IL CONSIGLIO
REGIONALE ha approvato
il
presidente della giunta regionale
promulga
la seguente
legge:
Art. 1
Interpretazione
autentica dell’art. 4 bis della L.R. 30.12.2004, n° 51
1. L’art. 4 bis della L.R. 51/2004 si interpreta
nel senso che il termine di venti giorni in esso previsto si riferisce alla
scadenza temporale della sola presentazione alla Regione, Enti ed Aziende
dipendenti da parte dell’interessato della richiesta per la rimozione delle
cause di ineleggibilità di cui al comma 1 dell’art. 2 della stessa legge,
accompagnata dall’effettiva cessazione delle funzioni.
La presente
legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila,
addì 28 novembre 2005
ottaviano
del turco