Il dirigente del servizio

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

La ditta TAVO CALCESTRUZZI SAS., nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in via Roma n. 14 - Comune di Loreto Aprutino (PE), è autorizzata alla coltivazione della cava di ARGILLA sita in località “Tavolaro” del Comune di Moscufo (PE) individuata in Catasto al foglio di mappa 11 particelle nn. 144-147(parte)-225 alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Dirigente del Servizio Attività Estrattive e Minerarie. La ditta, inoltre, deve sottoscrivere la Convenzione di cui all'art. 132 della L.R. 06/2005 entro i termini stabiliti dalla stessa. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la Convenzione prevista, il presente provvedimento è sospeso.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell'area assegnata.

Art. 3

L'autorizzazione è valida per anni 1 (uno) dalla data di notifica del presente provvedimento e l'attività estrattiva deve essere intrapresa entro novanta giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino a ulteriori novanta giorni di proroga. La denuncia di inizio lavori e di idonea documentazione, attestante l’avvenuto rispetto dell'art. 4 del D.Lgs. 624/96, deve essere presentata, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 128/59, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio il presente provvedimento si intende decaduto.

Art. 4

Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) è stato effettuato con polizza fidejussoria n. 064/00396646 emessa in data 16.05.2005 dalla SOCIETÀ ASSITALIA ASSICURAZIONI SPA. DI ROMA.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

-    I lavori di coltivazione devono procedere dall'alto verso il basso con il ripristino progressivo del profilo finale di abbandono;

-     Le scarpate finali devono essere adeguatamente rinverdite mediante la piantagione di essenze arboree autoctone;

-     Devono essere realizzate delle canalette di scolo sufficienti a garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche.

Art. 7

La ditta ha l'obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva.

Art. 8

La quantità complessiva estraibile è di mc. 22.165 per l'intera durata dell'attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d'Ufficio, mediante l'utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

a) n.1 escavatore; b) n.1 ruspa; c) vari autocarri.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l'escavazione, la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Dirigente del Servizio Attività Estrattive e Minerarie, allegato "E" art. 6 L.R. 67/87.

Art. 11

Il presente Provvedimento deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

Il dirigente del servizio

Ing. Ezio Faieta