LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni e per tutto quanto espresso in narrativa:

1.   Di approvare il Programma predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “P.A.R.I. – Programma d’azione per il Re-Impiego di lavoratori svantaggiati”, così come rielaborato in sede regionale, contemplato dall’Allegato “C”, destinato ai lavoratori nello stesso indicati, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.   Di prorogare per il semestre dal 01.11.2005 al 30.04.06 le attività socialmente utili, in favore delle categorie di lavoratori contemplate dalla D.G.R n. 730/05,  alle medesime condizioni ivi previste, fermo restando che per le stesse saranno poste in essere tutte le azioni del Programma P.A.R.I. dirette a favorirne il  reingresso nel mondo del lavoro;

3.   Di dare atto che il relativo onere finanziario trova adeguata copertura nelle risorse del Fondo per l’Occupazione trasferite alla Regione dal Ministero del Lavoro e P.S. a seguito delle convenzioni sottoscritte, a decorrere dall’anno 2000, di cui €. 194.276,20= (centonovantaquattromiladuecentosettantasei/venti) già impegnate sul cap. 22441/2003 del bilancio regionale, con Determinazione Dirigenziale n. DL9/893 del 15.12.2003, registrata dal Servizio Ragioneria al n. 947/03; €. 95.717,60= (novantacinquemilasettecentodiciassette/sessanta) già impegnate sul cap. 21635/04 con Determinazione Dirigenziale n. DL9/602 del 25.11.04, registrata dal competente Servizio Ragioneria al n. 4035/04 e per la restante cifra sulle risorse iscritte sul cap. 21635 del bilancio di previsione regionale relativo all’esercizio finanziario corrente;

4.   Di confermare, per tale semestre di proroga, sia il cofinanziamento da parte degli enti utilizzatori della quota di assegno A.S.U., sia i contributi finanziari regionali destinati con D.G.R. n. 956/04,  e, successive modificazioni ed integrazioni, ad incentivare la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori, procrastinando, quindi, dal 31.12.2005 al 31.07.2006, il termine ultimo per poter presentare le relative istanze di concessione alla competente Direzione Regionale, secondo le modalità attualmente in vigore;

5.   Che per detto semestre, gli enti utilizzatori dei lavoratori contemplati dalla D.G.R. 956/04 e successive modificazioni ed integrazioni, nel caso in cui non provvedano a stabilizzare gli stessi entro la data del 30.04.06, dovranno restituire alla Regione la quota dell’assegno A.S.U. posta a loro carico nella misura attualmente in vigore;

6.   Di delegare la competente Direzione Regionale alla stipula delle convenzioni da sottoscrivere con l’I.N.P.S. Regionale de L’Aquila;

7.   Di dare atto che per i lavoratori fuoriusciti dalla lista di mobilità, quantificati in n. 240 e 530,   dovranno essere emanati  appositi bandi;

8.   Di rinviare a successivo provvedimento della Giunta Regionale l’individuazione dei criteri di priorità da riferire ai lavoratori di cui al precedente punto 7) del presente atto;

9.   Che la distribuzione tra le quattro Province sia delle suddette 240 unità, che delle 530, fuoriuscite dalla lista di mobilità, dovrà avvenire secondo la  percentuale indicata nell’Allegato “D”;

10. Che i 240 lavoratori fuoriusciti dalla lista di mobilità dovranno essere individuati tra coloro che, già iscritti nella lista di mobilità a norma delle leggi 23.07.91, n. 223 e 19.07.93, n. 236 siano fuoriusciti dalla lista di mobilità, per decorrenza del termine di iscrizione, nel corso dell’anno 2004 e siano disponibili al reinserimento nel mercato del lavoro;

11. Che i 530 lavoratori fuoriusciti dalla lista di mobilità dovranno essere individuati  tra i lavoratori che,  già iscritti nella lista di mobilità a norma delle leggi 23.07.91, n. 223 e 19.07.93, n. 236, siano fuoriusciti dalla stessa, per decorrenza del termine di iscrizione, nel corso dell’ anno 2003, purchè non abbiano già partecipato al Programma Sperimentale contemplato dalla D.G.R. n. 498/03, nel corso dell’anno 2004, nonchè nel periodo compreso tra il mese  di gennaio 2005 e la data di emanazione del bando relativo al presente provvedimento, sempre che siano disponibili al reinserimento nel mercato del lavoro;

12. Di dare atto che le Amministrazioni Provinciali potranno destinare proprie risorse finanziarie all’integrazione del sussidio speciale di €. 450,00= (quattrocentocinquanta/00) mensili, destinato nel Programma ai n. 337 lavoratori non percettori di indennità o sussidio legato allo stato di disoccupazione.

Segue allegato