IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

La ditta CAVE S.A.S. di Procacci Mario & C. di nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in Via Pascoli - 64020 -Castellalto (TE), è autorizzata alla coltivazione della cava di ghiaia sita in località "Silvetta" del Comune di Notaresco (TE) individuata in Catasto al foglio 36 particella n. 124 alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

La ditta deve osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Dirigente del Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie. La ditta, inoltre deve sottoscrivere la Convenzione di cui all’art. 132 della L.R 06/2005 entro i termini previsti dalla stessa. Qualora entro i termini suddetti non pervenga al predetto Servizio la Convenzione prevista, il presente provvedimento è sospeso. 

Art. 2

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell'area assegnata.

Art. 3

L'autorizzazione sarà valida per anni 2 (due) dalla data di notifica del provvedimento e  l'attività estrattiva deve essere intrapresa entro 90 giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino a ulteriori novanta giorni di proroga. La denuncia di inizio lavori e di idonea documentazione, attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96, deve essere presentata, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie.

Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio, il presente provvedimento si intende decaduto.

Art. 4

Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 106.000,00 (centoseimila/00) è stato effettuato con atto di fidejussione n. 1108/05 emesso in data 10/10/2005 dalla società ETRURIA - SOCIETA DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA  – con sede in Roma Via Del Giuba n. 4 - 00199 - ROMA

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

-    il ripristino ambientale deve essere effettuato contestualmente alla coltivazione della cava;;

-    il materiale utilizzato per il ritombamento non deve essere ricompresso nell’elenco allegato al D.gs. 22/97;

-    la garanzia fidejussoria deve essere pari a  euro 106.000,00 (centoseimila);

-    la durata della coltivazione è di 2 (due) anni.

Art. 7

La ditta ha l'obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 14.712 e complessivamente di mc. 29.425 per l'intera durata dell'attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla  Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l'utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

a)n. 21 escavatore; b)n. 1 ruspa ; c) 1 camion.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l'escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Dirigente del Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie, allegato "E" art. 6 L.R. 67/87.

Art. 11

Il presente Provvedimento dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta