da dislocare lungo il perimetro allo scopo sia di minimizzare l’impatto visivo dell’opera che di attenuare le emissioni sonore ed inquinanti dell’area;

3)             Vengano rispettate tutte le direttive di cui al D.P.R. 24.05.1988 n. 203 (Norme in materia di qualità dell’area relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi della Legge 16.04.1987 n. 183 e tutte le direttive di cui al D. Lgs. 18.08.2000 n. 258;

-     della Direzione Regionale Sanità – Servizio Prevenzione Collettiva prot. n. 10490/14 del 21.04.2005:

1)  Ad impianto attivo vengano fornite copie del contratto con Ditte autorizzate allo smaltimento dei rifiuti provenienti dal laboratorio e dall’officina a servizio dell’impianto;

-                  dell’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L’Aquila prot. n. 5949/CHA/01/MS del 03.10.2005:

1)  I codici CER relativi ai rifiuti ammessi all’impianto sono i seguenti:

 

CODICI C.E.R.

DESCRIZIONE

PROVENIENZA

02 02 01

Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

Industria di macellazione e trasformazione carni

06 03 14

Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13

Impianti di cogenerazione

08 01 20

Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19

Industrie metalmeccaniche

08 04 16

Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15

Industrie lavorazione legno

19 07 03

Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02

Discariche RSU (Rifiuti Solidi Urbani)

19 08 05

Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

Industrie metalmeccaniche

19 08 14

Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13

Stazioni ferroviarie – impianti di potabilizzazione

20 03 04

Fanghi delle fosse settiche

Residence – Ferrovie dello Stato – Case di reclusione – Industrie per fabbricazione del tessuto non tessuto

20 03 06

Rifiuti della pulizia delle fognature

Impianti di cogenerazione

per una potenzialità giornaliera dell’impianto sotto la soglia delle 50 t/g;

2)  Ad un mese dall’entrata in esercizio dell’impianto, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona dovrà effettuare almeno un’analisi sul fango in uscita dalla filtropressa, al fine di conoscerne la composizione e la sua caratterizzazione. I risultati dovranno essere tempestivamente comunicati al Dipartimento Provinciale A.R.T.A. Abruzzo di L’Aquila, il quale si riserverà la possibilità di prescrivere ulteriori analisi.

-                  dell’Amministrazione Provinciale di L’Aquila – Settore Politiche Ambientali – Risorse Naturali ed Energetiche prot. n. 47487 del 22.11.2005:

1)  Che il Consorzio provveda al necessario adeguamento dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue rilasciata da questa Amministrazione Provinciale in data 13.08.2003 con provvedimento n. 31288;

5)   di stabilire che l’autorizzazione all’esercizio, di cui al precedente punto 4), è concessa per un periodo di anni cinque dalla data di avvio dell’impianto, comunicata in numero tre copie originali o in numero tre copie dichiarate conformi all’originale nelle forme e nei modi previsti al comma 03, dell’art. 22, della Legge Regionale 28.04.2000 n. 83, ed è prorogabile con le modalità previste dall’art. 24 comma 05 della predetta L.R. n. 83/2000;

6)   di stabilire che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’invio, da parte del Consorzio in oggetto, al Servizio Gestione Rifiuti della Giunta Regionale D’Abruzzo di una relazione nella quale sia specificato per ogni singola linea di deposito, trattamento, smaltimento, recupero ecc. così come definite agli allegati B) e C) dell’art. 6, lett. g) e h), comma 1, del D.Lgs. n. 22/97, la sua potenzialità, i CER ammissibili e il loro stato fisico; detta relazione deve pervenire entro e non oltre il termine di giorni trenta (30) dalla notifica del presente provvedimento;

7)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

8)   di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

-    deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-    deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-    devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

-    devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

-    le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

9)   di richiamare il Consorzio autorizzato:

-    agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di L’Aquila e all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L’Aquila, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

-    a quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 83/2000 art. 28 e art. 29;

10) di obbligare il Consorzio, beneficiario della presente autorizzazione:

-    a produrre, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo, Ambiente Energia - Regione Abruzzo, una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni causati a terzi nella fase di costruzione dell’impianto, come stabilito nella Delibera di Giunta Regionale n. 1387 del 29.12.2004;

-    ai sensi delle D.G.R. n. 1198/10.12.2003 e n. 1387/20.12.2004, alla trasmissione, prima dell’avvio dell’esercizio dell’impianto, con la documentazione richiesta dall’art. 22 (realizzazione dell’impianto, esercizio provvisorio e collaudo funzionale) della Legge Regionale 28.04.2000, n. 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti), apposita “garanzia finanziaria” in duplice copia , conformi all’originale, a favore del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, a copertura di eventuali danni ambientali come stabilito nella Delibera di Giunta Regionale n. 1387 del 29.12.2004 (allegato A art. 2); detta “garanzia finanziaria” sarà controfirmata e restituita a codesto Consorzio, previa verifica da parte di questo Servizio;

11) di fare salve, eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi non partecipanti alla Conferenza dei Servizi, nonchè le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine eventuali diritti di terzi;

12) di dare atto che il presente provvedimento e soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 22/97;

13) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Sulmona (AQ), all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di L’Aquila e all’Albo Nazionale Imprese esercenti attività nel settore rifiuti presso la c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

14) di notificare ai sensi di legge il presente provvedimento al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona – Viale dell’Industria N. 6 – 67039 L’AQUILA (AQ);

15) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini