Il dirigente del servizio

Omissis

Determina

1)   di approvare, ai sensi del Decreto Legislativo 05.02.1997 n. 22 - artt. 27 e 28– Legge Regionale 28.04.2000 n. 83 - Decreto Legislativo 24.06.2003 n. 209 - il progetto presentato dalla Ditta Autodemolizioni COCCIA NICOLA – Località Villa Volpe S.S. 80 – 64021 GIULIANOVA (TE) – teso ad ottenere l’ampliamento di un centro di autodemolizione in località Villa Volpe S.S. 80 - 64021 Giulianova (TE), identificabile nel N.C.T. dello stesso al foglio 29 particella 658 per una superficie complessiva di mq 4.350 – area classificata nel P.R.G. come “Zona D2 – Consolidamento e completamento degli insediamenti a carattere artigianale-industriale esistenti”, in conformità agli elaborati progettuali indicati in premessa e di seguito riportati:

Mese di Luglio Anno 2003

1)            Relazione tecnica;

2)   Verifica di compatibilità ambientale – Relazione;

3)            Relazione geologica geotecnica e idrogeologica;

4)            Cartografia;

5)   Tavola n. 1 – Catastale e particolare situazione esistente e di progetto scala 1:2.000 - 1:500 - 1:100;

6)   Tavola n. 2 – Planimetria particolare captazione acque del piazzale – Piano quotato;

7)   Tavola n. 3 – Settori e viabilità dell’area in ampliamento;

8)   Tavola n. 4 - Planimetria particolare impianto illuminazione piazzale;

9)   Tavola n. 5 - Planimetria scala 1:5.000 – con individuazione degli edifici nel raggio di 1.000 m dall’insediamento;

Mese di Ottobre Anno 2003

10)  Tavola n. 6 – Particolare pavimentazione interna ed esterna ampliamento;

2)   di autorizzare la Ditta Autodemolizioni COCCIA Nicola a realizzare, ai sensi del predetto art. 27 del Decreto Legislativo 05.02.1997 n. 22, il progetto di cui al punto 1);

3)   di stabilire che l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto è concessa per un periodo pari ad anni due dalla data di notifica del presente provvedimento, salvo richiesta di proroga motivata, da inoltrare nei termini di legge alla Direzione Regionale Turismo Ambiente Energia, Servizio Gestione Rifiuti, Via Passolanciano, 75 - Pescara;

4)   di autorizzare la Ditta Autodemolizioni in oggetto, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. n. 22/97, all’esercizio dell’impianto indicato al precedente punto 1) alle condizioni e prescrizioni riportate in premessa che qui di seguito si riepilogano:

della Direzione Territorio Urbanistica BB.AA. Parchi Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici – Servizio Aree Protette Beni Ambientali Storico Architettonici e V.I.A.:

1)   Che le acque i prima pioggia dei piazzali esterni vengano trattate con la stessa metodologia tecnica di quelle interne dei capannoni di lavorazione.

5)   di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

1.       deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

2.       deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

3.       devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

4.       devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

5.   le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

6.   è vietata la miscelazione dei rifiuti pericolosi e/o lo stoccaggio comtemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino tra loro chimicamente incompatibili e che possano dar luogo a reazioni indesiderate;

7.       nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

6)   di richiamare la Ditta Autodemolizioni Coccia Nicola autorizzata, agli obblighi previsti dall’art. 12 del Decreto Legislativo 05.02.1997 n. 22, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di Teramo e all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Teramo, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

7)   di stabilire che, sono fatti salvi gli esiti dell’esame del progetto relativo al Piano di Adeguamento dell’impianto autorizzato con Ordinanza n. 077 del 08.11.2001 in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo 24.06.2003 n. 209;

8)   di richiamare altresì, la Ditta Autodemolizioni Coccia Nicola a quanto stabilito dalla Legge Regionale 28.04.2000, n. 83 art. 28 e art. 29;

9)   di obbligare la Ditta Autodemolizioni Coccia Nicola beneficiaria della presente autorizzazione:

-    a produrre, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo, Ambiente Energia - Regione Abruzzo, una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni causati a terzi nella fase di costruzione dell’impianto, come stabilito nella Delibera di Giunta Regionale n. 1387 del 29.12.2004;

-    ai sensi delle D.G.R. n. 1198/10.12.2003 e n. 1387/20.12.2004, alla trasmissione, prima dell’avvio dell’esercizio dell’impianto, con la documentazione richiesta dall’art. 22 (realizzazione dell’impianto, esercizio provvisorio e collaudo funzionale) della Legge Regionale 28.04.2000, n. 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti), apposita “garanzia finanziaria” in duplice copia, conformi all’originale, a favore del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, a copertura di eventuali danni ambientali come stabilito nella Delibera di Giunta Regionale n. 1387 del 29.12.2004 (allegato A art. 2); detta “garanzia finanziaria” sarà controfirmata e restituita a codesta Ditta previa verifica da parte di questo Servizio;

10) di confermare, inoltre, condizioni e prescrizioni per quanto applicabili, già contenute nella precedente Ordinanza, non riportate nel presente provvedimento;

11) di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi non partecipanti alla Conferenza dei Servizi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine eventuali diritti di terzi;

12) di dare atto che il presente provvedimento e soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 28, comma 04, del Decreto Legislativo 05.02.1997 n. 22;

13) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Giulianova (TE), all’Amministrazione Provinciale di Teramo, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Teramo, al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) di Teramo e all’Albo Nazionale imprese esercenti attività nel settore rifiuti presso la c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

14) di notificare ai sensi di legge, il presente provvedimento alla Ditta Autodemolizioni COCCIA Nicola – Località Villa Volpe S.S. 80 – 64021 GIULIANOVA (TE);

15) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e agli estremi al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini