IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di RETTIFICARE la Determinazione n. DF3/32 del 25/03/2005 per le motivazioni riportate in premessa, sostituendo il testo del relativo punto 4) con la seguente formulazione:

-•   di autorizzare la Ditta in oggetto, all’esercizio l’impianto di cui sopra ai sensi degli art. 28 (autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero) e art. 29 (autorizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione) del D.Lgs. n.22/97 e art. 26 (impianti di sperimentazione e ricerca) della L.R. n. 83/2000, rispettando le prescrizioni dettate, con nota n. 966 del 22.02.2005, dall’A.R.T.A. [Dipartimento Provinciale dell’Aquila], di seguito elencate:

1.   il CDR prodotto dovrà rispettare le caratteristiche specificate nell’allegato 2 al D.M. 5 febbraio 1998;

2.   il CDR prodotto dovrà avere come destinazione finale lo smaltimento in discariche autorizzate, facendo salvi i criteri di ammissibilità previsti dal Decreto del Ministero dell’Ambiente 13.03.2003, n. 67;

3.       come dichiarato nella relazione tecnica riferita alla nota prot. n. 7811 del 20/12/2004 e nell’ultima documentazione integrativa, il CDR, in condizioni di regime, dovrà essere stoccato in un cassone metallico atto a contenere almeno 8000 Kg. di prodotto (produttività di una settimana di lavorazione) e successivamente avviato a smaltimento; nella fase di avvio dell’impianto la ditta dovrà garantire il corretto stoccaggio del CDR prima dello smaltimento, per tutto il tempo che sarà necessario alla caratterizzazione analitica del prodotto (un mese circa);

4.       l’acqua di condensazione proveniente dal processo di liofilizzazione del rifiuto dovrà essere smaltita presso Ditte autorizzate;

5.   le acque eventualmente contaminate ai rifiuti o da sversamenti accidentali raccolte attraverso le griglie posizionate all’interno del capannone (vedi documentazione fotografica) potranno essere scaricate in fognatura nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lvo. 152/99; nel caso si superamento dei sopracitati limiti, le stesse dovranno essere smaltite presso Ditte autorizzate o trattate opportunamente prima dello scarico.

2)   di CONFERMARE integralmente quanto altro contenuto nella citata Determinazione n. DF3/32 del 25/03/2005;

3)   DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Amministrazione Provinciale dell’Aquila, all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale dell’Aquila, al Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Ecologici Ambientali (CO.GE.SA. – Sulmona), e all’Albo Nazionale Imprese Esercenti Attività nel Settore Rifiuti presso la c/o Camera di Commercio di L’Aquila;

4)   DI NOTIFICARE, ai sensi di Legge, il presente provvedimento alla Ditta Wis Technologies S.r.l. [Piazza Duca D’Aosta n. 10 - 20124 Milano];

5)   DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 comma 4 del D.Lvo 22/97.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini