LA GIUNTA REGIONALE
Vista
la legge regionale 30 maggio 1997, n. 53, recante “Interventi nel settore
agricolo e aroalimentare” che, all’articolo 16, prevede il finanziamento alle
Associazioni Provinciali e Regionali degli Allevatori d’Abruzzo di programmi di
miglioramento genetico, nonché le attività di tenuta dei libri genealogici e
l’effettuazione dei controlli funzionali;
Considerato
che, la richiamata legge regionale, all’articolo 19, dispone che, per il finanziamento
degli interventi, la Giunta Regionale, provvede mediante Programmi Operativi
predisposti dal Settore Agricoltura ed adottati dalla stessa Giunta, dopo
l’acquisizione del parere della Commissione competente;
Vista la nota del
Ministero delle politiche agricole e forestali n. 22941, del 4 luglio 1995, con
la quale sono state impartite alle Regioni le istruzioni per il finanziamento,
alle Associazioni Provinciali Allevatori, delle attività di tenuta dei libri
genealogici e l’effettuazione dei controlli funzionali, basato sul “metodo
forfetario”, fondato su parametri oggettivi di riscontro delle spese rispetto
alle attività svolte;
Considerato
che, in sede di rendicontazione delle attività svolte e delle spese realizzate
dalle Associazioni Provinciali Allevatori, possono riscontrarsi delle eccedenze
tra disponibilità a “Forfait”, preventivo e consuntivo, e spese rendicontate
dalle stesse Associazioni;
Preso
atto che, la citata nota ministeriale n. 22941/95, stabilisce che le economie
derivanti dall’efficiente utilizzo delle risorse possono essere utilizzate per
investimenti finalizzati all’attività
istituzionale, purché concordati con l’Amministrazione regionale
competente;
Dato
atto che, per gli anni 2001 e 2002, a seguito della chiusura dei rendiconti
finali delle attività di tenuta dei libri genealogici ed effettuazione dei
controlli funzionali, svolte dalle Associazioni Provinciali Allevatori
d’Abruzzo, si sono registrate economie di spesa pubblica rispettivamente di €
75.222,31 ed € 124.412,89, per un ammontare complessivo di € 199.635,20;
Vista
la nota n. 1275/2005, del 16 giugno 2005, dell’Associazione Regionale
Allevatori d’Abruzzo, che, a nome e per conto delle Associazioni Provinciali
Allevatori di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, ha chiesto di destinare le
economie registratesi nelle attività dei libri genealogici e l’effettuazione dei
controlli funzionali, degli anni 2001 e 2002, a sostegno del miglioramento
genetico degli allevamenti bovini, equini ed ovini;
Visto
il Programma Operativo concernente “Miglioramento
genetico degli allevamenti bovini ed equini della regione Abruzzo –
Applicazione pratica di uno schema di valutazione lineare alla razza
merinizzata italiana”, predisposto,
in armonia con le azioni previste dalla richiamata legge regionale n. 53/97,
dall’Ufficio tutela e valorizzazione delle produzioni animali – Servizio
produzioni agricole e mercato – Direzione agricoltura, foreste e sviluppo
rurale, alimentazione, caccia e pesca di questa Giunta che, composto da 22 pagine
dattiloscritte, costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Ritenuto,
quindi, di potere approvare e fare proprio in ogni sua parte il Programma
operativo di che trattasi, condividendone, fra l’altro, contenuti, obiettivi,
finalità, interventi e procedure di attuazione per un importo complessivo di
spesa pubblica di € 199.635,20;
Considerato
che il suddetto importo è caduto in perenzione amministrativa e che, con note
n. RA 15367 e n. RA 15360, dell’11 aprile 2005, è stata richiesta la reiscrizione
nel Bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario;
Rilevato
che il Dirigente del Servizio Bilancio, con proprie determinazioni n. DD7/23
del 28 aprile 2005 e n. DD7/26 del 19 maggio 2005, ha disposto la reiscrizione
dei fondi di che trattasi rispettivamente nel Capitolo 102468 – U.P.B.
07.02.014 -, per € 75.222,31 e nel Capitolo 106468 - U.P.B. 07.02.014 - per €
386.800,10, in quanto trattasi di risorse finalizzate al miglioramento genetico
del bestiame;
Ritenuto,
quindi, di dover acquisire, ai sensi della richiamata legge regionale n. 53/97,
il parere della 3^ Commissione Consiliare “Agricoltura” e, stabilire, altresì,
che qualora lo stesso sia favorevole e non comporti modifiche al Programma di che trattasi, la presente
deliberazione deve intendersi definitiva ed eseguibile, senza l’ulteriore
riesame ed approvazione della stessa da parte di questa Giunta;
Ritenuto,
ancora, di poter rinviare a successivi atti del Dirigente del Servizio
produzioni agricole e mercato gli ulteriori provvedimenti attuativi del
Programma Operativo concernente “Miglioramento
genetico degli allevamenti bovini ed equini della regione Abruzzo –
Applicazione pratica di uno schema di valutazione lineare alla razza
merinizzata italiana”;
Ritenuto
che il Servizio bollettino pubblicità ed accesso di questa Giunta debba essere
autorizzato a pubblicare integralmente e con la massima urgenza il presente
provvedimento nel B.U.R.A. ai sensi
delle norme vigenti in materia di trasparenza;
Ritenuto,
inoltre, che, per le motivazioni di cui sopra, il presente provvedimento debba
essere pubblicato anche sul sito internet della Direzione agricoltura, foreste
e sviluppo rurale, alimentazione, caccia e pesca: www.regione.abruzzo.it/agricoltura;
Considerato,
inoltre,:
- che, all’Associazione Regionale
Allevatori d’Abruzzo, deve essere fatto obbligo di rendicontare l’attività e le
spese sostenute secondo le indicazioni
stabilite dal Programma Operativo concernente “Miglioramento genetico degli allevamenti bovini ed equini della regione
Abruzzo – Applicazione pratica di uno schema di valutazione lineare alla razza
merinizzata italiana”, nonchè le modalità indicate dal Servizio produzioni
agricole e mercato della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale,
Caccia e Pesca ;
- che alla stessa Associazione deve
essere fatto obbligo di certificare l’effettiva destinazione del contributo
pubblico alle finalità per le quali lo stesso è stato concesso, nel rispetto
delle norme di cui alla legge 27 giugno
1986, n. 22, con l’intesa che, qualora, a seguito della istruttoria del rendiconto finale delle spese per le
attività svolte, dovesse risultare un’anticipazione superiore al contributo
massimo concedibile all’Associazione di che trattasi, detto importo è da
considerarsi quale anticipazione del contributo pubblico per le attività da
svolgere nell’anno successivo;
Preso atto che, l’Associazione
Regionale Allevatori d’Abruzzo non svolge attività imprenditoriale e, pertanto,
non è soggetta alla presentazione della documentazione antimafia;
Dato atto che, dall’esame della
documentazione e dello statuto forniti, nonchè da apposita dichiarazione del
legale rappresentante, risulta che il contributo pubblico è concesso per il
finanziamento dell’attività istituzionale dell’associazione e che la stessa
“non è impresa ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.P.R. 600/73 e non svolge
attività commerciale”;
Evidenziato che, agli atti del
Servizio Produzioni Agricole e Mercato, risulta acquisita la certificazione di
regolarità di bilancio e della relativa contabilità dell’ Associazione in
questione, prescritta dalla legge regionale 27 giugno 1986, n. 22;
Vista la legge regionale n.
77/99,
Dato atto, infine che il
Dirigente del Servizio produzioni Agricole e Mercato della Direzione
Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e pesca apponendo la propria firma in calce al presente provvedimento ne ha
attestato la regolarità e la legittimità
per quanto attiene agli adempimenti di competenza del Servizio medesimo;
A voti
unanimi espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
1. di approvare e
fare proprio in ogni sua parte il Programma Operativo concernente
“Miglioramento genetico degli allevamenti bovini ed equini della regione
Abruzzo – Applicazione pratica di uno schema di valutazione lineare alla razza
merinizzata italiana”,
predisposto, in armonia con le azioni previste dalla richiamata legge
regionale n. 53/97, dall’Ufficio tutela e valorizzazione delle produzioni
animali – Servizio produzioni agricole e mercato – Direzione agricoltura,
foreste e sviluppo rurale, alimentazione, caccia e pesca di questa Giunta, per
un ammontare complessivo di € 199.635,20;
2. di acquisire,
ai sensi della richiamata legge regionale n. 53/97, il parere della 3^
Commissione Consiliare “Agricoltura” e, di stabilire, altresì, che qualora lo
stesso sia favorevole e non comporti modifiche al Programma di che trattasi, la
presente deliberazione deve intendersi definitiva ed eseguibile, senza
l’ulteriore riesame ed approvazione della stessa da parte di questa Giunta;
3. di rinviare a
successivi atti del Dirigente del Servizio produzioni agricole e mercato gli
ulteriori provvedimenti attuativi del Programma Operativo concernente “Miglioramento genetico
degli allevamenti bovini ed equini della regione Abruzzo – Applicazione pratica
di uno schema di valutazione lineare alla razza merinizzata italiana”;
4. di autorizzare
il Servizio bollettino pubblicità ed accesso di questa Giunta a pubblicare
integralmente e con la massima urgenza il presente provvedimento nel B.U.R.A. ai sensi delle norme vigenti in
materia di trasparenza;
5. di autorizzare,
altresì, il Servizio produzioni agricole e mercato a pubblicare il presente
provvedimento anche sul sito internet della Direzione agricoltura, foreste e
sviluppo rurale, alimentazione, caccia e pesca: www.regione.abruzzo.it/agricoltura;
6. di dare atto che, dall’esame
della documentazione e dello statuto forniti, nonchè da apposita dichiarazione
del legale rappresentante, risulta che il contributo pubblico è concesso per il
finanziamento dell’attività istituzionale dell’associazione e che la stessa
“non è impresa ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.P.R. 600/73 e non svolge
attività commerciale”;
7. di fare obbligo
all’Associazione Regionale Allevatori d’Abruzzo :
- di rendicontare
l’attività e le spese sostenute secondo le indicazioni stabilite dal Programma
Operativo concernente “Miglioramento genetico degli allevamenti bovini ed equini della regione
Abruzzo – Applicazione pratica di uno schema di valutazione lineare alla razza
merinizzata italiana”, nonchè le modalità indicate dal
Servizio produzioni agricole e mercato della Direzione Agricoltura, Foreste e
Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca ;
- di certificare
l’effettiva destinazione del contributo pubblico alle finalità per le quali lo
stesso è stato concesso, nel rispetto delle norme di cui alla legge 27 giugno
1986, n. 22, con l’intesa che, qualora, a seguito della istruttoria del
rendiconto finale delle spese per le attività svolte, dovesse risultare
un’anticipazione superiore al contributo massimo concedibile all’Associazione di
che trattasi, detto importo è da considerarsi quale anticipazione del
contributo pubblico per le attività da svolgere nell’anno successivo;
8. di ritenere parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento
:
a) il Programma
Operativo concernente “Miglioramento genetico degli allevamenti bovini ed equini della regione
Abruzzo – Applicazione pratica di uno schema di valutazione lineare alla razza
merinizzata italiana”, predisposto dall’Ufficio tutela e
valorizzazione delle produzioni animali – Servizio produzioni agricole e
mercato – Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale, alimentazione,
caccia e pesca di questa Giunta e composto da 22 (ventidue) pagine
dattiloscritte;
b) la nota
dell’Associazione Regionale Allevatori d’Abruzzo n. 1275/2005, del 16 giugno
2005, costituita da 1 (una) facciata dattiloscritta;
c) la nota del
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, n. 22941 del 4 luglio
1995 costituita da 8 (otto) facciate dattiloscritte.
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