il direttore
regionale
Vista la Determinazione direttoriale n° DL/39 del
16/6/2005, concernente “Accreditamento delle sedi formative ed orientative
della Regione Abruzzo, a norma del DM 166/2001 e delle Deliberazioni GR n. 1277
del 27.12.2002, n. 49 del 5.2.2003 e n. 623 del 23.07.2004”;
Dato atto che con la
predetta determinazione (Allegato B – pag 7 di 8) si è proceduto tra l’altro a
dichiarare accreditato per due annualità, a decorrere dal 16/6/2005 fatti salvi
i diversi esiti dei controlli da operare a cura del Servizio Ispettivo della
Direzione, l’Organismo formativo denominato Vox Militiae relativamente alla
sede operativa ubicata in via Giovanni Feneziani 14 – L’Aquila, per la
Macrotipologia “Formazione Continua”;
Considerato che, a
seguito di documentati e reiterati esposti formulati dall’Organismo denominato
“Athena Software srl” – Via Don Minzoni, 15/E – 67051 – Avezzano AQ, è stata
avviata dal competente Servizio Ispettivo della Direzione una verifica
finalizzata ad accertare l’effettivo possesso, in capo alla predetta Sede
Operativa, dei requisiti richiesti per l’accreditamento;
Vista la propria nota n.
540 del 13/09/2005;
Viste le relazioni
trasmesse dal Servizio Ispettivo con note n° 695/DL13/int. del 14/09/2005 e n.
750/DL13/int. del 30/09/2005;
Vista altresì la propria
comunicazione n° 37362/DL/P del 12/10/2005 con la quale si partecipava
all’Organismo Vox Militiae l’avvio di un procedimento finalizzato all’eventuale
riforma della Determinazione direttoriale DL/39 del 16/6/2005 nella parte concernente
l’accreditamento della citata sede operativa;
Dato atto che il Legale
Rappresentante dell’Organismo interessato ha esercitato l’accesso agli atti del
procedimento, traendone copia e rilasciandone ricevuta in data 21/10/2005, ed
ha fatto pervenire, con nota n° 51 del 28/10/2005, le proprie controdeduzioni;
Vista la Deliberazione
G.R. n° 49 del 5/2/2003, recante “Aggiornamento del modello regionale di
accreditamento, adottato con atto di G.R. n. 1277 del 27.12.2001, avente per oggetto
l’accreditamento delle sedi formative ed orientative della Regione Abruzzo
(Rif. D.M. 166 del 25 maggio 2001) - riapertura termini per la presentazione
delle istanze.”, e le successive integrazioni apportate con Deliberazioni
G.R. n. 623 del 23/07/2004 e n. 494 del 31.05.2005;
Constatato che il punto
in contestazione attiene alla corretta dimostrazione, ad opera di Vox Militiae,
dei requisiti richiesti dall’indicatore A.2.b)1 del Modello regionale di
Accreditamento approvato dalla predetta Deliberazione;
Preso atto che il modello
regionale di accreditamento fa obbligo all’Istante, in relazione ai locali
della sede operativa accreditanda, di “ produrre la relativa certificazione di
agibilità, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in riferimento alle
specifiche destinazioni d’uso, ovvero, in attesa del rilascio di tale
certificazione da parte dell’amministrazione competente, certificazione di
idoneità igienico sanitaria rilasciata dalla ASL competente “;
Considerato che, alla
luce della formulazione letterale dell’indicatore così come sopra testualmente
riferita, le due diverse certificazioni non possono essere intese come
fungibili, rivestendo la certificazione di idoneità igienico sanitaria
rilasciata dalla ASL funzione temporaneamente sostitutiva della principale e specifica
certificazione richiesta, peraltro proponibile solo nelle more del rilascio di
quest’ultima;
Viste le argomentazioni
svolte dall’interessato nella nota sopra distinta, e constatato che egli
asserisce invece essere “ non necessario “ il rinnovo del certificato di
agibilità, pur essendo stata la struttura de qua interessata da interventi di
ristrutturazione, in quanto, a suo giudizio, questi ultimi non avrebbero inciso
sulla staticità e sicurezza dell’edificio;
Vista la documentazione
allegata a supporto delle argomentazioni di cui sopra, ed in particolare il DPR
380/2001, che al Titolo III detta norme in materia di agibilità degli edifici,
stabilendo in particolare all’articolo 24 che:
- il certificato di agibilità viene rilasciato
dal Dirigente o dal Responsabile del competente Ufficio comunale con
riferimento, tra l’altro, ad interventi sugli edifici esistenti che possano
influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico
degli edifici;
- che il soggetto titolare del permesso di
costruire o chi abbia presentato la denuncia di inizio di attività è tenuto a
chiedere il rilascio del certificato di agibilità: l’eventuale inadempienza è
soggetta all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria;
Ritenuto pertanto che
l’ininfluenza dei lavori eseguiti sulle predette condizioni non sia suscettibile
di autonoma valutazione del conduttore dei medesimi, ma debba piuttosto formare
oggetto di un accertamento rimesso alla Pubblica Amministrazione, e sfociare in
una specifica certificazione;
Considerato che gli esiti
dell’accertamento condotto dal Servizio Ispettivo di questa Direzione presso i
competenti uffici del Comune dell’Aquila, sintetizzati nella relazione rimessa
con nota n° 750/DL13/int. del 30/09/2005, confermano tale interpretazione della
norma;
Dato atto altresì che le
premesse della Deliberazione GR 49/2003 espressamente escludono dal novero
delle situazioni di fatto che possono formare oggetto di autocertificazioni e dichiarazioni
sostitutive, “….. per l’indice A.2.b)1 la Certificazione di agibilità della
sede operativa”;
Ritenuto per tutto quanto
sopra esposto che l’istanza di accreditamento della sede formativa di via
Giovanni Feneziani n. 14 – L’Aquila dell’Organismo Vox Militiae fosse carente
della documentazione probante l’agibilità della medesima, in quanto la
documentazione igienico sanitaria sostitutiva è stata impropriamente prodotta
in difetto di richiesta di rilascio di quella finalizzata a comprovare
l’agibilità della struttura a cura della competente Amministrazione comunale;
Ravvisata pertanto
l’esigenza di rettificare l’allegato B) alla determinazione direttoriale n.
DL/39 del 16 giugno 2005, nel senso di espungere dal novero delle sedi
accreditate, con effetto ex tunc, la sede operativa di via Giovanni Feneziani
n. 14 – L’Aquila dell’Organismo Vox Militiae;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
Per le motivazioni
espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:
1) Di rettificare l’elenco delle sedi formative
accreditate di cui all’allegato B) alla Determinazione direttoriale n. DL/39
del 16 giugno 2005, nel senso di espungere da esso, con effetto ex tunc, la
sede operativa di via Giovanni Feneziani n. 14 – L’Aquila dell’Organismo Vox
Militiae, in relazione alla Macrotipologia “Formazione Continua”.
2) Di trasmettere copia del presente
provvedimento ai Dirigenti dei Servizi della Direzione per l’adozione dei
conseguenti provvedimenti di rispettiva competenza.
3) Di notificare il presente provvedimento
all’Organismo formativo Vox Militiae nella persona del suo Legale
Rappresentante.
4) Di disporre la pubblicazione integrale della
presente determinazione nel BURA e
sul sito http://afora.regione.abruzzo.it.
5) Di dare atto che avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso
amministrativo straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di
Legge.
il direttore
regionale
Dott. Antonio Di Paolo