Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale
a norma dell’art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956

Ricorso n. 84 depositato il 18 ottobre 2005

del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è per legge domiciliato

CONTRO

la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t.

per la dichiarazione di illegittimità costituzionale

della Legge Regionale Abruzzo n. 27 del 12.8.2005 pubblicata sul B.U.R. n. 44 del 31.08.2005 (art. 1 E 2) in base alla deliberazione 29.9.2005 del Consiglio dei Ministri che unitamente al presente ricorso verrà depositata.

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La legge regionale del 12.8.2005 della regione Abruzzo recante “Nuove norme sulle competenze degli organi di direzione politica” discostandosi profondamente dalla disciplina statale in materia (L. 145/2002) presenta alcuni profili di illegittimità costituzionale contenuti negli articoli 1 e 2 della legge, in particolare rispetto ai principi di ragionevolezza (art. 3 Cost) e di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (Art. 97 Cost.) oltre che la lesione delle competenze statali di cui all’art. 117 comma 2, lett. G) e 1) Cost.

1)                  Preliminarmente si osserva che è prevista la “decadenza automatica” all’atto dell’insediamento del nuovo consiglio regionale di tutte le nomine degli organi di vertice degli enti regionali in qualunque momento conferite dagli organi di direzione politica della regione.

2)   In particolare l’art. 1 comma 1 della legge impugnata che prevede la decadenza automatica, prescindendo da qualsiasi valutazione tecnica circa la professionalità e le competenze delle persone precedentemente nominate e/o incaricate, contrasta con i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). Ciò, in mancanza di soluzioni alternative (salvo l’eventuale conferma delle nomine nei 45 gg. successivi alla decadenza) contenute invece nella legge statale n. 145/2002 che possono comunque garantire il rapporto di lavoro del dirigente e senza la possibilità di individuare una esplicita o implicita ragione per dettare tale decadenza.

Inoltre, il medesimo articolo 1, comma 2, prevede che le nomine di vertice delle società controllate e partecipate dalla regione abbiano una durata pari a quella della legislatura regionale.

Ciò succede la competenza regionale in quanto va a confliggere l’art. 2383 comma 2, del Codice civile, che determina invece la durata nominale massima della carica di Amministratore e di componente dei Consiglio sindacale delle S.p.A., in tre anni, invadendo la materia “dell’ordinamento civile” di cui all’art. 117, comma 2, lettera I della Costituzione).

Inoltre l’art. 2 prevede la retroattività di tali disposizioni, disponendo la decadenza automatica delle nomine già effettuate, a decorrere dal momento dell’entrata in vigore della legge stessa. Tale previsione viola il principio di affidamento e il diritto all’ufficio, di cui agli artt. 2 e 51 Cost., in quanto determina la risoluzione di rapporti instaurati in un regime di conferimento delle cariche che ancora non prevedeva la fiduciarietà delle stesse, e per delle quali dovrebbe pertanto richiedersi la valutazione negativa circa i risultati conseguiti e l’attività svolta dai soggetti di cui si determina la decadenza.

Si sottolinea, inoltre, che le disposizioni in oggetto si differenziano dall’analoga norma prevista dall’art. 6 della legge statale n. 145/2002 (c.d. legge Frattini), la quale, pur contemplando la possibilità di revocare le nomine già conferite, prevede un ambito di applicazione ben più ristretto, in quanto fa riferimento esclusivamente a quelle nomine che, assegnate nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura, sono legate fiduciariamente ai Governi il cui mandato e la cui rappresentatività politica sono da considerarsi a termine. Ciò rende ragionevole la considerazione dell’inadeguatezza dei soggetti nominati a rispettare il nuovo indirizzo politico.

La legge regionale in esame, invece, non prevedendo alcun termine a partire dal quale trovi operatività la decadenza delle cariche, prescinde da qualsiasi ragionevole motivazione che consente di derogare al principio generale secondo cui la cessazione delle stesse deve legarsi a valutazioni negative circa l’operato dei soggetti interessati. Si ravvisa, in tal senso, la lesione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost.

Si chiede che voglia codesta Corte Ecc.ma dichiarare la illegittimità costituzionale degli artt. 1 commi 1 e 2 e art. 2 della legge della Regione Abruzzo n. 27 del 12.8.2005.

Saranno depositati 1) estratto della delibera del Consiglio dei Ministri 29.9.2005 2) rapporto del Dip.to Affari Regionali.

Roma, 3 ottobre 2005

AVVOCATO DELLO STATO

Aldo Linguiti