GIUNTA REGIONALE
Omissis
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 5.08.1978, n.457, art. 3 lettera r bis) che dispone “una riserva dei finanziamenti complessivi dell’edilizia agevolata, per la concessione di contributi in conto capitale per l’adattamento di alloggi alle esigenze di assegnatari o acquirenti handicappati o a nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone in situazione di gravità o con ridotte o impedite capacità motorie”;
Ritenuto che tale prescrizione è estensibile anche agli alloggi non fruenti di contributo pubblico;
Vista la legge 17.02.1992, n. 179, art. 4, comma 1 che consente la riserva di una quota dei fondi di edilizia agevolata per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali;
Considerato che:
- con Decreto L.gs 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle Regioni, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59 l’Edilizia Residenziale Pubblica è stata posta in capo alle Regioni;
- in particolare con l’art. 61 “Disposizioni finanziarie” è stato previsto l’accredito alle singole Regioni delle disponibilità esistenti presso la Cassa DD.PP. alla data di entrata in vigore dello stesso provvedimento;
- è stato altresì previsto che dal 1° gennaio 1998, sono versate alle regioni, secondo la ripartizione effettuata dal CIPE le annualità relative ai limiti di impegno autorizzati;
Considerato che, in data 26 ottobre 2000, in attuazione delle norme su citate è stato sottoscritto l’Accordo di programma per l’edilizia agevolata tra i rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dalla Regione Abruzzo e che per effetto del suddetto Atto Negoziale i fondi trasferiti e disponibili sono utilizzabili secondo i principi e criteri definiti in ambito regionale;
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 135/12 del 18.05.2004 “Programma di edilizia residenziale pubblica in attuazione degli accordi di programma stipulati ai sensi del D.lgs 112/1992 ed in particolare la Scheda B.2 relativa al finanziamento di interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e negli immobili residenziali pubblici e privati;
Vista la Legge 9.01.1989 n. 13 recante “ Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” che concede contributi atti a garantire l’accessibilità, l’adattabilità, e la visitabilità negli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata;
Vista la circolare n. 1669/ U.L. del 22 giugno 1989 esplicativa della legge 13/89;
Dato atto che con la succitata deliberazione, n. 135/12 del 18.05.2004, tra l’altro, è stato stabilito l’indizione di un bando per la presentazione delle domande da parte di privati cittadini per gli alloggi in cui sono presenti ostacoli che limitano l’accessibilità o fruibilità all’alloggio stesso con uno stanziamento di 5 milioni di euro;
Vista la L.R. 18 agosto 2004 n. 32, ove all’art.3 istituisce il capitolo della spesa 262417 UPB 03.02.005 con lo stanziamento di € 74.482.607,67 denominato “Programma di edilizia residenziale pubblica in attuazione degli accordi di programma stipulati ai sensi del D.lgs. 112/1992;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1319 del 16.12.2004, pubblicata sul BURA n. 1 del 7 gennaio 2005, con la quale:
- è stato approvato il “Bando per la concessione di contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati”,
- sono state quantificate le risorse da destinare agli interventi da parte dei privati cittadini nella misura di 5 milioni di euro oltre alla somma di € 104.394,15 quale somma derivante da economie della L. 13/89 relative ad anni precedenti,
- coloro che hanno fatto domanda negli dal 2001 al 2004 ai sensi della L.13/89 sono ammesse di diritto e le loro pratiche sono evase in forma prioritaria rispetto all’approvazione della graduatoria del Bando;
Preso atto che con determina dirigenziale, ai sensi di quanto stabilito con la deliberazione 1319 citata, sono stati erogati i contributi ai privati cittadini che hanno prodotto domanda, ai sensi della L. 13/89, negli anni dal 2001 al 2004 per un importo complessivo di € 2.011.593,38 e che pertanto resta da ripartire per la graduatoria del Bando la somma complessiva di € 3.092.800,73;
Ritenuto che ai sensi di quanto stabilisce l’art. 8 e 9 della legge 13/1989 non sono state ammesse le richieste ove gli interventi sono stati ultimati prima della presentazione della domanda con i termini del Bando;
Ritenuto inoltre
- di concedere trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURA del presente provvedimento, per la presentazione di eventuali osservazioni,
- che per l’erogazione dei finanziamenti si applicano le procedure previste nell’art. 9 del bando e quelle vigenti dell’edilizia agevolata,
- l’esatto ammontare del costo di intervento sarà definito dagli uffici regionali a seguito d’istruttoria per la liquidazione del contributo ammissibile.
Preso atto che il Direttore Regionale dell’Area “Lavori Pubblici, Aree Urbane, Servizio Idrico Integrato, Manutenzione Programmata del Territorio – Gestione Integrata dei Bacini Idrografici, Protezione Civile, Attività di Relazione Politica con i Paesi del Mediterraneo” ha espresso parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento ed alla rispondenza formale per gli aspetti di competenza della medesima Area, con l’apposizione della firma in calce al provvedimento;
A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- di approvare la graduatoria delle domande pervenute a seguito del “Bando per la concessione di contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati Allegato 1” ai sensi della deliberazione C.R. n. 135/12 del 18.05.2004 “Programma di edilizia residenziale pubblica in attuazione degli accordi di programma stipulati ai sensi del D.lgs 112/1992” che, per esigenze operative, è così distinta:
1. privati cittadini - Allegato “A”,
2. condomini e Istituti residenziali – Allegato “B”,
3. domande escluse – Allegato “C”;
- di ribadire:
a) che le procedure di calcolo e di erogazione dei fondi sono quelle riportate nell’art.9 del Bando all. 1 e quelle vigenti dell’edilizia agevolata,
b) l’esatto ammontare del costo di intervento sarà definito dagli uffici regionali a seguito d’istruttoria per la liquidazione del contributo ammissibile;
- le economie andranno ripartite:
- tra le domande trasmesse dai Comuni ai sensi della L. 13/89 dopo la scadenza del bando e per il fabbisogno 2005,
- tra le domande - fuori termine - pervenute dopo la scadenza del bando;
- di concedere trenta giorni di tempo dalla data di pubblicazione sul BURA del presente provvedimento per la presentazione di eventuali osservazioni;
- di provvedere con successivo atto all’approvazione delle graduatorie relative ad edifici pubblici (Comuni e ATER);
- di
disporre la pubblicazione della presente deliberazione e relative graduatorie
sul BURA.
Seguono allegati