IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui sSi intendono integralmente riportate;

La ditta ORSINI MAURIZIO, nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in via C. Belisario n. 27 - Comune di Teramo, è autorizzata all’ampliamento della cava di ghiaia sita in località “Bivio” del Comune di Campli (TE) individuata in Catasto al foglio di mappa 66 particelle nn. 13-14-15-16-23-24-25-26-27-197 alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Dirigente del Servizia Attività Estrattive e Minerarie. La ditta, inoltre, deve sottoscrivere la Convenzione di cui all’art. 132 della L.R. n. 06/2005 entro i termini stabititi dalla stessa. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la Convenzione prevista, il presente provvedimento è sospeso.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti ai vertici dell’area assegnata.

Art. 3

L’autorizzazione è valida per anni 2 (due) dalla data di notifica del presente provvedimento e l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro novanta giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino ad ulteriori novanta giorni di proroga. La denuncia di inizio lavori completa di idonea documentazione, attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.L.gs. n. 624/1996, deve essere presentata, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/1959, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio, il presente provvedimento si intende decaduto.

Art. 4

Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 60.000,00 (sessantamila/00) è stato effettuato con polizza fidejussoria n. 1648020 emessa in data 30.09.2005 dalla SOCIETÀ VISCONTEA COFACE ASSICURAZIONI spa. di MILANO.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

Art. 6

Deve altresi attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

-    Deve essere salvaguardata una distanza di rispetto di 20,00 metri dalla strada provinciale con la realizzazione di una scarpata a pendenza unica di 30° sull’orizzontate;

-    It materiale di risulta derivante dalle operazioni di livellamento del promontorio esistente sulla fascia demaniale prospiciente il corso del Fosso Grande, deve essere interamente ed adeguatamente ricollocato sulla scarpata ivi esistente o nelle aree depresse dell’alveo.

Art. 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici retativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente è di mc. 17.500 e complessivamente di mc. 35.000 per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di Legge:

a)   n. 1 escavatore; b) n. 1 ruspa; c) vari autocarri.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Dirigente del Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie, allegato “E” art. 6 L.R.67/1987.

Art. 11

Il presente Provvedimento deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla legge.

Per il dirigente del servizio
il direttore

Dott. Alfredo Moroni