GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

    il DLgs. 22/97 (cd.”Decreto Ronchi”), all’art. 2, comma 3, prevede che la gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti interessati;

    il DLgs. 22/97, all’art. 2, comma 4 prevede che le Regioni e gli Enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, al fine di conseguire le finalità di legge, adottano ogni opportuna azione, avvalendosi anche di accordi di programma tra soggetti pubblici e privati qualificati;

    il DLgs. 36/03 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”, ha previsto una nuova classificazione delle discariche e dettato norme per l’adeguamento delle stesse;

    il Decreto 3 agosto 2005 “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”, ha stabilito i criteri e le procedure di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in conformità di quanto stabilito dal DLgs. 36/03;

    la legge 17 agosto 2005, n. 168 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 115/05, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità dei settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe termini per l’esercizio di deleghe legislative”, ha previsto che le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del DLgs. 36/03, potranno continuare a ricevere, fino al 31.12.2005, i rifiuti per cui sono state autorizzate;

    il DLgs. 59/2005 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/Ce relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;

    la L.R. 83/00 “Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti”, all’art. 3, comma. 1, lett. f), attribuisce alla Regione la disciplina delle attività di gestione dei rifiuti mediante l’adozione di direttive ed indirizzi per l’esercizio delle funzioni attribuite per gli enti locali e per le attività di controllo;

    la L.R. 83/00, all’art. 4, comma 1, lett.c), attribuisce alle Province le funzioni di vigilanza e controllo tecnico-amministrativo sulla gestione dei rifiuti;

    la L.R. 83/00, all’art. 13, comma 1, prevede che l’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) per la gestione dei rifiuti urbani, è costituito dal territorio provinciale, nel quale viene conseguita l’autonomia della gestione dei rifiuti urbani e vengono conseguiti gli obiettivi della pianificazione regionale (art. 2, comma 2, lett. b);

    la L.R. 83/00, al Capo II, artt. 28, 29 e 30, prevede le norme relative allo smaltimento, trattamento e recupero interregionale dei rifiuti;

    la L.R. 146/98 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi” e s.m.i., ha stabilito l’ammontare dell’imposta per il conferimento dei rifiuti da parte dei soggetti obbligati (soggetti passivi);

Considerato che:

    gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), così come previsti al Titolo IV della L.R. 83/00, non sono stati ancora costituiti;

    necessita fornire chiarimenti ed indirizzi inerenti l’applicazione degli articoli 28 e 29 della L.R. 83/00, nonché stabilire modalità di gestione dei flussi di rifiuti urbani nell’ambito del territorio regionale, in attesa di integrare la normativa regionale vigente con specifiche disposizioni ed in presenza di situazioni di difficoltà per le attività di smaltimento e/o recupero degli stessi;

    per la gestione dei flussi di rifiuti urbani, si è in presenza di una carenza di impianti di trattamento, alla luce della scadenza del 31.12.2005 e di un’insufficiente capacità volumetrica delle discariche per rifiuti non pericolosi in alcune aree del territorio regionale, in particolare nelle Province di L’Aquila e Teramo;

    è necessario organizzare un raccordo tra i diversi livelli istituzionali, i Consorzi Intercomunali ed i gestori degli impianti di smaltimento e/o recupero, per favorire un corretto smaltimento dei rifiuti urbani ed agevolare le attività di recupero di materia delle frazioni omogenee derivanti dalle raccolte differenziate (riciclo), secondo principi di responsabilità condivisa e reciproca solidarietà e cooperazione;

    pervengono richieste alla Regione, Servizio Gestione Rifiuti, da parte di Consorzi intercomunali e Comuni, per avviare a smaltimento, trattamento e recupero, rifiuti urbani tal quali, rifiuti indifferenziati trattati e/o rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate (RD), soprattutto di frazioni organiche da destinare a compost di qualità e/o frazione organica stabilizzata (FOS);

    si rende altresì necessario chiarire l’applicazione di alcuni aspetti della normativa inerente il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, in attesa di una rivisitazione organica dell’intero impianto della L.R. 146/98 e s.m.i., con l’approvazione di un testo unificato delle diverse disposizioni regionali succedutesi (leggi e circolari);

Considerato che:

    l’art. 28 della L.R. 83/00, prevede le norme relative al trattamento, recupero o smaltimento di rifiuti urbani prodotti al di fuori della Regione Abruzzo negli impianti localizzati nel territorio regionale;

    l’art. 29, comma 1 della L.R. 83/00 prevede che negli impianti di trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, ubicati nel territorio regionale possono essere trattati, recuperati e smaltiti analoghi rifiuti prodotti al di fuori della Regione fino ad un massimo del 20% in peso dei quantitativi degli stessi rifiuti, trattati, recuperati o smaltiti prodotti nella Regione;

    l’art. 29, comma 2 della L.R. 83/00 prevede che le disposizioni contenute nel comma 1 dello stesso articolo, si applicano anche ai materiali derivanti da rifiuti prodotti in altre Regioni e sottoposti nel territorio della Regione Abruzzo a stoccaggio provvisorio oppure a trattamento preliminare di riduzione volumetrica, miscelazione, inertizzazione, stabilizzazione, solidificazione alla produzione interna e che detta movimentazione è soggetta ad autorizzazione in regime ordinario;

Vista la richiesta di chiarimenti in ordine all’interpretazione dell’art. 29 della L.R. 83/00, inoltrata dalla Provincia di Chieti, con nota prot. 2001 del 12/04/05, nonché di altre Province e Consorzi intercomunali sulle problematiche più generali dell’import-export di rifiuti urbani nella Regione;

Vista la nota della Regione Abruzzo, Servizio Gestione Rifiuti, prot. n. 6633 del 07.07.2005, avente per oggetto: “Art. 29 della L.R. 28.04.2000, n. 83. Richiesta di chiarimenti formulata con nota prot. n. 2001 del 12.04.2005”;

Visti gli esiti della riunione tenutasi il 22.09.05 tra le Province ed il Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, in cui sono emerse problematiche applicative delle norme in vigore, soprattutto in merito all’interpretazione dell’art. 29 della L.R. 83/00 e proposte le possibili soluzioni;

Richiamate le circolari emanate dal Servizio Gestione Rifiuti prot. n. 918 del 03.02.2003, prot. n. 1481 del 23.02.2004 e prot. n. 4399 del 06.05.2005, in materia di applicazione del tributo speciale;

Ribadito da tutti i soggetti interessati che la complessità della materia e le difficoltà interpretative ed applicative, in particolare, dei soprarichiamati artt. 28 e 29 della L.R. 83/00, rendono necessario fornire chiarimenti ed indirizzi unitari sulle modalità di applicazione della norma, nonché sulle competenze e obblighi attribuiti ai soggetti interessati, in attesa di un riordino della materia attraverso modifiche normative alla L.R. 83/00;

Viste le diverse sentenze di vari organi istituzionali riguardanti la materia, in particolare la sentenza della Corte Costituzionale 21 aprile 2005, n. 161 (Rifiuti speciali – Smaltimento dei rifiuti di provenienza extra regionale – Imposizione di limiti – Legge regionale – Illegittimità costituzionale) che ha definito un quadro più chiaro sulle competenze regionali;

Accertata la necessità di definire, in mancanza di disposizioni puntuali in merito, le modalità di smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti urbani prodotti nella Regione Abruzzo e tra ATO diversi, tramite il ricorso a forme di collaborazione con la sottoscrizione di accordi di programma tra Regione, Province, Consorzi intercomunali e gestori di impianti di smaltimento e/o recupero;

Considerato che la Regione Abruzzo intende sviluppare la collaborazione tra tutti i soggetti interessati alla gestione del ciclo dei rifiuti, secondo principi di responsabilità condivisa e reciproca solidarietà e cooperazione, al fine di ridurre progressivamente lo smaltimento dei rifiuti in discarica privilegiando forme di trattamento che consentano la valorizzazione e la minimizzazione dell’impatto ambientale degli stessi;

Considerate le risultanze degli incontri con le Province, tenutisi presso la sede della Regione, Servizio Gestione Rifiuti, in data 22.09.05 e 19.10.2005, sulle problematiche in oggetto;

Dato atto che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa delle procedure seguite e, altresì, in ordine alle legittimità del presente provvedimento;

Vista la legge n. 77/99 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DelIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui di seguito si intendono riportate integralmente:

Di stabilire che:

    ai sensi dell’art. 28 della L.R. 83/00, lo smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti urbani e di materiali di risulta della lavorazione degli stessi prodotti al di fuori della Regione, in impianti localizzati nel territorio regionale, nonché il trattamento, il recupero e lo smaltimento di rifiuti urbani prodotti nella Regione in impianti ubicati in altre Regioni, è autorizzato esclusivamente, sulla base di apposite intese, convenzione o accordi di programma  tra i soggetti interessati;

    lo smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti urbani e di materiali di risulta della lavorazione degli stessi, prodotti nella Regione e provenienti da ATO diversi, in caso di comprovata non autosufficienza di un ATO, è soggetto ad accordi tra le Province territorialmente interessate, i Consorzi intercomunali ed i titolari e/o gestori degli impianti di smaltimento e/o recupero coinvolti;

    l’accordo tra le parti, da trasmettere per competenza alla Regione entro 10 gg dalla sottoscrizione, deve contenere:

1.             relazione da parte del soggetto richiedente (ATO, Consorzio intercomunale e/o Società, Comune, ..etc), a supporto della richiesta di export di rifiuti urbani dall’ATO, contenente le seguenti informazioni:

a.       stato attuale dell’impiantistica (deficit impiantistico, piattaforme e stazioni ecologiche,  situazione delle raccolte differenziate, ..etc);

b.       iniziative avviate o che si intendono avviare da subito per le RD secco-umido, specificando gli obiettivi di recupero delle frazioni organiche (RUB) e delle frazioni secche (imballaggi, ..etc), che sono stati raggiunti o che si intendono raggiungere, in riferimento alla programmazione provinciale (PPGR) e/o regionale PRGR);

c.       codici CER e quantitativi dei rifiuti urbani interessati dalla mobilità tra ATO diversi (t/g);

d.       caratterizzazione di base degli stessi ai sensi del DLgs. 36/03 e del D.M. 3 agosto 2005;

e.   limiti temporali dell’accordo (n. mesi);

f.       piano economico-finanziario a supporto del programma di iniziative da svolgere per il superamento delle criticità ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati nell’accordo.

2.   nulla-osta da parte della Provincia (ATO), interessata all’export di rifiuti urbani, che autorizzi positivamente la richiesta di cui al punto 1);

3.   nulla osta da parte della Provincia (ATO), interessata all’import di rifiuti urbani, che evidenzi la compatibilità della quantità e qualità dei flussi di rifiuti urbani con la pianificazione territoriale (PPGR) della stessa;

4.   nulla osta da parte del soggetto titolare e/o gestore dell’impianto, interessato all’import di rifiuti urbani, in cui siano riportati le seguenti informazioni:

a.       estremi degli atti amministrativi inerenti l’autorizzazione alla gestione dei rifiuti, ai sensi del DLgs.22/97 e s.m.i., DLgs.36/03, L.R.83/00 ed eventuale DLgs.59/05, ..etc;

b.   dati relativi alla capacità volumetrica (mc) e/o impiantistico-tecnologica (t/g), ai fini della compatibilità con lo smaltimento, il trattamento, e/o recupero della quantità e delle tipologie dei flussi di rifiuti urbani oggetto dell’accordo;

c.   lay out del ciclo di gestione dei rifiuti urbani conferiti all’impianto, specificando gli strumenti di controllo del processo e le modalità di verifica delle caratteristiche del prodotto ottenuto;

d.   nulla osta rispetto ai limiti temporali dell’accordo (n. mesi);

e.   dati relativi alle tariffe di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani da applicare;

5.   obblighi ed impegni delle parti in riferimento agli obiettivi da raggiungere per:

a.       l’ottimizzazione dei servizi di RD, con preferenza verso modelli integrati (porta a porta);

b.   il raggiungimento di specifici obiettivi di RD (in particolare delle frazioni organiche);

c.       promozione di un corretto utilizzo delle frazioni organiche (compost e FOS).

6.   Le Province provvedono a monitorare l’accordo, a vigilare sulle attività previste e comunicano alla Regione, entro 30 gg dalla scadenza dello stesso, i risultati raggiunti.

In riferimento all’applicazione dell’art. 29 della L.R.83/00:

    al comma 3 si prevede che, le disposizioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, non si applicano ai materiali derivanti da selezione o cernita di rifiuti, con una percentuale in peso della frazione avviata a riutilizzo o recupero superiore al 40% rispetto alla quantità totale sottoposta a selezione o cernita, per i rifiuti liquidi è elevata al 90%. Pertanto è necessario che i soggetti, interessati dall’applicazione dell’art. 29, comunichino all’Ente che ha rilasciato l’autorizzazione (Regione o Provincia), la propria specificità riferita a tali limiti, ai fini dell’autorizzazione di cui all’art. 29, comma 4;

    il 20% in peso dei quantitativi complessivi dei rifiuti speciali trattati, recuperati o smaltiti prodotti nella Regione Abruzzo, di cui all’art. 29, comma 1 della L.R. 83/2000, è da riferire al dato ufficiale più recente contenuto nel “Rapporto Rifiuti ONR – APAT”, ripartito per ciascuna Provincia, fermo restando la normale evoluzione sulla gestione tipologica dei rifiuti sulla quale si adotteranno, a cura della Regione, i necessari provvedimenti.

    i soggetti che intendono effettuare lo smaltimento, trattamento e recupero dei rifiuti speciali di provenienza extraregionale ai sensi dell’art. 29 della L.R. 83/00, già autorizzati o da autorizzare in procedura ordinaria ai sensi degli artt. 27 e 28 del DLgs. 22/97, devono essere autorizzati in procedura ordinaria, ad eccezione di quelli aventi i requisiti di cui al comma 3 dello stesso articolo, previa formale richiesta contenente i quantitativi massimi e le tipologie di rifiuti speciali interessati (t/a), fermo restante l’applicazione delle disposizioni di cui al DLgs. 59/05 (A.I.A);

    i soggetti che intendono effettuare lo smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti speciali di provenienza extraregionale ai sensi dell’art. 29 della L.R.83/00, già iscritti o da iscrivere al Registro Provinciale (R.I.P.), ai sensi degli artt. 31 e 33 del DLgs. 22/97, devono essere iscritti, in procedura semplificata dalle Province, previa formale richiesta contenente i quantitativi massimi e le tipologie di rifiuti speciali interessati (t/a), fermo restante l’applicazione delle disposizioni di cui al DLgs. 59/05 (A.I.A);

    la Regione Abruzzo provvederà in tempi brevi ad aggiornare la DGR 15.07.1998, n. 1844 “Applicazione disciplina procedure semplificate ai sensi del DLgs. 22/97, artt. 31, 32 e 33 – Approvazione schemi di comunicazione inizio attività e definizione contenuti da allegare alla comunicazione”, pubblicata nel B.U.R.A. 22.09.1998, n. 22;

    la Regione Abruzzo, in sede di rilascio delle autorizzazioni ai sensi degli artt. 27 e 28, provvede a specificare il quantitativo massimo e le tipologie di rifiuti speciali autorizzabili, di cui alle attività previste all’art. 29, commi 1 e 2, tenendo conto delle caratteristiche impiantistiche, dello stato dei luoghi e delle quantità di rifiuti speciali complessivamente riferibili ad ogni singola Provincia;

    le Province nell’espletamento dei propri compiti istituzionali, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 83/00, effettuano verifiche sulla situazione dei flussi di rifiuti provenienti da territori extraregione e/o destinati a territori extraregione, ai sensi degli artt. 11, 12, 15, 20, co. 1, lett. c) e 30 del DLgs. 22/97;

In riferimento all’applicazione della L.R. 146/98 e s.m.i.:

    la Regione Abruzzo ha in corso di elaborazione un testo unificato di riordino delle diverse disposizioni normative interessanti la problematica del tributo speciale (L.R. 146/98, L.R. 6/00, n. 83/00, n. 20/02, n. 20/04, n. 14/05);

    la base imponibile del tributo speciale, di cui all’art. 3, comma 24, della legge 28.12.1995, n. 249, è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti, determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri di carico e scarico, ai sensi dell’art. 12 del DLgs. 22/97 e s.m.i.;

                  l’applicazione del tributo per rifiuti di provenienza extraregionale, alla luce dei chiarimenti sopra esposti, è da riferirsi alla L.R. 146/98 e s.m.i. ed in particolare per l’anno 2004, vista la nota della Provincia di Chieti, prot. n. 2001 del 12.04.2005, è da riferirsi a quanto specificatamente disposto dall’art. 2, comma 2, lett. e), 1 e) della L.R. 20/02;

Di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.