IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 avente ad oggetto: “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale 28.04.2000 n. 83 avente per oggetto “Testo Unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti” art. 24;

Richiamato, in particolare, l’art. 29 della predetta L.R. n. 83/00 concernente la disciplina dello smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti speciali prodotti al di fuori del territorio regionale;

Considerato che la Ditta in oggetto è titolare di una autorizzazione regionale concessa con D.G.R. n. 1039 del 29/04/98, rettificata con D.G.R. n. 2021 del 06/08/98, prorogata con Determinazione dirigenziale n. DF3/40 del 28/04/03, alla realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e trattamento rifiuti speciali non pericolosi, sito in località San Martino del Comune di Chieti;

Esaminata la domanda della ditta Depuracque S.r.l. – via Po – S. Giovanni Teatino (CH), datata 26/05/05 e integrata con nota pervenuta in data 06/06/05, tendente all’ottenimento dell’autorizzazione regionale prevista all’art. 29 della L.R. n. 83/00, per tipologie di rifiuti già autorizzati e oggetto di aggiornamento ai sensi della Decisione Comunitaria 2001/118/CE e con le stesse modalità e prescrizioni indicate nella citata Determinazione Dirigenziale n. DF3/40 del 28/04/03;

Dato Atto che questo Servizio ha richiesto, con nota prot. n. 5443 del 07/06/05, apposito parere tecnico al Dipartimento provinciale dell’ARTA di Chieti;

Rilevato che la predetta Agenzia  Regionale Tutela Ambiente, con nota prot. n. 3043 dell’11/07/05 ha dichiarato di non poter esprimere un parere tecnico in quanto non è a conoscenza dei quantitativi dei rifiuti che afferiranno da fuori Regione, né dei trattamenti a cui saranno sottoposti;

Vista la nota del Servizio Gestione Rifiuti del 28/07/05, prot. n. 6960, con la quale si richiede alla ditta Depuracque S.r.l. di comunicare i quantitativi dei rifiuti che afferiranno all’impianto da fuori Regione e i trattamenti a cui saranno sottoposti;

Vista la nota della ditta Depuracque S.r.l. del 10/08/05 con la quale si comunica che i quantitativi di afflusso di rifiuti provenienti da fuori Regione ammontano a circa 40.000 T./anno e si evidenziano i trattamenti ai quali verranno sottoposti i suddetti rifiuti;

Rilevato che l’ARTA, Dipartimento Provinciale di Chieti, ha trasmesso, con nota prot. n. 4012 del 05/09/05, il proprio parere tecnico di competenza di cui si riportano alcuni passaggi per estratto:

-L’impianto della Ditta Depuracque S.r.l. di Sambuceto risulta autorizzata, con Determinazione n. DF3/40 del 28/04/03, al trattamento e stoccaggio (deposito preliminare) di rifiuti speciali non pericolosi ed allo stoccaggio provvisorio (deposito preliminare) per rifiuti non pericolosi e pericolosi.

L’elenco dei codici ammessi sono riportati rispettivamente nelle Tabelle A e B, allegati alla sopra richiamata Delibera e i quantitativi massimi di rifiuti da trattare ammontano complessivamente a 156.000 t./anno.

La nota del 10/08/05 inoltrata dalla Depuracque S.r.l. specifica che la Ditta prevede di trattare presso il proprio impianto un quantitativo di rifiuti provenienti da fuori Regione Abruzzo di ca. 40.000 t./anno; di detto quantitativo, ca. 30.000 t./anno sono rappresentati da “rifiuti liquidi” indicate nella tabella “A” e 10.000 t/anno sono rappresentati da “rifiuti liquidi” indicati nella tabella “B”.

Poiché, però, viene affermato che in particolar modo per i rifiuti di cui alla tabella “A”, alcuni di essi potrebbero essere costituiti da componente acquosa, al fine della loro esclusione dal conteggio dei rifiuti che costituiscono la quota parte afferente al 20% di quelli provenienti da fuori regione (comma 1-2 art. 29), è necessario far riferimento solo ed esclusivamente al 2° capoverso del comma 3 del succitato art. 29 relativo ai soli rifiuti liquidi e alla frazione recuperata, intesa come acqua restituita depurata ai corpi o sistemi recettori, superiori al 90%.

Sono quindi da escludere da dette tipologie di rifiuti liquidi, tutti quelli che non rientrano nelle casistiche sopra esposte.

Pertanto, non potendosi stabilire a priori, così come affermato dalla Ditta, le tipologie di rifiuti afferenti all’impianto, è necessario, al fine di escludere parte di essi da conteggio dei rifiuti costituiti il 20% di quelli provenienti da fuori regione, che per ogni codice in entrata che si vuol escludere da detto conteggio, venga fornita idonea certificazione attestante il quantitativo di frazione recuperata e restituita depurata ai corpi o sistemi ricettori, che non deve essere inferiore al 90%.

Qualora i quantitativi movimentati da fuori regione, esclusi quelli di cui al 2° capoverso comma 3, art. 29 L.R. n. 83/00, siano inferiori al 20% in peso di quelli autorizzati, nulla osta al loro trattamento nell’impianto in oggetto;

Considerato, pertanto che allo stato degli atti non sussiste la necessità di procedere ad una nuova approvazione del progetto dell’impianto di che trattasi, presso il quale possono essere conferite le tipologie di rifiuto riportate nel testo della Determinazione dirigenziale n.DF3/40 del 28/04/03;

Ritenuto di richiamare la Ditta beneficiaria del presente provvedimento al pieno rispetto delle vigenti norme in materia e, in particolare, a quanto già stabilito nelle precedenti autorizzazioni regionali rilasciate a favore della Ditta medesima;

Visto il certificato della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Chieti prot. CEW/4769/2003/cch0035, redatto anche ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 575 del 31.05.65 e successive modifiche;

Vista l’autocertificazione di assenza di condanne penali, redatto ai sensi del D.P.R. n. 445/00 degli Amministratori delegati della Società DEPURACQUE S.r.l., sig. Giorgio Tonolo e il sig. Achille Gastaldello, datata 15/04/03;

Considerato, pertanto, che dall’esame della documentazione non risultano elementi ostativi all’autorizzazione in oggetto;

Vista la Legge Regionale 14/09/99, n. 77 contenente: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

1)   di autorizzare, ai sensi dell’art. 29 della L.R. 28.04.2000, n. 83, la Ditta DEPURACQUE S.r.l. con sede legale in via Po n. 5 – San Giovanni Teatino (CH) a gestire presso il proprio impianto di stoccaggio provvisorio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, sito in località San Martino del Comune di Chieti, già autorizzato ex artt.li 27 e 28 del D.Lgs n. 22/97 e s.m.i. con provvedimenti regionali n. 1039/98, 2021/98 e 40/03, rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale abruzzese, nei limiti quantitativi annui già autorizzati e per tipologie di rifiuto già autorizzate nel provvedimento n. DF3/40/03, di cui all’elenco Allegato –Tabella A e B- alla presente Determinazione quale parte integrante e sostanziale;

2)   di stabilire che la gestione dei rifiuti di provenienza extra regionale deve avvenire nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia e, in particolare, di quanto già stabilito nelle precedenti autorizzazioni regionali rilasciate a favore della ditta medesima, nonchè nel rispetto delle osservazioni e/o prescrizioni dettate nel parere tecnico dell’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti , di cui alla nota prot. n. 4012 del 05/09/05, citate in premessa che qui si abbiano integralmente riportate e trascritte;

3)   di stabilire che la validità temporale dell’autorizzazione concessa al precedente punto 1) è direttamente collegata alla validità temporale prevista dalla Determinazione dirigenziale n. DF3/40 del 28/04/03;

4)   di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a)   deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b)  deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria e dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c)   devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

d)  le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste;

e)             dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazioni; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

f)             dovranno essere rispettati i limiti e le condizioni stabilite all’art. 9 del D.Lgs n. 22/97;

5)   di prescrivere che nell’ impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

6)   di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

7)   di richiamare la ditta autorizzata agli obblighi previsti dall’ 12 del D.Lgs. n. 22/97 e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di Chieti e all’Agenzia Regionale Tutela Ambiente- Dipartimento Provinciale di Chieti di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

8)   di trasmettere copia del presente provvedimento, all’Amministrazione Comunale di Chieti, all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara, all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti;

9)   di notificare, ai sensi di legge, copia del provvedimento alla Ditta DEPURACQUE S.r.l. – Via Po, 5 – 66020 Sambuceto di S. Giovanni Teatino (CH);

10) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, fatta eccezione per le Tabelle A e B.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini