IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
Modifica art. 119, comma 3, punto 2 della L.R. 6/2005

1.   Il punto 2 del comma 3 dell’art. 119, della L.R. 8.2.2005, n. 6 concernente “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2005)” è abrogato e rivivono le disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 50 della L.R. 31.7.1996 n. 60 recante “Testo Unico delle norme che regolano la materia dell’artigianato nella Regione Abruzzo”.

Art. 2
(Entrata in vigore)

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 16 Dicembre 2005

OTTAVIANO DEL TURCO