GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 504 del 1° luglio 2003 con oggetto: “Livelli essenziali di assistenza. Ulteriori provvedimenti” e i successivi atti di modifica ed integrazione deliberazioni di Giunta Regionale n. 378 del 26 maggio 2004 e n. 1361 del 29 dicembre 2004;

Tenuto conto di quanto indicato dai Dirigenti regionali facenti parte del gruppo di lavoro interno, costituito dal Direttore regionale con determinazione DG/28 del 4 aprile 2005 per la verifica delle problematiche emerse in merito all’attività dei medici specialisti di branche a visita, come da nota al prot n. 23316 del 9 dicembre 2004 e dal Sindacato degli specialisti branche a visita di cui alla nota del 6 dicembre 2004 al prot. della Direzione Sanità n. 23315 del 9 dicembre 2004;

Viste:

-    la nota circolare prot. n. 1320/8/117 del 19 gennaio 2005 del Servizio Assistenza farmaceutica della Direzione Sanità recante: “Determinazione 29 ottobre 2004 “Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF” - Determinazione 23 dicembre 2004 “Modifica della determinazione AIFA del 29 ottobre 2004 concernente “Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF”, che si allega in copia al presente atto;

-    la nota prot. n. 19450/8/1849 del 2 agosto 2005 del Servizio Assistenza farmaceutica della Direzione Sanità concernente: “Determinazione 29 ottobre 2004 “Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF” e successive integrazioni e modificazioni - Rif. circolare prot. n. 1320/8/117 del 19 gennaio 2005”, che si allega in copia al presente atto;

Vista la relazione prodotta dal gruppo di lavoro summenzionato prot. n. 22119 del 9 settembre 2005, che si allega in copia conforme al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Vista la l.r. n. 77/1999 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto del parere espresso dal Direttore Regionale della Sanità in merito alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente trascritte ed approvate -

di disporre che:

1.   riguardo ai Livelli essenziali di assistenza (Lea), relativamente alla delibera di Giunta Regionale n. 504 del 1° luglio 2003, per “urgenze infettivo antalgiche erogabili quali prestazioni di pronto soccorso odontoiatrico presso Ospedale pubblico o privata accreditate” si intendano le “urgenze infettivo antalgiche erogabili quali prestazioni di pronto soccorso odontoiatrico presso Ospedale pubblico, erogatori pubblici ed erogatori privati accreditati”;

2.   in merito all’applicazione della determinazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco del 29 ottobre 2004, solo le Unità Operative di Oculistica operanti sia presso strutture pubbliche che private accreditate convenzionate e gli annessi ambulatori specialistici sono autorizzati ad effettuare prescrizioni di farmaci di cui alla “NOTA 78” secondo le limitazioni previste dalla suddetta nota ed a stilare il piano terapeutico richiesto, precisando che per “annessi ambulatori specialistici” si intendono anche gli ambulatori specialistici extraospedalieri dei Distretti Sanitari di Base nonché gli ambulatori dei cd. “Specialisti branche a visita” convenzionati con le Aziende USL.