il direttore regionale

Vista la Determinazione direttoriale n° DL/39 del 16/6/2005, concernente “Accreditamento delle sedi formative ed orientative della Regione Abruzzo, a norma del DM 166/2001 e delle Deliberazioni GR n. 1277 del 27.12.2002, n. 49 del 5.2.2003 e n. 623 del 23.07.2004”;

Dato atto che con la predetta determinazione (Allegato B – pag 7 di 8) si è proceduto tra l’altro a dichiarare accreditato per due annualità, a decorrere dal 16/6/2005 fatti salvi i diversi esiti dei controlli da operare a cura del Servizio Ispettivo della Direzione, l’Organismo formativo denominato Vox Militiae relativamente alla sede operativa ubicata in via Giovanni Feneziani 14 – L’Aquila, per la Macrotipologia “Formazione Continua”;

Considerato che, a seguito di documentati e reiterati esposti formulati dall’Organismo denominato “Athena Software srl” – Via Don Minzoni, 15/E – 67051 – Avezzano AQ, è stata avviata dal competente Servizio Ispettivo della Direzione una verifica finalizzata ad accertare l’effettivo possesso, in capo alla predetta Sede Operativa, dei requisiti richiesti per l’accreditamento;

Vista la propria nota n. 540 del 13/09/2005;

Viste le relazioni trasmesse dal Servizio Ispettivo con note n° 695/DL13/int. del 14/09/2005 e n. 750/DL13/int. del 30/09/2005;

Vista altresì la propria comunicazione n° 37362/DL/P del 12/10/2005 con la quale si partecipava all’Organismo Vox Militiae l’avvio di un procedimento finalizzato all’eventuale riforma della Determinazione direttoriale DL/39 del 16/6/2005 nella parte concernente l’accreditamento della citata sede operativa;

Dato atto che il Legale Rappresentante dell’Organismo interessato ha esercitato l’accesso agli atti del procedimento, traendone copia e rilasciandone ricevuta in data 21/10/2005, ed ha fatto pervenire, con nota n° 51 del 28/10/2005, le proprie controdeduzioni;

Vista la Deliberazione G.R. n° 49 del 5/2/2003, recante “Aggiornamento del modello regionale di accreditamento, adottato con atto di G.R. n. 1277 del 27.12.2001, avente per oggetto l’accreditamento delle sedi formative ed orientative della Regione Abruzzo (Rif. D.M. 166 del 25 maggio 2001) - riapertura termini per la presentazione delle istanze.”, e le successive integrazioni apportate con Deliberazioni G.R. n. 623 del 23/07/2004 e n. 494 del 31.05.2005;

Constatato che il punto in contestazione attiene alla corretta dimostrazione, ad opera di Vox Militiae, dei requisiti richiesti dall’indicatore A.2.b)1 del Modello regionale di Accreditamento approvato dalla predetta Deliberazione;

Preso atto che il modello regionale di accreditamento fa obbligo all’Istante, in relazione ai locali della sede operativa accreditanda, di “ produrre la relativa certificazione di agibilità, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in riferimento alle specifiche destinazioni d’uso, ovvero, in attesa del rilascio di tale certificazione da parte dell’amministrazione competente, certificazione di idoneità igienico sanitaria rilasciata dalla ASL competente “;

Considerato che, alla luce della formulazione letterale dell’indicatore così come sopra testualmente riferita, le due diverse certificazioni non possono essere intese come fungibili, rivestendo la certificazione di idoneità igienico sanitaria rilasciata dalla ASL funzione temporaneamente sostitutiva della principale e specifica certificazione richiesta, peraltro proponibile solo nelle more del rilascio di quest’ultima;

Viste le argomentazioni svolte dall’interessato nella nota sopra distinta, e constatato che egli asserisce invece essere “ non necessario “ il rinnovo del certificato di agibilità, pur essendo stata la struttura de qua interessata da interventi di ristrutturazione, in quanto, a suo giudizio, questi ultimi non avrebbero inciso sulla staticità e sicurezza dell’edificio;

Vista la documentazione allegata a supporto delle argomentazioni di cui sopra, ed in particolare il DPR 380/2001, che al Titolo III detta norme in materia di agibilità degli edifici, stabilendo in particolare all’articolo 24 che:

-    il certificato di agibilità viene rilasciato dal Dirigente o dal Responsabile del competente Ufficio comunale con riferimento, tra l’altro, ad interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici;

-    che il soggetto titolare del permesso di costruire o chi abbia presentato la denuncia di inizio di attività è tenuto a chiedere il rilascio del certificato di agibilità: l’eventuale inadempienza è soggetta all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria;

Ritenuto pertanto che l’ininfluenza dei lavori eseguiti sulle predette condizioni non sia suscettibile di autonoma valutazione del conduttore dei medesimi, ma debba piuttosto formare oggetto di un accertamento rimesso alla Pubblica Amministrazione, e sfociare in una specifica certificazione;

Considerato che gli esiti dell’accertamento condotto dal Servizio Ispettivo di questa Direzione presso i competenti uffici del Comune dell’Aquila, sintetizzati nella relazione rimessa con nota n° 750/DL13/int. del 30/09/2005, confermano tale interpretazione della norma;

Dato atto altresì che le premesse della Deliberazione GR 49/2003 espressamente escludono dal novero delle situazioni di fatto che possono formare oggetto di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, “….. per l’indice A.2.b)1 la Certificazione di agibilità della sede operativa”;

Ritenuto per tutto quanto sopra esposto che l’istanza di accreditamento della sede formativa di via Giovanni Feneziani n. 14 – L’Aquila dell’Organismo Vox Militiae fosse carente della documentazione probante l’agibilità della medesima, in quanto la documentazione igienico sanitaria sostitutiva è stata impropriamente prodotta in difetto di richiesta di rilascio di quella finalizzata a comprovare l’agibilità della struttura a cura della competente Amministrazione comunale;

Ravvisata pertanto l’esigenza di rettificare l’allegato B) alla determinazione direttoriale n. DL/39 del 16 giugno 2005, nel senso di espungere dal novero delle sedi accreditate, con effetto ex tunc, la sede operativa di via Giovanni Feneziani n. 14 – L’Aquila dell’Organismo Vox Militiae;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:

1)   Di rettificare l’elenco delle sedi formative accreditate di cui all’allegato B) alla Determinazione direttoriale n. DL/39 del 16 giugno 2005, nel senso di espungere da esso, con effetto ex tunc, la sede operativa di via Giovanni Feneziani n. 14 – L’Aquila dell’Organismo Vox Militiae, in relazione alla Macrotipologia “Formazione Continua”.

2)   Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Dirigenti dei Servizi della Direzione per l’adozione dei conseguenti provvedimenti di rispettiva competenza.

3)   Di notificare il presente provvedimento all’Organismo formativo Vox Militiae nella persona del suo Legale Rappresentante.

4)   Di disporre la pubblicazione integrale della presente determinazione nel BURA e sul sito http://afora.regione.abruzzo.it.

5)   Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di Legge.

il direttore regionale

Dott. Antonio Di Paolo