IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di approvare, ai sensi degli artt. 27 e 28 del Decreto Legislativo 05.02.1997 n° 22 – Legge Regionale 28.04.2000 n° 83 - il progetto presentato dalla Comunità Montana Sirentina Zona “C”- Sede legale Via dell’Aia n° 69 – 67069 SECINARO (AQ), per la realizzazione e l’esercizio di un centro di stoccaggio provvisorio per la raccolta differenziata di rifiuti urbani, materiali ingombranti e rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione nel Comune di Castelvecchio Subequo (AQ), identificabile al N.C.T. dello stesso al foglio n° 1 particelle nn° 537 – 539 – 540, a servizio di 13 Comuni di seguito elencati: Acciano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Fagnano Alto, Fontecchio, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Molina Aterno, Ovindoli, Rocca di Mezzo, Rocca di Cambio, Secinaro, Tione degli Abruzzi, per una potenzialità totale di 317,5 mc, in conformità agli elaborati progettuali indicati in premessa e di seguito riportati:

 

Mese di Giugno Anno 2003

 

Tavola 1

Relazione tecnica integrativa;

Tavola 2

Relazione illustrativa dei benefici;

Tavola 3

Relazione economica e quadro economico;

Tavola 4

Elenco prezzi unitari;

Tavola 5

Computo metrico estimativo;

Tavola 6

Planimetria dell’oasi ecologica di Castelvecchio Subequo – Stato di fatto;

Tavola 7

Planimetria dell’oasi ecologica di Castelvecchio Subequo – Progetto;

Tavola 8

Nuova piattaforma per la raccolta differenziata;

Tavola 9

Piattaforma per ingombranti – Pianta e Sezione;

Tavola 10

Isola ecologica tipo;

Tavola 11

Piattaforma raccolta differenziata – Pianta - Sezioni

2)   di autorizzare la Comunità Montana a realizzare, ai sensi del predetto art. 27 del Decreto Legislativo 05.02.1997 n° 22, il progetto di cui al punto 1);

3)   di stabilire che l’autorizzazione alla realizzazione (art. 27 D.Lgs. n° 22/97) di un centro di stoccaggio provvisorio per la raccolta differenziata di rifiuti urbani, materiali ingombranti e rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione nel Comune di Castelvecchio Subequo (AQ) è concessa per un periodo pari ad anni due dalla data di notifica del presente provvedimento, salvo richiesta di proroga motivata, da inoltrare nei termini di legge alla Direzione Regionale Turismo Ambiente Energia, Servizio Gestione Rifiuti, Via Passolanciano, 75 - Pescara;

4)   di autorizzare la Comunità Montana in oggetto, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. n. 22/97, all’esercizio dell’impianto indicato al precedente punto 1) alle condizioni e prescrizioni riportate in premessa che qui di seguito si riepilogano:

-    della A.U.S.L. di Pescara n° 3080 del 16.02.2004:

-       Deve essere realizzato un servizio igienico dotato di approvvigionamento idrico e smaltimento acque reflue secondo norma di legge.

-             dell’A.R.T.A. – Agenzia regionale Tutela dell’Ambiente – Dipartimento Provinciale di L’Aquila prot. n° 3256 del 23.05.2005:

-    I rifiuti depositati nell’area adibita alla raccolta dei materiali inerti, dei metalli e rifiuti ingombranti, e dei materiali lignocellulosici dovranno essere tra loro separati da muretti di contenimento;

-       All’interno delle suddette aree dovranno essere realizzati dei pozzetti di raccolta delle acque che dovranno essere convogliate alla fossa a tenuta esistente prima dello smaltimento finale tramite ditte autorizzate;

-    I rifiuti ammessi presso il Centro di Stoccaggio provvisorio dovranno avere i seguenti codici CER:

 

20 02 01

Rifiuti biodegradabili;

15 01 01

Imballaggi in carta e cartone;

20 01 01

Carta e cartone;

15 01 07

Imballaggi in vetro;

20 01 02

Vetro;

15 01 02

Imballaggi in plastica;

20 01 39

Plastica;

15 01 04

Imballaggi metallici;

20 01 40

Metallo;

20 03 07

Rifiuti ingombranti;

17 09 04

Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03;

 

-             Dovranno essere rispettati i tempi di deposito previsti e riportati nella relazione tecnica integrativa della Comunità Montana Sirentina prot. N. 623 Pos. V/III/7 del 14/03/2005 ad eccezione dei rifiuti biodegradabili aventi codice CER 20 02 01 che dovranno essere avviati a smaltimento con cadenza trimestrale;

-    I rifiuti diversi da quelli stoccati nei cassoni scarrabili dovranno essere movimentati all’interno del centro con macchinari e attrezzature adeguate al fine di garantire condizioni igienicamente favorevoli agli operatori e il minimo impatto nell’ambiente circostante;

Per una potenzialità totale dell’impianto di mc 317,5;

5)   di stabilire che l’autorizzazione all’esercizio, di cui al precedente punto 4), è concessa per un periodo di anni cinque dalla data di avvio del centro di stoccaggio provvisorio per la raccolta differenziata di rifiuti urbani, materiali ingombranti e rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione nel Comune di Castelvecchio Subequo (AQ), comunicata in n. tre copie originali o in numero tre copie dichiarate conformi all’originale, nelle forme e nei modi previsti al comma 3, dell’art. 22, della L.R. 28.4.2000, n. 83, ed è prorogabile con le modalità previste dall’art. 24 comma 5 della predetta L.R. n. 83/00;

6)   di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

-    deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-    deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-    devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

-    devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

-    le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

-             nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

7)   di richiamare la Comunità Montana Sirentina – Zona “C” – Sede Legale Via dell’Aia n° 69 - 67029 Secinaro (AQ) – al rispetto di quanto di seguito elencato:

a)   agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n° 22/97, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di L’Aquila e all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L’Aquila, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

b)  dei divieti e prescrizioni contenute negli artt. 28 e 29 della L.R. 83/2000;

8)   di revocare, per le motivazioni indicate in premessa, l’autorizzazione concessa con D.G.R. n° 500 del 30.03.2000, rilasciata a favore della Comunità Montana Sirentina Zona “C” – Via dell’Aia n. 69 – Secinaro – L’Aquila , avente per oggetto “D.Lgs. n° 22/97 art. 27 - Autorizzazione regionale per la realizzazione di un centro per il trasferimento di rifiuti urbani nel Comune di Castelvecchio Subequo (AQ) nell’ambito del Consorzio Comprensoriale Smaltimento R.S.U. – CO.GE.SA. di Sulmona (AQ)”;

9)   di dare atto che il presente provvedimento e soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n° 22/97;

10) di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi non partecipanti alla Conferenza dei Servizi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine eventuali diritti di terzi;

11) di obbligare la Comunità Montana, beneficiaria della presente autorizzazione a produrre:

-    entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo, Ambiente Energia - Regione Abruzzo, una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni causati a terzi nella fase di costruzione dell’impianto, come stabilito nella Delibera di Giunta Regionale n° 1387 del 29.12.2004;

-    ai sensi delle D.G.R. n° 1198/10.12.2003 e n° 1387/20.12.2004, alla trasmissione, prima dell’avvio dell’esercizio dell’impianto, con la documentazione richiesta dall’art. 22 (realizzazione dell’impianto, esercizio provvisorio e collaudo funzionale) della Legge Regionale 28.04.2000, n° 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti), apposita “garanzia finanziaria” in duplice copia , conformi all’originale, a favore del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, a copertura di eventuali danni ambientali come stabilito nella Delibera di Giunta Regionale n° 1387 del 29.12.2004 (allegato A art. 2); detta “garanzia finanziaria” sarà controfirmata e restituita a codesta Comunità Montana previa verifica da parte di questo Servizio;

12) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Castelvecchio Subequo (AQ), all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di L’Aquila e all’Albo Nazionale imprese esercenti attività nel settore rifiuti presso la c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

13) di notificare ai sensi di legge, il presente provvedimento alla Comunità Montana Sirentina – Zona “C” – Sede Legale Via dell’Aia n. 69 - 67029 SECINARO (AQ);

14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini