IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 avente ad oggetto: “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive modifiche ed integrazioni;
Richiamato il contenuto del comma 7 dell’art. 28 del D.Lgs 22/97, secondo il quale gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati, in via definitiva dalla Regione ove l’interessato ha la sede legale;
Visto il Decreto Ministeriale 28 Aprile 1998, n. 406 “Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell’Unione Europea, avente ad oggetto la disciplina dell’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
Visto il D.Lgs 13.01.2003 n. 36, avente per oggetto “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
Vista la Legge Regionale 28.04.2000 n. 83 avente per oggetto “Testo Unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti” art. 24;
Vista la D.G.R. 10.12.03 n. 1198 avente per oggetto “L.R. 28.04.2000 n. 83 art. 20 – Disposizioni concernenti la costituzione delle garanzie finanziarie da parte dei soggetti intestatari di autorizzazioni regionali, ai sensi del D.Lgs n. 22/97, artt. 27 e 28, del D.Lgs n. 99/92, del D.Lgs n. 36/03 e della L. n. 372/99 per la realizzazione e l’esercizio di impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, pubblicata sul B.U.R.A. n. 7 del 25/02/04;
Vista la D.G.R. 29/12/04 n. 1387 avente per oggetto “Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 27, 28 e 46 del D.Lgs n. 22/97, del D.Lgs n. 36/03 e della L.R. n. 83/00, art. 25, pubblicata sul B.U.R.A. n. 13 del 09/03/05;
Vista la domanda di autorizzazione di un impianto mobile per il trattamento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi inoltrata dalla Ditta C.D.G. Service S.r.l. con nota del 07/06/05;
Visti gli elaborati allegati alla domanda, che risultano così costituiti:
1) Relazione;
2) Tav. 1: Pianta e prospetto;
3) Tav. 2: Schema di processo;
Dato atto che il Servizio Gestione Rifiuti con nota prot. n. 5644 del 10/06/05 ha trasmesso all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Pescara la documentazione pervenuta dalla ditta C.D.G. Service S.r.l., per l’acquisizione del Parere tecnico di competenza ai sensi della L.R. 28.04.2000, n. 83;
Vista la nota della ditta C.D.G. Service S.r.l. prot. n. 439/05 del 29/07/05 con la quale comunica all’ARTA di aver riformulato la relazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione del 07/06/05;
Vista la nota prot. n. 4523 del 29/07/05 dell’ARTA, Dipartimento Provinciale di Pescara, con la quale si comunica la sospensione del procedimento relativo alla ditta C.D.G. Service S.r.l. in attesa di ricevere la nuova documentazione;
Vista la nota della Ditta C.D.G. Service S.r.l. prot. 441/05 del 29/07/05 con la quale la stessa trasmette al Servizio Gestione Rifiuti della Regione la nuova relazione tecnica rimodulata;
Dato atto che il Servizio Gestione Rifiuti con nota prot. n. 7344 del 06/09/05 ha trasmesso all’ARTA – Dipartimento Provinciale di Pescara la relazione tecnica rimodulata richiedendo di esprimere il proprio parere tecnico;
Visto il parere tecnico favorevole dell’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Pescara, espresso con nota prot. n. 5221 del 15/09/05 e acquisito al Servizio Gestione Rifiuti in data 21/09/05, prot. n. 8639, di cui si riportano qui di seguito alcuni passaggi per estratto:
Si esprime parere favorevole alla autorizzazione per la gestione dell’impianto mobile
di smaltimento o di recupero nelle caratteristiche riportate nella Relazione
tecnica rimodulata del 28/07/05 e dei documenti allegati, presentati dalla
società C.D.G. Service S.r.l. di Collecorvino (PE).
Risultando peraltro superflua la puntuale indicazione sui tipi di
trattamento e sui codici dei rifiuti da autorizzare, nel rimandare alle
autorità territorialmente competenti le dovute valutazioni in relazione alle
specifiche campagne di attività, si suggerisce che, ai sensi dell’art. 28,
comma 7, del D.Lgs 22/97, l’autorizzazione regionale possa prescrivere i
seguenti contenuti, non esaustivi, che la comunicazione alla regione nel cui
territorio si trova il sito dovrebbe riportare:
- il contratto stipulato con il titolare
dell’impianto industriale presso cui la società è chiamata ad intervenire;
- le caratteristiche dell’impianto
industriale in relazione ai rifiuti prodotti;
- le precauzioni da prendere in materia di
sicurezza ed igiene ambientale;
- le tipologie e i codici dei rifiuti da
trattare secondo la Direttiva Ministeriale 09/04/2002;
- che i rifiuti ed i relativi trattamenti non
siano comunque inclusi nei decreti ministeriali 05/02/1998 e 12/06/2002, n. 161
o in successivi decreti;
- che nel trattamento dei rifiuti, ancorchè
non inclusi nei sopra richiamati decreti 05/02/98 e 12/06/2002, n. 161, o
successivi, siano adottate le prescrizioni e le condizioni di cautela previste
in questi decreti, in particolare sulle prove di cessione e sul monitoraggio
degli aeriformi;
- i metodi di trattamento e di recupero dei
rifiuti che si intende adottare;
- le miscelazioni delle diverse categorie dei
rifiuti pericolosi e dei rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi che si
intende effettuare rendendo salva la salute umana e dell’ambiente ai sensi
dell’art. 2 del D.Lgs 22/1997;
- le forme (granuli, polvere, pellets,
blocchi, ecc.) dei materiali inertizzati ottenuti e la loro destinazione;
- che i risultati delle analisi e delle prove
di cessione effettuate sui materiali inertizzati ottenuti siano comunicati
tempestivamente alle autorità di controllo prima di una qualsiasi forma di
smaltimento e recupero;
- il luogo di smaltimento dei rifiuti
inertizzati non recuperabili e dei carboni attivi esauriti provenienti dai
filtri per il contenimento delle emissioni;
- che nell’eventuale conferimento in
discariche dei rifiuti inertizzati siano rispettate le condizioni e le
indicazioni contenute nei decreti D.Lgs 13/01/03, n. 36 e DM 03/08/05;
- la formazione e l’informazione che la
società intende o che ha già operato sul personale;
- che siano seguite le disposizioni regionali
e provinciali contenute nei relativi Piani di gestione dei rifiuti.
Inoltre si
ritiene che la gestione dell’impianto pilota per la verifica del migliore
trattamento possibile dei rifiuti in relazione alla specifica campagna di
attività debba essere preventivamente autorizzata.
Atteso che l’autorizzazione all’esercizio degli impianti mobili ha validità sull’intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 7 dell’art. 28 del D.Lgs 05.02.97 n. 22;
Rilevato altresì che per lo svolgimento delle singole campagne di attività dell’impianto, dovranno essere adempiute tutte le condizioni previste dal medesimo comma 7 dell’art. 28 del D.Lgs n. 22/97;
Evidenziato che è fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;
Rilevato altresì che il presente provvedimento, configura, per espressa disposizione di legge, comma 7 dell’art. 28 del D.Lgs 22/97, come un’autorizzazione all’esercizio e, pertanto, non deve essere considerata né come un’approvazione progettuale, né come un’omologazione dell’impianto mobile;
Rilevato che, sempre in relazione alle singole campagne di attività, è fatto, inoltre, salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza del lavoro;
Visto il D.L. 30.06.05, n. 115 convertito in L. 07/08/05, n. 168 recante “Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della Pubblica Amministrazione, che all’art. 11 dispone che la scadenza precedentemente fissata al 16.07.05 dall’art. 17, co. 1, 2 e 6, lett. a) del D.Lgs n. 36/03, viene procrastinata al 31.12.05;
Vista la Legge Regionale 14/09/99, n. 77 contenente: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;
dETERMINA
1) di autorizzare, ai sensi dell’art. 28 comma 7 del D.Lgs 05.02.97 n. 22 la ditta C.D.G. Service S.r.l. con sede in C.da Case Bruciate – Zona Industriale – Collecorvino (PE) all’esercizio di un impianto mobile, per il trattamento dei rifiuti di cui ai codici indicati nell’Allegato alla presente Determinazione quale parte integrante e sostanziale, a condizione che siano rispettate le osservazioni e/o prescrizioni dettate nel parere tecnico dell’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Pescara, di cui alla nota prot. n. 5221 del 15/09/05, citate in premessa che qui si abbiano integralmente riportate e trascritte;
2) di stabilire che, l’autorizzazione all’esercizio di cui al punto 1) è concessa per un periodo di cinque anni dalla data di notifica del presente provvedimento, ed è rinnovabile con le modalità previste all’art. 24 comma 5 della L.R. 28.04.2000 n. 83;
3) di stabilire che vengano comunicati al Servizio Gestione Rifiuti, per quanto concerne le singole campagne di attività, i periodi di permanenza dell’impianto mobile sui siti prescelti nel termine di 60 gg. antecedenti l’inizio delle attività di trattamento dei rifiuti;
4) di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni :
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria e dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
- le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste;
- dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazioni; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
- deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;
5) di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deveessere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
6) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
7) di richiamare la ditta autorizzata:
- agli obblighi previsti dagli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 22/97;
- all’acquisizione di eventuali altri pareri e autorizzazioni che si rendessero necessari per l’esercizio dell’attività di recupero dei rifiuti, nonché di comunicare l’inizio della singola campagna di recupero di rifiuti alla Provincia ed al Comune nel cui territorio si intende iniziare la campagna di attività suddetta;
- agli obblighi, condizioni e prescrizioni derivanti dall’applicazione del D.Lgs n. 36/03 così come modificato dal D.L n. 115/05;
- agli obblighi fissati agli artt.li 28 e 29 della L.R. n. 83/00;
8) di obbligare la ditta ai sensi delle D.G.R. n. 1198/10.12.03 e n. 1387/20.12.04, alla trasmissione, prima dell’avvio dell’esercizio dell’impianto, con la documentazione richiesta dall’art. 22 (realizzazione dell’impianto, esercizio provvisorio e collaudo funzionale) della L.R. 28.04.2000 n. 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti), apposita garanzia finanziaria in duplice copia, conformi all’originale, a favore del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, a copertura di eventuali danni ambientali come stabilito nella D.G.R. n. 1387 del 29/12/04 (Allegato A art. 2); detta garanzia finanziaria sarà controfirmata e restituita a codesta Società, previa verifica da parte di questo Servizio;
9) di obbligare, altresì, la ditta C.D.G. Service S.r.l. all’iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti ai sensi del D.M. n. 406 del 28/04/98 art. 8, comma 1, lettera g);
10) di stabilire che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 comma 4 del D.Lvo 22/97;
11) di trasmettere copia del presente provvedimento, all’Amministrazione Comunale di Collecorvino (PE), all’Amministrazione Provinciale di Pescara, all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara, all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Pescara e all’Albo Nazionale Imprese esercenti Attività nel settore dei rifiuti c/o la Camera di Commercio di L’Aquila;
12) di trasmettere altresì copia dello stesso alle altre Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;
13) di notificare, ai sensi di legge, copia del provvedimento alla ditta C.D.G. Service S.r.l. – C.da Case Bruciate – Zona industriale – 65010 Collecorvino (PE);
14) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, con esclusione dell’elenco dei codici dei rifiuti allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo
Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini