GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 ad oggetto: “Misure per la lotta contro l’afta epizootica ed altre malattie apizootiche degli animali”;

Visto il D.M. 20 luglio 1989, n. 298 con il quale è stato emanato il Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218;

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute 11 maggio 2001, recante misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria con la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue);

Visto il Provvedimento del Ministero della Salute n. 608/BT/1241 dell’8.4.2001, con il quale è stata estesa la vaccinazione a tutto il territorio della Regione Abruzzo;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 281 del 24.4.2003 “Piano di emergenza per la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) nella Regione Abruzzo. Ordinanza Ministeriale 11 maggio 2001;

Visto il D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 225 “Attuazione della Direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo “Lingua Blu” degli ovini;

Considerato che le Aziende zootecniche della regione hanno subito perdite, a volte anche considerevoli, derivanti in modo diretto ed indiretto dalle campagne vaccinali eseguite in esecuzione dell’obbligo imposto dalle normative richiamate;

Vista la Legge Regionale 23 ottobre 2003, n. 15 recante “Interventi a sostegno delle Aziende Zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie”, la quale entrerà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.A. dell’avviso di esito positivo da parte della Commissione dell’Unione Europea, ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato e rilevato che le procedure per l’erogazione delle provvidenze stabilite dalla legge devono essere definite con atto a contenuto specifico da addottarsi dalla Giunta Regionale;

Preso atto che l’art. 7 della legge regionale in discorso, nel ripartire tra i nuovi capitoli di spesa 82409 e 102419, il fondo globale di € 500.000,00 per assicurare la realizzazione degli interventi di cui all’art. 2 della legge, demanda alla Direzione Sanità la gestione del fondo pari ad € 170.000,00 per le finalità di cui all’art. 2, lett. a) e c);

Accertato che la Direzione Sanità – Servizio Veterinario, con nota prot. n. 1389/15/SA7 del 27.1.2004, ha impartito apposite istruzioni ai Dirigenti dei Servizi Veterinari delle Aziende U.S.L. regionali per disciplinare l’invio della documentazione necessaria all’istruttoria delle istanze degli allevatori, ai fini dell’erogazione delle indennità previste dalla L.R. n. 15/2003;

Vista la nota del Ministero della Salute prot. n. DGVA.VIII/9682/P I.8d/18 del 2.4.2004 ad oggetto: “Blue Tongue. Ordinanza Interministeriale 2 aprile 2004”, con la quale viene trasmessa l’Ordinanza Interministeriale stessa;

Atteso che con tale provvedimento viene tra l’altro dettata la disciplina degli indennizzi per danni diretti ed indiretti derivanti dalla profilassi immunizzante;

Visto in particolare, l’art. 3 – comma 1° della Ordinanza Interministeriale in argomento che testualmente recita: “……..agli aventi diritto spettano gli indennizzi per eventuali aborti o mortalità determinati dalla profilassi immunizzante ……..” ;

Visto, altresì, il successivo secondo comma dello stesso articolo che stabilisce che gli indennizzi di cui al primo comma gravano sulla quota a destinazione vincolata del FSN, per la parte afferente alla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali, ai sensi della L. 218/88;

Vista la Legge Regionale 1 aprile 2004, n. 14, pubblicata sul B.U.R.A. n 12 del 14.4.2004, recante “Disposizioni urgenti in materia di zootecnia” ed accertato che la stessa è entrata in vigore il 15.4.2004;

Atteso che l’art. 3 della legge testualmente recita: “La Giunta regionale procede all’erogazione delle indennità previste dall’art. 2, comma 1°, lett. b) e c) della L.R. 23 ottobre 2003, n. 15 …….”

Vista la L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 recante: “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2005” (B.U.R.A. n. 3 Straordinario del 25.2.2005);

Vista la L.R. 8 febbraio 2005, n. 7 recante: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 - Bilancio Pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo” (B.U.R.A. n. 3 Straordinario del 25.2.2005);

Accertato che sul Cap. 82409 della parte Spesa del bilancio regionale di previsione 2005 risulta inscritta, per competenza, la somma di € 170.000,00 quale “Fondo per le emergenze zootecniche e sanitarie nella Regione Abruzzo – art. 2 lett. a) e c) della L.R. 23.10.2003, n. 15”;

Richiamata anche la Determinazione del Dirigente del Servizio Veterinario della G.R.A. n. DG/11/78 del 8.4.2005 con la quale, la somma di € 170.000,00, stabilita dall’art. 7 della L.R. n. 15/03 ed iscritta al bilancio regionale di previsione 2005, è stata formalmente impegnata, per le finalità in discorso, al Cap. 82409 del Bilancio Regionale di Previsione 2005;

Considerato che sono pervenute alla Direzione Sanità – Servizio Veterinario, alla data dell’8.9.2005, n. 436 istanze da parte delle Aziende bovine e ovi-caprine della regione, per il tramite dei Servizi Veterinari delle Aziende U.S.L. regionali e che le stesse, tendenti ad ottenere il rimborso dei danni previsti dall’art. 2, comma 1°, lett. c) della L.R. n. 15/03, sono state poste in istruttoria in stretto ordine cronologico di arrivo;

Viste le proprie precedenti deliberazioni n. 585 del 7.7.04, n. 773 e 774 del 6.9.04, n. 1148 del 22.11.04, n. 16 del 26.01.2005, n. 480 del 23.5.2005 e n. 604 del 12.7.2005 dalle quali risulta:

-    che sono state complessivamente poste in istruttoria dalla competente struttura della Giunta Regionale n. 419 istanze pervenute alla data del 7.6.2005;

-    che sono state complessivamente erogate le indennità in parola a n. 187 aziende bovine e ovi-caprine della regione le cui  istanze sono risultate complete e, quindi, idonee per essere poste in liquidazione;

Accertato che successivamente alla data del 7.6.2005 sono pervenute, sino all’8.9.2005, ulteriori n. 17 istanze, tutte poste in istruttoria dalla competente Struttura della Giunta Regionale;

Dato atto che le istanze di cui all’Allegato A) al presente provvedimento risultano complete e, quindi, idonee per essere poste anch’esse in liquidazione;

Accertata la legalità delle istanze stesse e dato atto che la documentazione a corredo è giacente presso gli Enti preposti, in relazione alla propria competenza istituzionale;

Ravvisata la necessità di procedere alla erogazione delle suesposte indennità, al fine di non compromettere ulteriormente l’attività delle Aziende bovine e ovi-caprine di che trattasi, dando atto che  con successive deliberazioni si procederà ad erogare gli indennizzi agli altri allevatori aventi diritto che avanzeranno apposita istanza, previa conclusione favorevole dell’istruttoria sulle stesse, da parte del competente Servizio della Direzione Sanità della G.R.A.;

Dato atto della regolarità tecnico – amministrativa nonché della legittimità della presente proposta di deliberazione, che è attestata dalla firma del Direttore Regionale;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa:

1)   di attestare che alle Aziende bovine e ovi-caprine meglio identificate nell’Allegato A) - compiegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale - spettano gli indennizzi stabiliti dall’art. 3 dell’Ordinanza Interministeriale 2 aprile 2004;

2)   di erogare alle singole Aziende bovine e ovi-caprine di cui allo stesso allegato A), quale indennizzo dovuto ai sensi dell’art. 2, comma 1°, lett. c) della L.R. 23 ottobre 2003, n. 15, per effetto dell’art. 3 della L.R. 1 aprile 2004, n. 14 e dell’Ordinanza Interministeriale 2 aprile 2004, le somme a fianco di ciascuna Azienda indicata;

3)   di dare atto che la spesa complessiva di cui al precedente punto 2), come risultante dall’allegato A) al presente provvedimento, pari ad € 23.336,59 graverà sul Cap. 82409 del bilancio regionale di previsione per il corrente esercizio finanziario, ove la stessa risulta impegnata con Determinazione DG/11/78 dell’8.4.2005;

4)   di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero della Salute ai fini del rimborso della somma di cui al punto 3), ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2°, dell’Ordinanza Interministeriale 2 aprile 2004, con riserva di trasmettere i successivi provvedimenti di erogazione degli indennizzi in argomento al fine degli ulteriori relativi rimborsi;

5)   di demandare al Dirigente del Servizio Veterinario della G.R.A. gli adempimenti successivi al presente provvedimento.