IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato

il presidente della giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Interpretazione autentica dell’art. 4 bis della L.R. 30.12.2004, n° 51

1.   L’art. 4 bis della L.R. 51/2004 si interpreta nel senso che il termine di venti giorni in esso previsto si riferisce alla scadenza temporale della sola presentazione alla Regione, Enti ed Aziende dipendenti da parte dell’interessato della richiesta per la rimozione delle cause di ineleggibilità di cui al comma 1 dell’art. 2 della stessa legge, accompagnata dall’effettiva cessazione delle funzioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 28 novembre 2005

ottaviano del turco