LA GIUNTA
REGIONALE
Omissis
A voti unanimi espressi
nelle forme di legge,
DELIBERA
per le motivazioni e per
tutto quanto espresso in narrativa:
1. Di approvare il Programma predisposto dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “P.A.R.I. – Programma d’azione
per il Re-Impiego di lavoratori svantaggiati”, così come rielaborato in sede
regionale, contemplato dall’Allegato “C”,
destinato ai lavoratori nello stesso indicati, costituente parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. Di prorogare per il semestre dal 01.11.2005
al 30.04.06 le attività socialmente utili, in favore delle categorie di
lavoratori contemplate dalla D.G.R n. 730/05,
alle medesime condizioni ivi previste, fermo restando che per le stesse
saranno poste in essere tutte le azioni del Programma P.A.R.I. dirette a
favorirne il reingresso nel mondo del
lavoro;
3. Di dare atto che il relativo onere
finanziario trova adeguata copertura nelle risorse del Fondo per l’Occupazione
trasferite alla Regione dal Ministero del Lavoro e P.S. a seguito delle
convenzioni sottoscritte, a decorrere dall’anno 2000, di cui €. 194.276,20=
(centonovantaquattromiladuecentosettantasei/venti) già impegnate sul cap.
22441/2003 del bilancio regionale, con Determinazione Dirigenziale n. DL9/893
del 15.12.2003, registrata dal Servizio Ragioneria al n. 947/03; €. 95.717,60=
(novantacinquemilasettecentodiciassette/sessanta) già impegnate sul cap.
21635/04 con Determinazione Dirigenziale n. DL9/602 del 25.11.04, registrata
dal competente Servizio Ragioneria al n. 4035/04 e per la restante cifra sulle
risorse iscritte sul cap. 21635 del bilancio di previsione regionale relativo
all’esercizio finanziario corrente;
4. Di confermare, per tale semestre di proroga,
sia il cofinanziamento da parte degli enti utilizzatori della quota di assegno
A.S.U., sia i contributi finanziari regionali destinati con D.G.R. n.
956/04, e, successive modificazioni ed
integrazioni, ad incentivare la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori,
procrastinando, quindi, dal 31.12.2005 al 31.07.2006, il termine ultimo per
poter presentare le relative istanze di concessione alla competente Direzione
Regionale, secondo le modalità attualmente in vigore;
5. Che per detto semestre, gli enti utilizzatori
dei lavoratori contemplati dalla D.G.R. 956/04 e successive modificazioni ed
integrazioni, nel caso in cui non provvedano a stabilizzare gli stessi entro la
data del 30.04.06, dovranno restituire alla Regione la quota dell’assegno
A.S.U. posta a loro carico nella misura attualmente in vigore;
6. Di delegare la competente Direzione Regionale
alla stipula delle convenzioni da sottoscrivere con l’I.N.P.S. Regionale de
L’Aquila;
7. Di dare atto che per i lavoratori fuoriusciti
dalla lista di mobilità, quantificati in n. 240 e 530, dovranno essere emanati appositi bandi;
8. Di rinviare a successivo provvedimento della
Giunta Regionale l’individuazione dei criteri di priorità da riferire ai
lavoratori di cui al precedente punto 7) del presente atto;
9. Che la distribuzione tra le quattro Province
sia delle suddette 240 unità, che delle 530, fuoriuscite dalla lista di
mobilità, dovrà avvenire secondo la
percentuale indicata nell’Allegato
“D”;
10. Che i 240 lavoratori fuoriusciti dalla lista di
mobilità dovranno essere individuati tra coloro che, già iscritti nella lista
di mobilità a norma delle leggi 23.07.91, n. 223 e 19.07.93, n. 236 siano
fuoriusciti dalla lista di mobilità, per decorrenza del termine di iscrizione,
nel corso dell’anno 2004 e siano disponibili al reinserimento nel mercato del lavoro;
11. Che i 530 lavoratori fuoriusciti dalla lista di
mobilità dovranno essere individuati
tra i lavoratori che, già
iscritti nella lista di mobilità a norma delle leggi 23.07.91, n. 223 e
19.07.93, n. 236, siano fuoriusciti dalla stessa, per decorrenza del termine di
iscrizione, nel corso dell’ anno 2003,
purchè non abbiano già partecipato al Programma Sperimentale contemplato dalla
D.G.R. n. 498/03, nel corso dell’anno
2004, nonchè nel periodo compreso
tra il mese di gennaio 2005 e la data
di emanazione del bando relativo al
presente provvedimento, sempre che siano disponibili al reinserimento nel
mercato del lavoro;
12. Di dare atto che le Amministrazioni Provinciali
potranno destinare proprie risorse finanziarie all’integrazione del sussidio speciale
di €. 450,00= (quattrocentocinquanta/00) mensili, destinato nel Programma ai n.
337 lavoratori non percettori di indennità o sussidio legato allo stato di
disoccupazione.
Segue allegato