IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art.
1
Modifiche alla L.R. 8 febbraio 2005, n. 6
1.
Alla "Tabella dei rifinanziamenti delle LL.RR.
- Allegato 1" di cui al 1° comma dell’art. 1 della L.R. 6/2005
concernente: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale
2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale
2005), i seguenti rifinanziamenti:
Legge regionale |
Oggetto |
Capitolo |
U.P.B. |
||
N. 15 |
Anno 2004 |
Art. 62 |
Contributo
per il completamento e il restauro degli immobili adibiti ad attività
ricreative e culturali |
152439 |
04.02.001 |
113 |
1998 |
|
Consorzio
istituto superiore Europeo per l’artigianato per il recupero dell’edilizia |
152435 |
03.02.005 |
-
sono sostituiti nei seguenti termini:
Legge regionale |
Oggetto |
Capitolo |
U.P.B. |
||
N. 33 |
Anno 2002 |
Art. |
Contributo
per il completamento e il restauro degli immobili adibiti ad attività
ricreative e culturali |
152439 |
04.02.001 |
113 |
1998 |
|
Consorzio
istituto superiore Europeo per l’artigianato per il recupero dell’edilizia |
151589 |
03.01.002 |
-
sono eliminati i seguenti rifinanziamenti:
Legge
regionale |
Oggetto |
Capitolo |
U.P.B. |
||
N. 15 |
Anno 2004 |
Art. 35 |
Iniziative in materia di Unione Europa |
61401 |
10.01.004 |
-
e sono aggiunti i seguenti rifinanziamenti:
Legge
regionale |
Oggetto |
Capitolo |
U.P.B. |
||
N. 15 |
Anno 2004 |
Art. 31bis |
Partecipazione della Regione Abruzzo e altri Enti
alla Fondazione "Casa di Dante" |
61672 |
10.01.004 |
7 |
2003 |
11 |
Contributi in favore dei Consorzi dei beni
culturali delle province di L’Aquila e Teramo |
61530 |
10.01.004 |
2.
Dopo l’art. 4 della L.R. 6/2005 è inserito il
seguente articolo:
«Art. 4 bis - Modifiche allegato 5 L.R. 6/2005
1. Alla Tabella
degli stanziamenti continuativi e del limite di impegno di cui all’Allegato 5
della L.R. 6/2005 l’importo dello stanziamento del Cap. 71525 - UPB 13.01.005
avente ad oggetto: Contributo al Consiglio Regionale dell’Unione Italiana
Ciechi per l’acquisto di apparecchi tiflotecnici ed elettronici, è
rideterminato in € 36.000,00.»
3.
L’art. 6 della L.R. 6/2005 così come modificato
dalla L.R. 23/2005 concernente: Modifiche alla L.R. 6/2005 recante:
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e
pluriennale 2005-2007 della regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005),
è abrogato e rivivono le disposizioni di cui agli allegati 5, 6 e 7 della L.R.
15/2004 concernente: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio
annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della regione Abruzzo (Legge finanziaria
regionale 2004).
4.
Dopo l’art. 6 della L.R. 6/2005 sono inseriti
i seguenti articoli:
«Art. 6 bis - Modifiche allegato 6 L.R. 6/2005
1.
Nell’allegato 6 della L.R. 6/2005 i seguenti
interventi:
Destinatario |
Comune |
Prov. |
Importo |
Associazione Sportiva
Boxe –Avezzano |
Avezzano |
AQ |
€ 5.000,00 |
Avezzano Boxe |
Avezzano |
AQ |
€ 4.000,00 |
sono sostituiti dal
seguente intervento:
Destinatario |
Comune |
Prov. |
Importo |
Associazione Sportiva
Boxe –Avezzano |
Avezzano |
AQ |
€ 9.000,00 |
Art. 6 ter - Modifiche allegato 6 L.R. 6/2005
1.
All’allegato 6 (L.R. 49/1999) della L.R. 6/2005, il
destinatario "Qui Roseto" di Roseto degli Abruzzi è sostituito con
"L.&V. Abruzzo Editoria 2000" di Roseto degli Abruzzi.
Art.
6 quater - Modifiche allegato 7 L.R. 6/2005
1.
Nell’allegato 7 della L.R. 6/2005 i seguenti
interventi:
Beneficiario |
Intervento
L.R. 56/2001 |
Comune |
Provincia |
Importo |
Comune
di Luco dei Marsi |
Per interventi archeologici |
AQ |
€ 10.000,00 |
|
Comune
di Magliano dei Marsi |
Opere pavimentazione e individuazione
preesistenze Piazza Civitello |
Magliano
dei Marsi |
AQ |
€ 50.000,00 |
Parrocchia S. Maria in
Monte Santo e Sant'Angelo in Ripe |
Consolidamento Chiesa S. Francesco di Paola – S.
Pasquale Baylon |
Civitella
del Tronto |
TE |
€ 235.000,00 |
sono
sostituiti nei seguenti termini:
Beneficiario |
Intervento L.R. 56/2001 |
Comune |
Provincia |
Importo |
Comune
di Luco dei Marsi |
Interventi per
infrastrutture urbane |
Luco dei Marsi |
AQ |
€ 10.000,00 |
Comune di Magliano dei
Marsi |
Opere pavimentazione e
individuazione preesistenze Piazza Castello e Vie adiacenti |
Magliano dei Marsi |
AQ |
€ 50.000,00 |
Parrocchia
S. Maria in Monte Santo e Sant'Angelo in Ripe |
Consolidamento Chiesa
S. Francesco di Paola – S. Pasquale Baylon |
Civitella del Tronto |
TE |
€ 225.000,00 |
è eliminato
il seguente intervento:
Beneficiario |
Intervento
L.R. 56/2001 |
Comune |
Provincia |
Importo |
Comune di Controguerra |
Sistemazione impianto sportivo |
Controguerra |
TE |
€ 20.000,00 |
sono inseriti
altresì i seguenti interventi
Beneficiario |
Intervento
L.R. 56/2001 |
Comune |
Provincia |
Importo |
Parrocchia Santa Maria
Maggiore |
Intervento tecnico
impiantistico e artistico |
Francavilla al mare |
CH |
€ 120.000,00 |
Comune di Colonnella |
Sistemazione campo
sportivo |
Colonnella |
TE |
€ 30.000,00 |
5.
Dopo l’art. 9 della L.R. 6/2005 sono inseriti
i seguenti articoli:
«Art. 9 bis - Modifica unità previsionale di base
1.
Il capitolo di spesa 21635 denominato: Fondo
occupazione discendente da convenzione sottoscritta con il Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali in data 22.1.2001, è attribuito alla UPB 11.01.003
denominata: Formazione, qualificazione e riqualificazione professionale.
Art. 9 ter - Modifica denominazione capitoli
1.
Il capitolo di spesa 21626 - UPB 13.01.010 è
ridenominato: Interventi a sostegno degli stranieri immigrati L.R. 13.12.2004,
n. 46.
2.
Il capitolo di spesa 11439 - UPB 02.01.007 è
ridenominato: Spese per manutenzione ed il noleggio di mobili, macchine da
scrivere, da calcolo, fotocopiatori ed altre macchine ad uso ufficio.
Art.
9 quater - Istituzione di nuovo capitolo di bilancio nello stato di previsione
dell’entrata
1.
E’ autorizzata l’istituzione del capitolo di
entrata 12621 UPB 01.02.001. denominato: Compensazione minor gettito accisa
benzina - Tassa Automobilistica Regionale - art. 17, comma 22, Legge
27.12.1997, n. 449 e art. 1, comma 62, Legge 30.12.2004, n. 311, per la
contabilizzazione dei relativi trasferimenti statali.»
6.
All’art. 11 della L.R. 6/2005, le parole
"E’ autorizzata, per l’anno 2005, l’iscrizione dello stanziamento di €
7.000.000,00 nell’ambito della UPB 02.02.004 sul Cap. 12331" sono
sostituite dalle parole "E’ autorizzata, per l’anno 2005, l’iscrizione
dello stanziamento di € 6.000.000,00 nell’ambito della UPB 02.02.004 sul Cap.
12331".
7.
Dopo l'art. 15 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:
«Art.
15 bis - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino
della normativa in materia di cooperazione sociale
1. All'art.
17 della L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di
cooperazione sociale, è aggiunto il seguente comma:
«2. Nelle
more dell'adozione, da parte della Giunta regionale, dell'atto di
organizzazione dell'Albo regionale di cui all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto
di convenzione previsto dall'art. 2, comma 3, per la regolazione dei rapporti e
dei compiti attribuiti in materia alle Camere di Commercio, le iscrizioni,
variazioni e cancellazioni delle cooperative sociali e loro consorzi all'albo
stesso continuano ad essere disposte, limitatamente alle tipologie
"A", "B" e "C", dal competente Servizio della
Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/1994 e
s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale istituita ai sensi
dell'art. 92 della L.R. 15/2004, la quale, per effetto della presente
disposizione, continua ad operare.»
8. Dopo l'art. 16 della L.R.
6/2005 è inserito il seguente articolo:
«Art.
16 bis - Istituzione di un nuovo capitolo
1.
E' istituito per competenza e cassa nella FO 01 UPB
007 titolo 02 un Cap. 62650 denominato: Intervento per la realizzazione di
opere nell'ambito della cooperazione internazionale con i paesi in via di
sviluppo, con uno stanziamento per competenza e cassa di € 350.000,00 da
destinare a progetti presentati da amministrazioni pubbliche.
2.
Nello stato di previsione della spesa per
l'esercizio in corso vengono apportate le seguenti variazioni: il Cap. 12484
della FO 02 02 UPB 010 in diminuzione per € 350.000,00 il capitolo denominato:
Intervento per la realizzazione di opere nell'ambito della cooperazione
internazionale con i paesi in via di sviluppo, di nuova istituzione in aumento
per € 350.000,00.»
9.
Al comma 4 dell’art. 19 sostituire le parole
"€ 650.000,00" con le parole "€ 250.000,00".
10.
All’art. 20 bis della L.R. 6/2005, inserito
dall'art. 20 della L.R. 23/2005 concernente: Modifiche alla L.R. 6/2005
recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e
pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale
2005)" al comma 1 dopo le parole "Le Borse di studio aggiuntive
afferiscono ai corsi di" è inserita la seguente alinea: "- Chirurgia
Plastica n. 2 borse di studio", e dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma
4:
«4. Gli
oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati per l’anno 2005
in € 288.000,00, trovano copertura finanziaria con lo stanziamento iscritto
nell’ambito della UPB 02.01.016 sul Cap. 11631 denominato: Interventi per la
ricerca scientifica.»
11.
L’art. 21 della L.R. 6/2005 è sostituito dal
seguente:
«1. La Regione contribuisce, per l’anno 2005, al
funzionamento del Consorzio Parco Scientifico e Tecnologico nella misura
stabilita dalla legge di bilancio. Per l'esercizio 2005 è autorizzata
l'iscrizione dello stanziamento di € 500.000,00 sul Cap. 12303, UPB 08.02.020,
di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: Contributo per spese di
funzionamento del Parco Scientifico e Tecnologico d'Abruzzo. L'erogazione del
contributo regionale è disposta con determina della Direzione regionale
attività produttive della Giunta su richiesta del legale rappresentante
dell'ente.
2. All’onere derivante dal precedente comma si
provvede mediante la riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli di
spesa:
-
71656 per € 50.000,00
-
51611 per € 100.000,00
-
11826 per € 150.000,00
-
151414 per € 150.000,00
-
11301 per € 50.000,00»
12.
Al comma 8 dell’art. 22 della L.R. 6/2005 la parola
"2004" è sostituita dalla parola "2005".
13.
L’art. 27 della L.R. 6/2005 è abrogato.
14.
L’art. 28 della L.R. 6/2005 è abrogato.
15.
L’art. 31 della L.R. 6/2005 è abrogato e rivivono
le disposizioni di cui alla L.R. 6.9.1999, n. 66 recante: Disciplina della
divulgazione agricola ed assistenza tecnica in agricoltura.
16.
L’art. 40 della L.R. 6/2005 è abrogato.
17.
L’art. 41 della L.R. 6/2005 è abrogato.
18.
L’art. 42 della L.R. 6/2005 è abrogato.
19.
Il comma 4 dell’art. 46 della L.R. 6/2005 è
sostituito dal seguente:
«4. All’art.
25 della L.R. 81/1998 concernente: Norma per il riassetto organizzativo e
funzionale della difesa del suolo, sono aggiunti i seguenti commi:
7.
Per l’esercizio 2005 all’onere finanziario
derivante dall’applicazione della presente legge si provvede con lo
stanziamento iscritto nell’ambito della UPB 05.02.013 sul capitolo di spesa
152399 denominato: Fondo per l’attività dell’Autorità di Bacino regionale e per
la realizzazione del programma triennale di intervento, art. 16 Legge 183/1989
e art. 17 L.R. 81/1998 e L.R. 43/2001, e con lo stanziamento iscritto
nell’ambito della UPB 05.01.019 sul Cap. 151532 di nuova istituzione ed
iscrizione denominato: Fondo per il Funzionamento dell’Autorità di Bacino
Regionale.
8.
Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono
determinati ed iscritti sui pertinenti capitoli dei rispettivi bilanci con la
legge di bilancio ai sensi della L.R. 3/2002.»
20.
Dopo l’art. 47 della L.R. 6/2005 è inserito il
seguente articolo:
«Art.
47 bis - Abrogazione del comma 3, dell’art. 13 della L.R. 2/2005 recante:
Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell’accreditamento dei
soggetti eroganti servizi alla persona
1.
Il comma 3 dell’art. 13 della L.R. 2/2005 recante:
Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell’accreditamento dei
soggetti eroganti servizi alla persona, è abrogato.»
21.
Dopo l’art. 48 della L.R. 6/2005 è inserito il
seguente articolo:
«Art.
48 bis - Conferimento in discarica dei beni mobili regionali dichiarati fuori
uso
1.
E’ autorizzata l’iscrizione di € 10.000,00
nell’ambito della UPB 02.01.007 sul Cap. 11426 di nuova istituzione ed
iscrizione, denominato: Spese per il conferimento in discarica dei beni mobili
regionali dichiarati fuori uso, da destinare alle spese connesse alla
dismissione dei beni regionali posti fuori uso.
2.
Per gli esercizi successivi gli stanziamenti
verranno determinati ed iscritti con legge di bilancio sul pertinente capitolo
ai sensi della L.R. 3/2002.»
22.
L’art. 52 della L.R. 6/2005 è abrogato.
23.
L’art. 53 della L.R. 6/2005 è abrogato.
24.
L’art. 54 della L.R. 6/2005 è abrogato.
25.
Al comma 11 dell’art. 57 della L.R. 6/2005, le
parole "€ 400.000,00" sono sostituite dalle parole "€
100.000,00".
26.
Al comma 1 e al comma 2 dell’art. 59 della L.R.
6/2005, le parole "€ 700.000,00" sono sostituite dalle parole "€
300.000,00".
27.
I commi 4 e 5 dell’art. 64 della L.R. 6/2005 sono
abrogati.
28.
L’art. 65 della L.R. 6/2005 è abrogato, e rivivono
le disposizioni di cui all’art. 34, comma 2, lett. b) della L.R. 28.4.2000, n.
83 recante: Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente
l'approvazione del piano regionale dei rifiuti.
29. Dopo l’art. 65 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:
«Art. 65 bis
- Istituzione di un dipartimento sub-provinciale da collocare nel territorio
della Val Vibrata nel Comune di Nereto
1.
In considerazione
dell’alto rischio ambientale presente nell’area della Val Vibrata, territorio
che coincide con l’ex ASL di S. Omero, l’ARTA istituisce un dipartimento
sub-provinciale dell’ARTA, con relativo personale medico, ispettivo ed
amministrativo. Tale dipartimento avrà le competenze previste dall’art. 5 della
Legge 21.7.1998 n. 64: Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela
dell’Ambiente (A.R.T.A), ovvero provvede alla promozione di iniziative di
ricerca, applicata sui componenti dell’ambiente, sui fenomeni di inquinamento,
sulle condizioni generali di rischio per l’ambiente e per l’uomo, sulle forme
di tutela degli ecosistemi; all’elaborazione di dati ed informazioni di
interesse ambientale finalizzati alla prevenzione; alla realizzazione e
gestione di un Sistema Informativo Regionale sull’Ambiente e sul Territorio
(S.I.R.A.), ed in particolare sui rischi biologici, chimici e fisici in
collegamento con il sistema informativo dei Dipartimenti di prevenzione delle
Aziende U.S.L. ed in stretto collegamento con il Sistema Informativo Nazionale
Ambientale (SINA); all’erogazione di prestazioni in materia di prevenzione e di
controllo ambientale previste dalla presente legge e richieste dai Comuni,
dalle Province, dalle Aziende USL e da altre amministrazioni pubbliche, dai
parchi ed Aree Naturali protette nonché Autorità di Bacino regionali e Consorzi
acquedottistici e Consorzi di Bonifica per lo svolgimento dei rispettivi
compiti di istituto; alla realizzazione di campagne di controllo ambientale ed
all’elaborazione di proposte di bonifica a fronte di accertate situazioni di
particolare degrado o rischio; alla realizzazione di campagne di controllo
ambientale soprattutto dei fattori fisici, geologici chimici e biologici in
materia di rifiuti, inquinamento acustico, di qualità dell’aria, delle acque e
del suolo. Le azioni del suddetto dipartimento saranno in particolar modo
rivolte al territorio della Val Vibrata ed alle condizioni dei fiumi Tronto e
Vibrata.»
30.
Al comma 3 dell’art. 67 della L.R. 15/2002 così
come sostituito dal comma 8 dell’art. 133 della L.R. 6/2005, dopo le parole
"Direzione attività produttive" aggiungere le parole "d’intesa
con la Commissione Consiliare competente".
31.
Il comma 24 dell’art. 69 della L.R. 6/2005 è
sostituito dal seguente:
«24. All’onere
derivante dall’applicazione del presente articolo, valutato per l’anno 2005 in
€ 250.000,00 si provvede mediante utilizzazione di quota parte dello
stanziamento iscritto sulla UPB 05.01.001, Cap. 271600 denominato: Legge quadro
sulle aree protette della Regione Abruzzo per l’Appennino Parco d’Europa. Spese
per la gestione ordinaria.»
32.
I commi 8 e 9 dell’art. 74 della L.R. 6/2005 sono
abrogati.
33.
L’art. 79 della L.R. 6/2005 è abrogato.
34.
L’art. 81 della L.R. 6/2005 è abrogato e rivivono
le disposizioni di cui all’art. 2 della L.R. 23.7.1991, n. 40 recante:
Disciplina tariffaria per i servizi di trasporto pubblico locale.
35.
L’art. 82 della L.R. 6/2005 è abrogato.
36.
L’art. 83 della L.R. 6/2005 è abrogato.
37.
Dopo l’art. 91 della L.R. 6/2005 è inserito il
seguente articolo:
«Art.
91 bis - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 40/1991
1. Dopo l’art. 14 della L.R.
40/1991 è inserito il seguente articolo:
«14
bis. Gli abbonamenti per cinque o sei
giorni per i servizi di linea interurbani denominati "linee operaie"
sono validi anche sulle corse di ritorno dall’ultimo turno lavorativo il cui
orario di partenza ricada oltre la mezzanotte del quinto o del sesto giorno di
validità del titolo medesimo.»
38.
Al comma 5 quinquies dell’art. 93 della L.R. 7/2003
come modificato ed integrato dal comma 2 dell’art. 73 della L.R. 6/2005 le
parole "A far data dal 1 gennaio 2005…" sono sostituite dalle parole
"A far data dall’entrata in vigore della presente legge".
39.
L’art. 94 della L.R. 6/2005 è sostituito dal
seguente:
«Art.
94 - Interventi in favore del COTIR e del CRAB
1.
La
Regione Abruzzo, allo scopo di alleviare le difficoltà gestionali nelle quali
versano il COTIR - Consorzio per la sperimentazione e la divulgazione delle
tecniche irrigue con sede in Vasto e il CRAB - Consorzio Ricerche Applicate
alle Biotecnologie con sede in Avezzano, concede agli stessi, per la sola
annualità 2005, un contributo straordinario di € 200.000,00 cadauno.
2.
L’erogazione del contributo di cui
al comma 1 è gestito dall’ARSSA e la relativa copertura finanziaria è
assicurata mediante la finalizzazione di quota parte dello stanziamento iscritto
nell’ambito della UPB 07.01.015 Cap. 101580 denominato: Erogazione all’ARSSA
(Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo) dei fondi per la spesa
del personale e per le spese di funzionamento.»
40.
La lett. d) del comma 1 dell'art. 86 della L.R.
6/2005 è abrogata e rivivono le disposizioni dell'art. 153 della L.R. 15/2004.
41.
L’art. 95
della L.R. 6/2005 è abrogato.
42.
All’art. 102
della L.R. 6/2005 sostituire le parole "€ 1.500.000,00" con "€
1.000.000,00" ai commi 1 e 2. Il comma 2 è interamente sostituito dal
seguente "E’ autorizzato per l’anno 2005 lo stanziamento di € 1.000.000,00
nell’ambito della UPB 02.02.010, sul Cap. 182304 denominato: Interventi per
grandi opere infrastrutturali.
43.
Il comma 3
dell’art. 104 della L.R. 6/2005 è abrogato e rivivono le disposizioni previste
dalla prima alinea del comma 5 dell’art. 2 della L.R. 14 settembre 1999, n. 68
recante: Integrazioni alla L.R. 3.3.1988, n. 25: Procedure per la
determinazione dei valori dei suoli gravati da diritti di uso civico e per le
utilizzazioni particolari delle terre civiche.
44.
L’art. 107
della L.R. 6/2005 è abrogato.
45. Dopo l’art. 109 della L.R. 6/2005 è inserito
il seguente articolo:
«Art.
109 bis - Interventi a favore della filiera bieticolo saccarifera
1.
La Regione Abruzzo, nell’ambito delle attività di
valorizzazione e sostegno dei prodotti agricoli regionali gestite dalla
Direzione Agricoltura e Foreste, istituisce un apposito fondo a favore della
coltura della bietola da zucchero. Le disponibilità del fondo potranno essere
utilizzate anche per l’esecuzione di studi di possibile riconversione delle
strutture appartenenti alla filiera bieticolo saccarifera a seguito di riforma
del settore.
2.
Agli oneri per l'istituzione del fondo
nell’annualità 2005, pari a € 108.268,00 si fa fronte mediante la riduzione per
un importo pari a € 93.268,00 dello stanziamento di cui alla UPB 15.01.002 Cap.
321930, di € 15.000,00 dello stanziamento di cui alla UPB 02.01.007 Cap. 114211
e contestuale istituzione del Cap. 102480, UPB 07.02.003 denominato: Interventi
a favore della filiera bieticolo saccarifera" con uno stanziamento di €
108.268,00 per competenza e cassa. Per gli esercizi successivi si provvederà
con legge di bilancio.»
46.
L’art. 111 della L.R. 6/2005 recante: Modifiche
della L.R. 28/1994, L.R. 106/1994, L.R. 6/2000 è così modificato:
«a. dell’art. 4 bis Taglio colturale e relativa
autorizzazione. Al punto 1, quarto comma, la lett. a) a partire da "i
tagli" ed a finire a "motivate prescrizioni;" è abrogata ed è
sostituita dalla seguente lett. a): "i tagli di superficie inferiori a un
ettaro e mezzo e per una sola volta entro il medesimo anno solare, o anche se
di superficie superiore, ove previsti da piani di gestione, di taglio o di
assestamento regolarmente approvati, in corso di validità o scaduti da meno di
cinque anni, non necessitano di specifica autorizzazione. L’interessato,
proprietario o gestore (consorzio forestale o cooperativa convenzionata)
invierà apposita comunicazione, almeno trenta giorni prima dell’inizio dei
lavori, con l’indicazione del taglio colturale che verrà eseguito. Alla
comunicazione deve essere allegata la planimetria catastale con
l’individuazione della superficie boscata da tagliare. Il Servizio Foreste
della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale potrà, entro trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione, richiedere chiarimenti o disporre
l’effettuazione di sopralluoghi congiunti e anche emanare specifiche motivate
prescrizioni.
b.
al punto 1, quarto comma, alla lett. b) 1° rigo,
dopo il termine "superiore" aggiungere "o pari" e dopo la
parola "ettaro" aggiungere "e mezzo".
c.
al punto 1, il settimo comma, a partire da
"Per interventi" ed a finire "di effettuare controlli." è
abrogato.
d.
al punto 1 è aggiunto il seguente comma: "La
domanda per i tagli colturali che ricadono nella rete Natura 2000 di cui
all’art. 3 del DPR 357/1997, per superficie forestali pari o superiori ad un
ettaro e mezzo, fino all’adozione del Piano Forestale Regionale previsto
all’art. 15 della L.R. 28/1994 e successive modifiche è corredata dal progetto
di valutazione d’incidenza di cui all’art. 6 del DPR 120/2003.»
47.
L’art. 113 della L.R. 6/2005 è abrogato.
48.
L’art. 115 della L.R. 6/2005 è abrogato.
49.
Al comma 10 dell’art. 116 della L.R. 6/2005 le
parole "l’iscrizione dello stanziamento di € 150.000,00" sono
sostituite dalle parole "l’iscrizione dello stanziamento di €
100.000,00".
50.
Alla L.R. 6/2005 dopo l'art. 120 è inserito l'art. 120
bis:
«Art. 120 bis - Modifiche alla L.R. 62/1999
Il
secondo comma dell'art. 24 della L.R. 62/1999 è sostituito dal seguente:
2. Nei casi
di comprovata necessità, per ritardi comunque non imputabili al richiedente, il
Comune può concedere proroghe la cui durata complessiva non può essere
superiore a quella dei mesi entro i quali l'esercizio per il quale si richiede
la proroga avrebbe dovuto essere attivato, così come previsto al comma
precedente.
La
richiesta di proroga deve essere presentata al Comune sede degli esercizi nel
termine di attivazione. In caso di mancata attivazione nei termini sopra
fissati, il Sindaco dichiara la decadenza dell'atto autorizzatorio.»
51.
L’art. 123 della L.R. 6/2005 è sostituito nei
seguenti termini:
«Art.
123 - Contributo allo Sportello Regionale per l’Internazionalizzazione del
sistema delle imprese
1.
In attuazione delle disposizioni previste dall’art.
24 del D.Lgs 143/1998 recante: Disposizioni in materia di commercio con
l’estero, la Regione Abruzzo sostiene le imprese e gli operatori del settore,
ai fini della fruizione dei servizi e delle agevolazioni previste in materia,
mediante l’istituzione dello Sportello Regionale per l’Internazionalizzazione
del sistema delle imprese.
2.
Agli oneri di cui al comma 1, valutati per
l’esercizio finanziario 2005 in € 120.000,00 si provvede con le risorse
iscritte nell’ambito della UPB 08.01.012 sul capitolo di spesa 251530
ridenominato: Contributo allo Sportello Regionale per l’Internazionalizzazione
del sistema delle imprese.»
52. Dopo l’art. 123 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:
«Art. 123 bis - Interventi straordinari a
favore del sistema produttivo
1. La Regione Abruzzo concede, per l’anno 2005, un contributo
straordinario di € 50.000,00 a favore di API Soluzione di Teramo a sostegno del Progetto Pelletteria.
2. E’ concesso, inoltre, un contributo straordinario di € 50.000,00 a
favore del Consorzio Get-Export di Teramo per manifestazioni internazionali.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, che ammontano per
l’esercizio 2005 a € 100.000,00, si provvede con le risorse iscritte
nell’ambito della UPB 08.01.012 sul capitolo di spesa 251531 di nuova
istituzione denominato: Interventi straordinari a favore del sistema
produttivo.
4. Al comma 2 dell’art. 123 della L.R. 6/2005 le parole "per
l’esercizio finanziario 2005 in € 220.000,00" sono sostituite dalle parole
"per l’esercizio finanziario 2005 in € 120.000,00".
5. Allo schema di bilancio di cui al presente disegno di legge regionale
sono apportate le seguenti variazioni:
-
capitolo di spesa 251530
- UPB 08.01.012 denominato: Contributo allo Sportello Regionale per
l’Internazionalizzazione del sistema delle imprese
- in diminuzione € 100.000,00
-
capitolo di spesa 251531
- UPB 08.01.012 denominato: Interventi straordinari a favore del sistema
produttivo
- in aumento € 100.000,00.»
53.
Al comma 3 dell’art. 128 della L.R. 6/2005 il
codice del Cap. 231510 è sostituito dal codice 281510.
54.
L’art. 129 della L.R. 6/2005 è abrogato.
55.
L’art. 130 della L.R. 6/2005 modificato dall'art.
19 L.R. 3.3.2005, n. 23 concernente: Modifiche alla L.R. 6/2005 è abrogato.
56.
Il comma 2 dell’art. 137 della L.R. 6/2005 è
sostituito nei seguenti termini:
«2. Al
Comune di Villalago è assegnato un contributo straordinario di € 100.000,00
mediante l’utilizzo di una quota parte dello stanziamento iscritto nell’ambito
della UPB 05.01.001 sul Cap. di spesa 271600 denominato: Legge quadro sulle
aree protette della Regione Abruzzo per l’Appennino Parco d’Europa – Spese per
la gestione ordinaria.»
57.
Il comma 2 dell’art. 138 della L.R. 6/2005 è
sostituito nei seguenti termini:
«2. Al
Comune di Sante Marie è assegnato un contributo straordinario di € 50.000,00
mediante l’utilizzo di una quota parte dello stanziamento iscritto nell’ambito
della UPB 05.01.001 sul Cap. di spesa 271600 denominato: Legge quadro sulle
aree protette della Regione Abruzzo per l’Appennino Parco d’Europa - Spese per
la gestione ordinaria.»
58.
I commi 3 e 4 dell’art. 138 della L.R. 6/2005 sono
abrogati.
59.
Al comma 1 dell'art. 140 della L.R. 6/2005 le
parole "per la realizzazione del 1° lotto funzionale di un parco
piscine", sono sostitute con le parole "per la realizzazione di
interventi per pavimentazione strade comunali € 450.000,00; sistemazione Scuola
media statale "Nicola Palma" € 250.000,00; realizzazione Piazza in
contrada Floriano € 300.000,00.
Al
comma 2 dell'art. 140 della L.R. 6/2005 le parole "per la realizzazione
del 1° lotto funzionale di un parco piscine" sono sostitute con le parole
"per la realizzazione di interventi per pavimentazione strade comunali €
450.000,00; sistemazione Scuola media statale "Nicola Palma" €
250.000,00; realizzazione Piazza in contrada Floriano € 300.000,00.
60.
L’art. 145 della L.R. 6/2005 è abrogato.
61.
L’art. 149 della L.R. 6/2005 è abrogato e rivivono
le disposizioni di cui all’allegato sub a/2 art. 39 L.R. 7/2003 recante: Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005
della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2003) e all’allegato n. 6
della L.R. 15/2004.
62.
Dopo l’art. 150 della L.R. 6/2005 è inserito il
seguente articolo:
«Art.
150 bis - Disposizioni relative alla L.R. 15.12.1978, n. 78 recante: Interventi
per l'attuazione del diritto allo studio
1.
Gli oneri a carico della Regione Abruzzo derivanti
dall’attuazione degli interventi di cui all’art. 5 bis della L.R. 78/1978 trovano
copertura con le risorse iscritte nell’ambito della UPB 10.01.001 sul capitolo
di spesa 41516 denominato: Trasferimento alle province per il trasporto e
l’assistenza scolastica agli studenti disabili delle scuole medie superiori ed
università.»
63.
Al comma 2 dell’art. 151 della L.R. 6/2005 è
autorizzato l’incremento dello stanziamento per € 50.000,00.
64.
Nell’art. 153 della L.R. 6/2005 le parole "€
300.000,00" sono sostituite dalle parole "€ 250.000,00" ed il
comma 3 viene abrogato.
65.
Dopo l’art. 155 della L.R. 6/2005 è inserito il
seguente articolo:
«Art.
155 bis - Contributo in favore del sistema universitario Abruzzese
1.
La Regione Abruzzo,
riconosciuta la necessità di sostenere lo sviluppo del sistema universitario
Abruzzese, interviene in favore dei Comuni di Avezzano (AQ), Penne (PE) e Torre
dei Passeri (PE) mediante la concessione, per l’anno 2005, di un contributo di
€ 100.000,00 ciascuno, da destinare al sostegno finanziario delle sedi
universitarie distaccate nei Comuni sopra indicati.
2.
Agli oneri di cui al
precedente comma, valutati per l’esercizio finanziario 2005 in € 300.000,00, si
provvede con le risorse iscritte nell’ambito della UPB 10.01.002 sul capitolo
di spesa 51530 ridenominato: Contributo in favore del Sistema Universitario
Abruzzese.»
66.
L’art. 158 della L.R. 6/2005 è abrogato.
67.
L’art. 161 della L.R. 6/2005 è così modificato:
«Art.
161 - Contributo in favore dell’Associazione Amici della Musica Fedele Fenaroli
di Lanciano
1.
La Regione Abruzzo, allo scopo di promuovere e
valorizzare le attività musicali nel territorio regionale, concede, per l’anno
2005, un contributo straordinario di € 300.000,00 all’associazione Amici della
Musica Fedele Fenaroli di Lanciano.
2.
Agli oneri derivanti dal presente articolo che
ammontano a € 300.000,00 si provvede mediante lo stanziamento sul Cap. 61547,
UPB 10.01.004 di nuova istituzione denominato: Contributo in favore
dell’Associazione Amici della Musica Fedele Fenaroli di Lanciano.»
68.
L’art. 162 bis della L.R. 6/2005 inserito con
l’art. 10 della L.R. 3.3.2005, n. 23 è abrogato.
69.
L’art. 163 della L.R. 6/2005 è abrogato.
70.
Dopo l’art. 174 della L.R. 6/2005 inserire i
seguenti articoli:
«Art.
174 bis - Gruppo di lavoro emigrazione
1.
La composizione del Gruppo di Lavoro previsto dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 817 del 19.9.2001 per la
predisposizione dei piani di intervento nel campo dell’emigrazione e modificata
come segue:
a.
tre componenti individuati nei componenti
Consiglieri regionali nominati nel CRAM ai sensi dell’art. 4, lett. B) della
L.R. 47/2004;
b.
il Dirigente del Servizio Attività di promozione
della Regione e Collegamento con le Comunità Abruzzesi all’estero.
2.
Le funzioni di segretario sono espletate dal
Responsabile dell’Ufficio Emigrazione.
3.
Il suddetto gruppo di Lavoro è preposto alla
predisposizione dei piani di cui agli artt. 17 e 18 della L.R. 47/2004, in
riferimento all’attività diretta dalla Regione e in relazione alle risorse
disponibili.
«Art. 174 ter - Contributo straordinario al Centro
Regionale Abruzzese di Lucerna
1.
La Regione Abruzzo concede un contributo
straordinario per euro 50.000,00 al Centro regionale abruzzese di Lucerna per
lavori di ristrutturazione della sede del Centro danneggiata dalla recente
alluvione.
2.
Agli oneri derivanti dal presente articolo,
valutati per l’esercizio finanziario 2005 in € 50.000,00 si provvede con le
risorse iscritte nell’ambito del Cap. 12484 UPB 02.02.010.»
71.
Al comma 1 dell’art. 167 della L.R. 6/2005 le
parole "concede un contributo triennale di € 300.000,00 annue" sono
sostituite con le parole "concede, per l’anno 2005, un contributo di €
200.000,00"; al comma 2 del suddetto art. 167 le parole "che
ammontano a € 300.000,00" sono sostituite dalle parole "che ammontano
a € 200.000,00".
72.
Il comma 3 dell’art. 179 della L.R. 6/2005 è
sostituito dal seguente:
«3. L’art.
16 della L.R. 11.2.1999, n. 5 recante: Norme organiche sul teatro di
prosa" è sostituito dal seguente:
Art.
16 - Norma finanziaria
1.
Agli oneri derivanti dall’applicazione della
presente legge si provvede per l’esercizio finanziario 2005 con le risorse
iscritte sul capitolo di spesa 62436 - UPB 10.02.009 denominato: Interventi a
favore del Teatro di Prosa - L.R. 5/1999.
2.
Per gli esercizi successivi lo stanziamento verrà
iscritto nel pertinente capitolo di spesa con legge di bilancio, ai sensi della
L.R. 3/2002.»
73.
Dopo l’art. 179 della L.R. 6/2005 inserire il
seguente articolo:
«Art.
179 bis - Contributo al Comune di Rosciano per la tutela della minoranza
linguistica arberesche presente nel territorio del Comune
1.
La Regione Abruzzo concede un contributo di €
20.000,00 al Comune di Rosciano per iniziative tese al riconoscimento ed alla
tutela della comunità etnico linguistica di origine arberesche insediata nella
frazione di Villa Badessa del Comune di Rosciano.
2.
All’onere complessivo valutabile in € 20.000,00 si
provvede per l’esercizio 2005 con l’istituzione di un apposito capitolo di
spesa 61440 nell’ambito della UPB 10.01.004 denominato: Contributo
straordinario al Comune di Rosciano per la tutela della minoranza linguistica
arberesche presenti nel Comune, la cui copertura finanziaria è assicurata con
risorse previste nella UPB 15.01.001 Cap. 323000 denominato: Fondo speciale
occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti
legislativi riguardanti spese correnti. In diminuzione per pari importo UPB
15.01.001 Cap. 323000.
3.
Per gli anni successivi si provvede con legge di
bilancio.»
74.
L’art. 180 della L.R. 6/2005 è abrogato.
75.
All’art. 182 della L.R. 6/2005 sostituire le parole
"€ 80.000" con "€ 40.000".
76.
Alla L.R. 37/1999 viene abrogata l’ultima frase del
paragrafo "Organizzazione": "Al Direttore dell’Agenzia ed al
personale assunto con contratto di diritto privato si applica il disposto
dell’art. 3, comma 8, del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed
integrazioni".
77.
Dopo l’art. 196 della L.R. 6/2005 è inserito il
seguente articolo:
«Art.
196 bis - Invio del personale ASL nei paesi in via di sviluppo o teatro di
conflitti armati
1.
La Regione, nel quadro degli aiuti internazionali
ai paesi in via di sviluppo o teatro di conflitti armati, sostiene le
Organizzazioni non governative (ONG) riconosciute dal Governo Italiano e
responsabili dell’attuazione di progetti specifici di intervento, attraverso
l’attività di volontariato del personale di professioni sanitarie dipendente
dalle strutture sanitarie pubbliche dell’Abruzzo.
2.
Per i fini di cui al comma 1, il personale delle
professioni sanitarie dipendente dalle strutture pubbliche dell’Abruzzo,
disponibile a svolgere attività di volontariato all’estero, per l’attuazione di
progetti specifici gestiti dalla ONG, può usufruire di non più di trenta giorni
di aspettativa retribuita per ciascun anno solare.
3.
I periodi di aspettativa di cui al comma 2 sono
conteggiati agli effetti dell’anzianità di servizio sia per il calcolo del
trattamento di fine rapporto sia per il trattamento di quiescenza.
4.
L’Assessore regionale alla Sanità entro trenta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge ne dispone l’attuazione.
5.
Per gli anni successivi, l’Assessore regionale alla
Sanità, entro il 31 gennaio assegna alle strutture pubbliche le risorse
necessarie sulla base delle richieste pervenute entro il 30 novembre dell’anno
precedente.
6.
Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente
articolo, valutati in € 200.000,00 (duecentomila), per l’anno 2005 si provvede
con le risorse già iscritte nell’ambito della UPB 12.01.001 con istituzione di
apposito capitolo di spesa denominato: Oneri derivanti dall’invio del personale
ASL nei paesi in via di sviluppo o teatro di conflitti armati, con uno
stanziamento per competenza e cassa di € 200.000,00.
7.
Per gli anni successivi si provvede con legge di
bilancio.»
78.
L’art. 199 della L.R. 6/2005 è abrogato.
79.
Il comma 4 dell’art. 200 della L.R. 6/2005 è
abrogato.
80.
Dopo l’art. 200 della L.R. 6/2005 è
inserito il seguente articolo:
«Art. 200 bis - Assistenza sanitaria per gli
studenti universitari fuori sede (ASSU)
1.
La Regione Abruzzo, ai
sensi dell’art. 19, Legge 2.12.1991, n. 390, garantisce assistenza sanitaria,
medico-farmaceutica e ospedaliera agli studenti universitari, ai dottorandi di
ricerca e agli specializzandi degli Atenei abruzzesi (Università degli Studi
dell’Aquila, Università degli studi di Teramo, Università degli studi di
Chieti-Pescara "D’Annunzio") fuori sede, mediante la stipula di
un’apposita Convenzione con le predette Università, per il tramite della
Direzione Sanità.
2.
La convenzione suddetta
dovrà permettere allo studente di accedere a:
-
visite mediche
ambulatoriali;
-
visite specialistiche;
-
esami di laboratorio;
-
esami strumentali;
-
assistenza odontoiatrica
in urgenza;
-
assistenza
ostetrico/ginecologica;
-
ricovero ospedaliero;
-
assistenza presso i
consultori;
-
interventi del medico di
guardia medica.
3.
Hanno diritto
all’assistenza sanitaria per le prestazioni di cui al comma 2 gli studenti che
risultano regolarmente iscritti (Laurea, Laurea Specialistica, Dottorato di
Ricerca, Specializzazione) rispettivamente:
-
all’Università degli
Studi dell’Aquila, e che risiedono in Comuni non appartenenti alla ASL dell’Aquila,
per le prestazioni effettuate presso la ASL dell’Aquila;
-
all’Università degli
studi di Teramo, e che risiedono in Comuni non appartenenti alla ASL di Teramo,
per le prestazioni effettuate presso la ASL di Teramo;
-
all’Università degli
studi di Chieti-Pescara "D’Annunzio", e che risiedono in Comuni non
appartenenti alle ASL di Chieti e Pescara, per le prestazioni effettuate presso
le ASL di Chieti e Pescara.
4. La Direzione Sanità stabilisce nell’ambito della predetta convenzione
il piano di assistenza relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni,
di concerto con le Facoltà di Medicina e Chirurgia per quanto concerne
l’Università degli studi dell’Aquila e di Chieti-Pescara.
5. Gli oneri di cui al presente articolo, valutati per il corrente anno in
€ 250.000,00, trovano copertura con lo stanziamento iscritto nel bilancio di
previsione corrente nel capitolo di spesa 321901 - UPB 02.01.009, denominato:
Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi
passivi connessi a pagamenti incompleti o tardivi.»
81.
Al comma 1 dell’art. 201 della L.R. 6/2005 le
parole "la somma di € 23.000.000.000,00" sono sostituite dalle parole
"la somma di € 7.000.000,00"; al comma 2 dell’art. 201 della L.R.
6/2005 le parole "la somma di € 23.000.000.000,00" sono sostituite
dalle parole "la somma di € 7.000.000,00".
82.
L’art. 203 della L.R. 6/2005 è abrogato.
83.
Il comma 1 dell’art. 210 della L.R. 6/2005 è
abrogato.
84.
All’art. 210 della L.R. 6/2005 è inserito il
seguente comma:
«7. Al
fine di provvedere al finanziamento della campagna di vaccinazione
antinfluenzale per l’annualità 2005, è autorizzata una spesa complessiva di €
600.000,00. All’onere derivante si provvede mediante l’istituzione del Cap.
81549 - UPB 12.01.001 denominato: Spese relative alle campagne di vaccinazioni,
la cui copertura finanziaria è assicurata con una variazione in diminuzione:
per € 390.000,00 del Cap. 81470 - UPB 12.01.001 e per € 210.000,00 del Cap.
11826 - UPB 02.01.003.»
85.
Dopo l’art. 210 della L.R. 6/2005 è inserito il
seguente articolo:
«Art.
210 bis - Modifiche alla L.R. 11 agosto 2004, n. 26 concernente: Interventi
della Regione Abruzzo per contrastare e prevenire il fenomeno mobbing e lo
stress psico-sociale sui luoghi di lavoro
1.
Al comma 1 dell’art. 5 della L.R. 26/2004 le parole
"l’Assessorato al Lavoro" sono sostituite con le parole "la
Direzione Sanità"»
86.
Dopo l’art. 213 della L.R. 6/2005 è inserito il
seguente articolo:
«Art.
213 bis - Interventi per emergenze umanitarie
1.
La Regione Abruzzo istituisce un fondo di emergenza
umanitaria per fronteggiare situazioni di particolari difficoltà umanitarie e
sanitarie.
2.
La Giunta regionale, per il tramite della Direzione
regionale Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, è
autorizzata a disciplinare le situazioni di difficoltà e ad erogare i
contributi a valer sul fondo di cui al comma 1.
3.
Agli oneri di cui ai commi precedenti, valutati per
l’esercizio finanziario 2005 in € 33.000,00, si provvede mediante le risorse
iscritte nell’ambito della UPB 02.01.016 - capitolo di spesa 11654 denominato:
Fondo regionale per le emergenze umanitarie.»
87.
Al comma 2 dell’art. 214 della L.R. 6/2005 le
parole "Interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
calamitosi del 26 dicembre 2004" sono sostituite dalle parole "Interventi
in favore delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi".
88.
Il comma 2 dell’art. 215 della L.R. 6/2005 è
abrogato.
89.
Ai commi 1 e 2 dell’art. 216 della L.R. 6/2005 le
parole "€ 300.000,00" sono sostituite dalle parole "€
200.000,00".
90.
L’art. 217 della L.R. 6/2005 è abrogato.
91.
All’art. 218 della L.R. 6/2005 il codice del Cap.
716421 è sostituito dal codice 71642.
92.
Al comma 1 dell’art. 220 della L.R. 6/2005 la
seguente alinea:
-
un contributo di € 50.000,00 all’Associazione Croce
Bianca Val Vibrata con sede nel Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE)
è
sostituita dalle seguenti:
-
un contributo straordinario di € 25.000,00 al
Circolo Anziani 2001 del Comune di Nereto per realizzazione sede;
-
un contributo straordinario di € 25.000,00
all’Istituto Suore Operate Immacolata Concezione del Comune di Colonnella.
93.
Il comma 3 dell’art. 225 della L.R. 6/2005 è
sostituito dal seguente:
«3. Il
Consiglio regionale, con apposito provvedimento da adottare entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta della Giunta
e sentita la Conferenza Permanente Regione - Enti Locali di cui alla L.R.
21/1996, provvede alla verifica generale dell'attuale articolazione degli
Ambiti Territoriali Sociali per la gestione unitaria ed integrata del Sistema
Locale dei Servizi Sociali a rete. La verifica, con eventuale nuova
determinazione degli Ambiti Territoriali Sociali, è attuata secondo i seguenti
criteri:
a)
adeguato dimensionamento territoriale e
demografico, tenendo conto della situazione delle aree con forte dispersione
territoriale;
b)
convergenza con altre articolazioni territoriali in
particolare quella delle Comunità Montane;
c)
sostenibilità della gestione integrata dei servizi
sociali e sanitari.»
94.
La L.R. 12.2.2005, n. 8 è abrogata. Lo stanziamento
di cui al capitolo di spesa 102341 del bilancio regionale 2005 denominato:
Contributi alle province per danni causati dalla fauna selvatica, è interamente
riservato al ristoro dei danni causati all’agricoltura e alla zootecnica di cui
alla L.R. 10/2003.
95.
Alla tabella A della L.R. 10/2003 "Specie
animali di notevole interesse faunistico" è aggiunta la specie del
cinghiale.
96.
Al comma 2 dell’art. 227 della L.R. 6/2005 le
parole "con lo stanziamento di € 100.000,00" sono sostituite dalle
parole "con lo stanziamento di € 150.000,00".
97.
L’art. 229 della L.R. 6/2005 è abrogato.
98.
All’art. 230 della L.R. 6/2005 le parole "di €
100.000,00" sono sostituite dalle parole "per un importo complessivo
pari a € 2.000.000,00".
99.
L’art. 231 della L.R. 6/2005 è abrogato.
100.
L’art. 235 della L.R. 6/2005 è abrogato.
101. Dopo l’art. 238 della
L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:
«Art.
238 bis - Contributi ai comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti per
partecipazione autonoma ai bandi europei
1.
La Regione Abruzzo, nell’ambito della
valorizzazione del sistema delle autonomie locali, istituisce un Fondo per
concedere contributi ai Comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti,
risultante dall’ultimo censimento, che intendono partecipare autonomamente ai
bandi europei.
2.
Il contributo massimo erogabile dalla Regione,
utilizzabile esclusivamente come cofinanziamento, è pari al 40% del costo
complessivo del progetto.
3.
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, la Giunta regionale, mediante la Direzione Riforme Istituzionali,
Enti Locali, Controlli approva le modalità di attuazione delle disposizioni di
cui ai precedenti commi, previa intesa con l’ANCI.
4.
Agli oneri derivanti dal presente articolo,
valutati per l’esercizio finanziario 2005 in € 500.000,00 si provvede mediante
le risorse iscritte nell’ambito della UPB 14.01.005 sul Cap. di spesa 121520
denominato: Fondo regionale per il supporto ai Comuni con popolazione inferiore
ai 3000 abitanti per la partecipazione ai bandi europei, di importo pari a €
500.000,00.»
102. L’art. 243 della L.R.
6/2005 è sostituito nei seguenti termini:
«Art.
243 - Interventi per impianti sciistici nel comprensorio di Scanno
1.
La Giunta regionale, tramite la Direzione Riforme
Istituzionali, Enti Locali e Controlli, è autorizzata a partecipare
direttamente agli investimenti per gli impianti sciistici del comprensorio di
Scanno per un importo di spesa di € 1.000.000,00.
2.
Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa
fronte con lo stanziamento di € 1.000.000,00 iscritto sul capitolo di spesa 1823303
- UPB 06.02.006 ridenominato: Interventi per gli investimenti sugli impianti
sciistici del comprensorio di Scanno.»
103. Dopo l’art. 243 della
L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:
«Art.
243 bis - Interventi a favore delle Province per la manutenzione straordinaria
delle strade
1.
La Regione Abruzzo, in relazione al conferimento
delle funzioni in materia di viabilità, ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs.
112/1998 e degli artt. 66 e 67 della L.R. 11/1999, concede alle Province un
contributo finanziario per la manutenzione straordinaria delle strade
provinciali.
2.
Per l’anno 2005 la Giunta regionale procede alla
ripartizione del contributo finanziario in parti uguali tra le province
abruzzesi mediante la Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Controlli.
3.
Per gli anni successivi la ripartizione delle
risorse avverrà sulla base dei criteri e delle modalità approvate con atto
della Giunta regionale, previa intesa con l’Unione Province Italiane.
4.
Le Province, ad avvenuta utilizzazione delle
risorse, trasmettono alla Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali,
Controlli della Giunta regionale una dettagliata relazione sugli interventi
realizzati.
5.
Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente
articolo, valutati per l’esercizio finanziario 2005 in € 1.200.000,00, si
provvede con le risorse iscritte nell’ambito della UPB 06.02.002, Cap. di spesa
172310 denominato: Fondo per la manutenzione straordinaria delle strade
provinciali.
6.
Per gli anni successivi lo stanziamento verrà
determinato con le annuali leggi di bilancio ai sensi della L.R. 3/2002.»
104.
L’art. 244 della L.R. 6/2005 è abrogato.
105.
L’art. 246 della L.R. 6/2005 è abrogato.
106.
Al comma 1 dell’art. 247 della L.R. 6/2005 le
parole "…concede un contributo di € 1.000.000,00" sono sostituite
dalle parole "…concede un contributo di € 255.000,00"; al comma 2 del
suddetto art. 247 le parole "Agli oneri derivanti dal presente articolo
che ammontano a € 1.000.000,00 si provvede con l’aumento dello stanziamento di
€ 1.000.000,00" sono sostituite dalle parole "Agli oneri derivanti
dal presente articolo che ammontano a € 255.000,00 si provvede con l’aumento
dello stanziamento di € 255.000,00".
107.
Al comma 1 dell’art. 248 della L.R. 6/2005 le
parole "concede un contributo di € 750.000,00" sono sostituite dalle
parole "concede un contributo di € 400.000,00"; al comma 2 del
suddetto art. 248 le parole "che ammontano a € 750.000,00" sono
sostituite dalle parole "che ammontano a € 400.000,00".
108.
L’art. 249 della L.R. 6/2005 è abrogato e rivivono
le disposizioni di cui alla L.R. 17.11.2004, n. 41 recante: Modifiche ed
integrazioni alla L.R. 15/2004 (Legge finanziaria regionale 2004) e alla L.R.
16/2004 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 - Bilancio
pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo).
109.
Il comma 1 dell’art. 254 della L.R. 6/2005 è così
sostituito:
«1. Dopo il comma 8 dell’art. 10 della L.R.
18.5.2000, n. 95 recante:
Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane, sono aggiunti i seguenti commi:
9. A partire dall’esercizio
finanziario 2005, le Comunità Montane sono tenute a presentare, inoltre,
apposita dichiarazione a firma del Responsabile dell’Ente relativa
all'utilizzazione delle risorse destinate agli investimenti.
10. In caso di inadempienza a
quanto stabilito nei precedenti commi 8 e 9 il finanziamento è revocato e la
Giunta regionale è autorizzata a recuperare in tutto o in parte le somme
erogate.»
110.
Al comma 2 dell’art. 254 della L.R. 6/2005, dopo il
comma 4 dell’art. 47 della L.R. 95/2000 è aggiunto il seguente comma:
«5. La Giunta regionale provvede con apposito
atto a disciplinare i criteri e le modalità per il funzionamento
dell’Osservatorio nonché per l’utilizzazione degli stanziamenti di cui al comma
3.»
111.
I commi 10 e 11 dell’art. 256 della L.R. 6/2005
sono riformulati nei seguenti termini:
«10. Nello stato di previsione dell’entrata del
bilancio regionale è istituito nell’ambito della UPB 03.05.002 il Cap. 35020
denominato: Entrate derivanti dalla maggiorazione degli oneri di urbanizzazione
per il recupero dei sottotetti, con uno stanziamento di € 1.500.000,00.
11. Le entrate di cui al
comma 10 del presente articolo sono finalizzate per l’intero importo sul Cap.
di spesa 242422 UPB 06.02.004 denominato: L.R. 52/2002 - Valorizzazione
Aeroporto d’Abruzzo.»
112.
All’Allegato 3 - L.R. 95/1999 - della L.R. 6/2005,
il contributo di € 10.000,00 del destinatario "Cooperativa Incontro di
Roseto" è rettificato per un importo pari a € 19.000,00, nel contempo si
sopprime il contributo di € 9.000,00 assegnato, nello stesso allegato 3 (L.R.
95/1999), all’Associazione Incontro C. da Petronilla di Roseto (TE).
113.
All'elenco di cui all'allegato 7 (L.R. 56/2001)
della L.R. 6/2005 gli interventi:
BENEFICIARIO |
INTERVENTO L.R. 56/2001 |
COMUNE |
PROV. |
IMPORTO |
Chiesa
S. Paolo |
|
Colledara |
TE |
€
50.000 |
Chiesa
S.M. Alcaldarolo |
|
Isola
del G.S. |
TE |
€
40.000 |
Chiesa
SS Trinità di Varano |
|
Teramo |
TE |
€
20.000 |
Parrocchia S. Michele
Arcangelo |
|
Tossicia |
TE |
€
10.000 |
sono così sostituiti:
BENEFICIARIO |
INTERVENTO L.R. 56/2001 |
COMUNE |
PROV. |
IMPORTO |
Parrocchia
S. Maria del Sabato Santo |
edificazione
nuova sede |
Vasto |
CH |
€
50.000 |
ASI
Pineto Sport |
completamento
centro sportivo Isola delle Palme |
Pineto |
TE |
€
45.000 |
Parrocchia S. Michele
Arcangelo |
intervento
su chiesa S. Rocco |
Pietranico |
PE |
€
25.000 |
Art. 2
Modifica L.R. 15/2004
1.
All’Allegato 5 - L.R. 50/2001 della L.R. 15/2004 il
seguente intervento:
Beneficiario |
Intervento |
Comune |
Importo |
Parrocchia di
Pellescritta di Montereale |
Ristrutturazione tetto |
Montereale |
€ 50.000,00 |
è sostituito nei seguenti
termini:
Beneficiario |
Intervento |
Comune |
Importo |
Parrocchia di
Pellescritta di Montereale |
Interventi di
consolidamento e ristrutturazione |
Montereale |
€
50.000,00 |
Art. 3
Modifica tabella e
prospetti allegati
1.
La tabella riportante le variazioni del bilancio di
previsione 2005 è modificata come segue:
-
lo stanziamento del capitolo di entrata 11630 - UPB
01.01.002 denominato: Tasse automobilistiche regionali, è incrementato di € 1.000.000,00;
-
lo stanziamento del capitolo di spesa 51000 - UPB
05.01.003 denominato: Entrate derivanti da mutui a lungo termine e
dall'emissione di prestiti obbligazionari, è ridotto di € 1.000.000,00.
2.
Alla tabella riportante le variazioni all'Elenco
delle spese in c/capitale finanziate mediante ricorso a mutuo ex art. 23 della
L.R. 3/2002, l'importo indicato nella colonna "variazioni in –" in
corrispondenza del capitolo di spesa 102380 - UPB 07.02.017 è incrementato di €
1.000.000,00 e l'importo indicato nell'ultima colonna della tabella in
corrispondenza del medesimo capitolo è ridotto di € 1.000.000,00.
Art. 4
Integrazioni all'art. 21
della L.R. 23/2005
1.
Al comma 3 dell'art. 21 della L.R. 3.3.2005, n. 23
recante: Modifiche alla
L.R. 6/2005: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale
2005 e pluriennale 2005/2007 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale
2005) alle parole "Centro di Audiologia" si sostituiscono le parole
"Centro regionale di Audiologia e per impianti cocleari".
Art. 5
Modifiche L.R. 3/2002
1.
All'elenco delle spese in conto capitale finanziate
con mutuo ex art. 23 della L.R. 3/2002 sono apportate le seguenti modifiche: il
Cap. 62101 viene azzerato e contestualmente il Cap. 42410 viene aumentato di €
250.000,00 e l'elenco definitivo è € 2.250.000,00.
Art. 6
Interpretazione autentica
dell'art. 120 della L.R. 6/2005
1.
Le disposizioni di cui all'art. 120 della L.R.
6/2005 sono da intendersi nel senso che la deroga alla L.R. 62/1999 e
l'autorizzazione dell'insediamento di 15.000 mq. di nuova grande distribuzione
nel Comune di Teramo concerne sia la possibilità di accorpamento ai sensi
dell'art. 11 della L.R. 62/1999 di tale contingente con altri esercizi
commerciali, sia, per quanti vi concorrono, la deroga ai commi 3, 4 e 5 del
successivo art. 12 della medesima legge.
Art. 7
Tabella e prospetti
allegati
1.
L’elenco delle spese in
conto capitale finanziate con mutuo ex art. 23 della L.R. 3/2002, allegato alla
L.R. 7/2005 è modificato come da tabella allegata.
2.
Il bilancio di previsione
2005 di cui alla L.R. 7/2005 è modificato come da prospetti allegati alla
presente legge.
Art. 8
Entrata in vigore
1.
La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo.
****************
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 9 Novembre 2005
OTTAVIANO DEL TURCO