IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato
il presidente della giunta regionale
promulga
la seguente legge:
Art. 1
La lettera a), primo comma, dell’art. 2 della L.R. 13.1.1997, n. 5 concernente: Norme di garanzia della continuità dei servizi di pubblico interesse già resi dalle cooperative di cui alla L.R. 9 maggio 1990, n. 64, è così sostituita:
“a) la proroga sia contenuta entro il termine massimo del 31 dicembre 2007.”
Art. 2
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 28 novembre 2005
ottaviano del turco