IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
Ulteriori destinazioni del Fondo Unico delle Politiche della Pesca

1.   La Giunta regionale, con propria deliberazione, può destinare il Fondo per il Credito agevolato alle piccole e medie imprese del Settore Pesca ed Acquacoltura istituito a norma della L.R. 23.12.1997, n. 154 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito individuato come "Fondo"), oltre che alle forme di intervento contemplate dalla stessa legge che risultino tuttora compatibili con le Linee-Guida comunitarie in materia di Aiuti alla Pesca ed all'Acquacoltura , anche alle azioni selezionate ai fini della L.R. 22.8.2004, n. 22 concernente: Nuove disposizioni in materia di Politiche regionali di sostegno alla Pesca ed alla Acquacoltura, ad eccezione di quelle di cui all'art. 2 comma 1 lettere f) e g) della stessa legge.

2.   Nell'ambito del predetto Fondo è peraltro fatta salva la destinazione della somma di € 770.425,90 alla reintegrazione delle risorse originariamente stanziate per l'intervento straordinario a sostegno delle Imprese di pesca e dei Marittimi che esercitano il prelievo dei molluschi bivalvi, di cui all'art. 212 della L.R. 22.4.2004, n. 15.

3.   Le disposizioni dettate dai commi 1 e 2 trovano applicazione anche alle residue disponibilità finanziarie del Fondo scaturenti da risorse assegnate alla FIRA fino al 31.12.2004, che non siano state utilizzate alla stessa data per le finalità proprie della L.R. 154/1997.

Art. 2
Modalità di gestione

1.   L'eventuale erogazione di contributi a qualsiasi titolo attribuiti nell'ambito delle disposizioni dell'art. 1 è soggetta all'esperimento di preventive notifiche dei relativi regimi di Aiuto, ove dovute ai sensi della vigente normativa comunitaria sugli Aiuti alla Pesca ed all'Acquacoltura.

2.   Le modalità generali di gestione del Fondo sono definite in apposita Convenzione tra la competente Struttura amministrativa regionale e la Società Finanziaria Regionale FIRA S.p.a., nel rispetto dei criteri di trasparenza ed efficienza. La Convenzione potrà anche prevedere che la FIRA fornisca un supporto tecnico all'espletamento delle istruttorie e dell'attività amministrativo-contabile; gli oneri di gestione delle attività disciplinate dalla Convenzione non potranno comunque eccedere la quota del 2% del Fondo amministrato.

Art. 3
Norma finanziaria

1.   La presente legge è priva di oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 4
Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 23 Novembre 2005

OTTAVIANO DEL TURCO