IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 avente ad oggetto: “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato il contenuto del comma 7 dell’art. 28 del D.Lgs 22/97, secondo il quale gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati, in via definitiva dalla Regione ove l’interessato ha la sede legale;

Visto il Decreto Ministeriale 28 Aprile 1998, n. 406 “Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell’Unione Europea, avente ad oggetto la disciplina dell’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

Visto il D.Lgs 13.01.2003 n. 36, avente per oggetto “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE  relativa alle discariche di rifiuti”;

Vista la Legge Regionale 28.04.2000 n. 83 avente per oggetto “Testo Unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti” art. 24;

Vista la D.G.R. 10.12.03 n. 1198 avente per oggetto “L.R. 28.04.2000 n. 83 art. 20 – Disposizioni concernenti la costituzione delle garanzie finanziarie da parte dei soggetti intestatari di autorizzazioni regionali, ai sensi del D.Lgs n. 22/97, artt. 27 e 28, del D.Lgs n. 99/92, del D.Lgs n. 36/03 e della L. n. 372/99 per la realizzazione e l’esercizio di  impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, pubblicata sul B.U.R.A. n. 7 del 25/02/04;

Vista la D.G.R.  29/12/04 n. 1387 avente per oggetto “Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 27, 28 e 46 del D.Lgs n. 22/97, del D.Lgs n. 36/03 e della L.R. n. 83/00, art. 25, pubblicata sul B.U.R.A. n. 13 del 09/03/05;

Vista la nota del Consorzio Comprensoriale del Chietino del 02/05/05, prot. n. 193, con la quale si richiede l’autorizzazione ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs n. 22/97 all’esercizio di un impianto  mobile di trattamento per rifiuti urbani da posizionare all’interno dell’area di contrada Colle San Donato Colle Vaccaro del Comune di Fara Filiorum Petri (CH);

Vista la nota del Servizio Gestione Rifiuti prot. n. 4533 del 10/05/05  con la quale si richiede all’ARTA – Dipartimento Provinciale di Chieti – il parere tecnico di competenza;

Considerato che l’ARTA, Dipartimento Provinciale di Chieti, con nota prot. n. 2573 del 17/06/05 comunicava che per l’espressione del parere di competenza la richiesta di autorizzazione all’esercizio di un impianto mobile doveva essere integrata con la necessaria documentazione tecnica che definisca le caratteristiche tecniche, la dislocazione, con le relative planimetrie, e le modalità di gestione dello stesso;

Vista la nota del Servizio Gestione Rifiuti  prot. n. 5986 del 12/07/05 con la quale si richiede la predetta documentazione indicata dall’ARTA al Consorzio Comprensoriale del Chietino per lo smaltimento r.s.u.;

Vista la nota del Consorzio Comprensoriale del Chietino del 12/08/05, prot. n. 360, con la quale si trasmette la relazione tecnica, ad integrazione della richiesta di autorizzazione del 02/05/05;

Visto il parere favorevole espresso dall’ARTA, Dipartimento Provinciale di Chieti, con nota del 30/09/05, prot. n. 4556, e acquisito al Servizio Gestione Rifiuti in data 04/10/05, prot. n. 8974, qui di seguito riportato:

Il Consorzio Comprensoriale smaltimento rifiuti R.S.U. del Chietino ha prodotto in data 16/08/05, prot. n. 3747, la Relazione Tecnica integrativa alla richiesta di autorizzazione per l’impianto mobile di trattamento meccanico dei rifiuti a servizio della discarica consortile sita nel Comune di Fara Filiorum Petri. Fermo restando che la frazione organica separata dall’impianto mobile dovrebbe essere assoggettata al successivo processo di igienizzazione e stabilizzazione prima dello smaltimento in discarica e preso atto che, con la DF3/82 del 05/08/05, il Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo ha determinato che “ limitatamente alle operazioni di biostabilizzazione della frazione organica prima del conferimento in discarica con esclusione quindi di qualsiasi utilizzo della stessa, si possa procedere ad una sospensione di tale obbligo”, si ritiene la Relazione Tecnica integrativa esaustiva e pertanto, si esprime parere positivo alla richiesta avanzata dal Consorzio.

Si precisa inoltre che nella comunicazione di inizio attività dovrà essere esplicitato:

I.                  l’organigramma del personale adibito all’esercizio dell’impianto con individuazione del Direttore Tecnico Responsabile qualora lo stesso non coincida con quello della discarica;

II.  la descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività per la quale viene presentata la comunicazione stessa;

III. la data di inizio e la durata della campagna di attività;

IV. i dati specifici inerenti l’attività (criteri di verifica di compatibilità tra rifiuti ed impianto, rifiuti risultanti e loro destinazione, la caratterizzazione merceologica);

V.  le modalità di esercizio (verifiche ed analisi di controllo, registrazione dei dati relativi all’attività stessa);

VI. la dichiarazione che il responsabile tecnico coincide con quello che risulta dall’iscrizione Albo Nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti.

Atteso che l’autorizzazione all’esercizio degli impianti mobili ha validità sull’intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 7 dell’art. 28 del D.Lgs 05.02.97 n. 22;

Rilevato altresì che per lo svolgimento delle singole campagne di attività dell’impianto, dovranno essere adempiute tutte le condizioni previste dal medesimo comma 7 dell’art. 28 del D.Lgs n. 22/97;

Evidenziato che è fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;

Rilevato altresì che il presente provvedimento, configura, per espressa disposizione di legge, comma 7 dell’art. 28 del D.Lgs 22/97, come un’autorizzazione all’esercizio e, pertanto, non deve essere considerata né come un’approvazione progettuale, né come un’omologazione dell’impianto mobile;

Rilevato che, sempre in relazione alle singole campagne di attività, è fatto, inoltre, salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza del lavoro;

Visto il D.L. 30.06.05, n. 115 convertito in L. 07/08/05, n. 168  recante “Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della Pubblica Amministrazione, che all’art. 11 dispone che la scadenza precedentemente fissata al 16.07.05 dall’art. 17, co. 1, 2 e 6, lett. a) del D.Lgs n. 36/03, viene procrastinata al 31.12.05;

Vista la Legge Regionale 14/09/99, n. 77 contenente: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

1)   di autorizzare, ai sensi dell’art. 28 comma 7 del D.Lgs 05.02.97 n. 22 il Consorzio Comprensoriale Smaltimento r.s.u. del Chietino all’esercizio di un impianto mobile, per il trattamento dei rifiuti solidi urbani, di cui ai codici CER ammissibili all’impianto riconducibili alla autorizzazione n. DF3/90 del 15/09/04, concernente l’esercizio della discarica consortile ubicata in località Contrada Colle S. Donato Colle Vaccaro del Comune di Fara Filiorum Petri (CH), nei limiti del D.M. 13/03/03 e nei limiti temporali previsti dalla L. n. 168 del 17/08/05, a condizione che siano rispettate le osservazioni e/o prescrizioni dettate nel parere tecnico dell’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti , di cui alla nota prot. n. 4556  del 30/09/05, citate in premessa che qui si abbiano integralmente riportate e trascritte;

2)   di stabilire che, l’autorizzazione all’esercizio di cui al punto 1) è concessa per un periodo di cinque anni dalla data di notifica del presente provvedimento, ed è rinnovabile con le modalità previste all’art. 24 comma 5 della L.R. 28.04.2000 n. 83;

3)   di stabilire che vengano comunicati al Servizio Gestione Rifiuti,  per quanto concerne le singole campagne di attività, i periodi di permanenza dell’impianto mobile sui siti prescelti nel termine di 60 gg. antecedenti l’inizio delle attività di trattamento dei rifiuti;

4)   di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni :

a)   deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b)  deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria e dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c)   devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

d)  le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste;

e)             dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazioni; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

f)   deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;

5)   di prescrivere che nell’ impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

6)   di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

7)   di richiamare il Consorzio autorizzato:

-    agli obblighi previsti dagli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 22/97;

-             all’acquisizione di eventuali altri pareri e autorizzazioni che si rendessero necessari per l’esercizio dell’attività di recupero dei rifiuti, nonché di comunicare l’inizio della singola campagna di recupero di rifiuti alla Provincia ed al Comune nel cui territorio si intende iniziare la campagna di attività suddetta;

-    agli obblighi, condizioni e prescrizioni derivanti dall’applicazione del D.Lgs n. 36/03 così come modificato dal D.L n. 115/05;

-    agli obblighi fissati agli artt.li 28 e 29 della L.R. n. 83/00;

8)   di obbligare il Consorzio  ai sensi delle D.G.R. n. 1198/10.12.03 e  n. 1387/20.12.04, alla trasmissione, prima dell’avvio dell’esercizio dell’ impianto, con la documentazione richiesta dall’art. 22 (realizzazione dell’impianto, esercizio provvisorio e collaudo funzionale) della L.R.  28.04.2000 n. 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti), apposita garanzia finanziaria in duplice copia, conformi all’originale, a favore del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, a copertura di eventuali danni ambientali come stabilito nella D.G.R. n. 1387 del 29/12/04 (Allegato A art.2); detta garanzia finanziaria sarà controfirmata e restituita a codesta Società, previa verifica da parte di questo Servizio;

9)   di obbligare, altresì, il Consorzio Comprensoriale Smaltimento r.s.u. del Chietino all’iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti ai sensi del D.M. n. 406 del 28/04/98 art. 8, comma 1, lettera g);

10) di stabilire che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 comma 4 del D.Lvo 22/97;

11) di trasmettere copia del presente provvedimento, all’Amministrazione Comunale di Fara Filiorum Petri (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara, all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti e all’Albo Nazionale Imprese esercenti Attività nel settore dei rifiuti c/o la Camera di Commercio di L’Aquila;

12) di trasmettere altresì copia dello stesso alle altre Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;

13) di notificare, ai sensi di legge, copia del provvedimento al Consorzio Comprensoriale del Chietino per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani -Viale Europa n.1- 66010 Fara Filiorum Petri (CH);

14) di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini