IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
Modifiche alla L.R. 8 febbraio 2005, n. 6

1.      Alla "Tabella dei rifinanziamenti delle LL.RR. - Allegato 1" di cui al 1° comma dell’art. 1 della L.R. 6/2005 concernente: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005), i seguenti rifinanziamenti:

 

Legge regionale

Oggetto

Capitolo

U.P.B.

N.

15

Anno

2004

Art.

62

Contributo per il completamento e il restauro degli immobili adibiti ad attività ricreative e culturali

152439

04.02.001

113

1998

 

Consorzio istituto superiore Europeo per l’artigianato per il recupero dell’edilizia

152435

03.02.005

 

-         sono sostituiti nei seguenti termini:

 

Legge regionale

Oggetto

Capitolo

U.P.B.

N.

33

Anno

2002

Art.

 

Contributo per il completamento e il restauro degli immobili adibiti ad attività ricreative e culturali

152439

04.02.001

113

1998

 

Consorzio istituto superiore Europeo per l’artigianato per il recupero dell’edilizia

151589

03.01.002

 

-         sono eliminati i seguenti rifinanziamenti:

 

Legge regionale

Oggetto

Capitolo

U.P.B.

N.

15

Anno

2004

Art.

35

Iniziative in materia di Unione Europa

61401

10.01.004

 

-         e sono aggiunti i seguenti rifinanziamenti:

 

Legge regionale

Oggetto

Capitolo

U.P.B.

N.

15

Anno

2004

Art.

31bis

Partecipazione della Regione Abruzzo e altri Enti alla Fondazione "Casa di Dante"

61672

10.01.004

7

2003

11

Contributi in favore dei Consorzi dei beni culturali delle province di L’Aquila e Teramo

61530

10.01.004

2.      Dopo l’art. 4 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:

«Art. 4 bis - Modifiche allegato 5 L.R. 6/2005

1.     Alla Tabella degli stanziamenti continuativi e del limite di impegno di cui all’Allegato 5 della L.R. 6/2005 l’importo dello stanziamento del Cap. 71525 - UPB 13.01.005 avente ad oggetto: Contributo al Consiglio Regionale dell’Unione Italiana Ciechi per l’acquisto di apparecchi tiflotecnici ed elettronici, è rideterminato in € 36.000,00.»

 

3.      L’art. 6 della L.R. 6/2005 così come modificato dalla L.R. 23/2005 concernente: Modifiche alla L.R. 6/2005 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005), è abrogato e rivivono le disposizioni di cui agli allegati 5, 6 e 7 della L.R. 15/2004 concernente: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004).

 

4.      Dopo l’art. 6 della L.R. 6/2005 sono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 6 bis - Modifiche allegato 6 L.R. 6/2005

1.   Nell’allegato 6 della L.R. 6/2005 i seguenti interventi:

 

Destinatario

Comune

Prov.

Importo

Associazione Sportiva Boxe –Avezzano

Avezzano

AQ

€ 5.000,00

Avezzano Boxe

Avezzano

AQ

€ 4.000,00

 

sono sostituiti dal seguente intervento:

 

Destinatario

Comune

Prov.

Importo

Associazione Sportiva Boxe –Avezzano

Avezzano

AQ

  9.000,00

 

Art. 6 ter - Modifiche allegato 6 L.R. 6/2005

1.     All’allegato 6 (L.R. 49/1999) della L.R. 6/2005, il destinatario "Qui Roseto" di Roseto degli Abruzzi è sostituito con "L.&V. Abruzzo Editoria 2000" di Roseto degli Abruzzi.

Art. 6 quater - Modifiche allegato 7 L.R. 6/2005

1.         Nell’allegato 7 della L.R. 6/2005 i seguenti interventi:

 

Beneficiario

Intervento L.R. 56/2001

Comune

Provincia

Importo

Comune di Luco dei Marsi

Per interventi archeologici

Luco dei Marsi

AQ

€ 10.000,00

Comune di Magliano dei Marsi

Opere pavimentazione e individuazione preesistenze Piazza Civitello

Magliano dei Marsi

AQ

€ 50.000,00

Parrocchia S. Maria in Monte Santo e Sant'Angelo in Ripe

Consolidamento Chiesa S. Francesco di Paola – S. Pasquale Baylon

Civitella del Tronto

TE

€ 235.000,00

sono sostituiti nei seguenti termini:

Beneficiario

Intervento L.R. 56/2001

Comune

Provincia

Importo

Comune di Luco dei Marsi

Interventi per infrastrutture urbane

Luco dei Marsi

AQ

€ 10.000,00

Comune di Magliano dei Marsi

Opere pavimentazione e individuazione preesistenze Piazza Castello e Vie adiacenti

Magliano dei Marsi

AQ

€ 50.000,00

Parrocchia S. Maria in Monte Santo e Sant'Angelo in Ripe

Consolidamento Chiesa S. Francesco di Paola – S. Pasquale Baylon

Civitella del Tronto

TE

€ 225.000,00

 

è eliminato il seguente intervento:

 

Beneficiario

Intervento L.R. 56/2001

Comune

Provincia

Importo

Comune di Controguerra

Sistemazione impianto sportivo

Controguerra

TE

€ 20.000,00

 

sono inseriti altresì i seguenti interventi

 

Beneficiario

Intervento L.R. 56/2001

Comune

Provincia

Importo

Parrocchia Santa Maria Maggiore

Intervento tecnico impiantistico e artistico

Francavilla al mare

CH

€ 120.000,00

Comune di Colonnella

Sistemazione campo sportivo

Colonnella

TE

€ 30.000,00

 

5.      Dopo l’art. 9 della L.R. 6/2005 sono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 9 bis - Modifica unità previsionale di base

1.         Il capitolo di spesa 21635 denominato: Fondo occupazione discendente da convenzione sottoscritta con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 22.1.2001, è attribuito alla UPB 11.01.003 denominata: Formazione, qualificazione e riqualificazione professionale.

Art. 9 ter - Modifica denominazione capitoli

1.         Il capitolo di spesa 21626 - UPB 13.01.010 è ridenominato: Interventi a sostegno degli stranieri immigrati L.R. 13.12.2004, n. 46.

2.         Il capitolo di spesa 11439 - UPB 02.01.007 è ridenominato: Spese per manutenzione ed il noleggio di mobili, macchine da scrivere, da calcolo, fotocopiatori ed altre macchine ad uso ufficio.

Art. 9 quater - Istituzione di nuovo capitolo di bilancio nello stato di previsione dell’entrata

1.         E’ autorizzata l’istituzione del capitolo di entrata 12621 UPB 01.02.001. denominato: Compensazione minor gettito accisa benzina - Tassa Automobilistica Regionale - art. 17, comma 22, Legge 27.12.1997, n. 449 e art. 1, comma 62, Legge 30.12.2004, n. 311, per la contabilizzazione dei relativi trasferimenti statali.»

 

6.      All’art. 11 della L.R. 6/2005, le parole "E’ autorizzata, per l’anno 2005, l’iscrizione dello stanziamento di € 7.000.000,00 nell’ambito della UPB 02.02.004 sul Cap. 12331" sono sostituite dalle parole "E’ autorizzata, per l’anno 2005, l’iscrizione dello stanziamento di € 6.000.000,00 nell’ambito della UPB 02.02.004 sul Cap. 12331".

 

7.      Dopo l'art. 15 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:

«Art. 15 bis - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale

1.  All'art. 17 della L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale, è aggiunto il seguente comma:

«2.   Nelle more dell'adozione, da parte della Giunta regionale, dell'atto di organizzazione dell'Albo regionale di cui all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto di convenzione previsto dall'art. 2, comma 3, per la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti in materia alle Camere di Commercio, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni delle cooperative sociali e loro consorzi all'albo stesso continuano ad essere disposte, limitatamente alle tipologie "A", "B" e "C", dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/1994 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 92 della L.R. 15/2004, la quale, per effetto della presente disposizione, continua ad operare.»

 

8.      Dopo l'art. 16 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:

«Art. 16 bis - Istituzione di un nuovo capitolo

1.      E' istituito per competenza e cassa nella FO 01 UPB 007 titolo 02 un Cap. 62650 denominato: Intervento per la realizzazione di opere nell'ambito della cooperazione internazionale con i paesi in via di sviluppo, con uno stanziamento per competenza e cassa di € 350.000,00 da destinare a progetti presentati da amministrazioni pubbliche.

2.     Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio in corso vengono apportate le seguenti variazioni: il Cap. 12484 della FO 02 02 UPB 010 in diminuzione per € 350.000,00 il capitolo denominato: Intervento per la realizzazione di opere nell'ambito della cooperazione internazionale con i paesi in via di sviluppo, di nuova istituzione in aumento per € 350.000,00.»

 

9.      Al comma 4 dell’art. 19 sostituire le parole "€ 650.000,00" con le parole "€ 250.000,00".

 

10.  All’art. 20 bis della L.R. 6/2005, inserito dall'art. 20 della L.R. 23/2005 concernente: Modifiche alla L.R. 6/2005 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005)" al comma 1 dopo le parole "Le Borse di studio aggiuntive afferiscono ai corsi di" è inserita la seguente alinea: "- Chirurgia Plastica n. 2 borse di studio", e dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 4:

«4.   Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati per l’anno 2005 in € 288.000,00, trovano copertura finanziaria con lo stanziamento iscritto nell’ambito della UPB 02.01.016 sul Cap. 11631 denominato: Interventi per la ricerca scientifica.»

 

11.  L’art. 21 della L.R. 6/2005 è sostituito dal seguente:

«1.   La Regione contribuisce, per l’anno 2005, al funzionamento del Consorzio Parco Scientifico e Tecnologico nella misura stabilita dalla legge di bilancio. Per l'esercizio 2005 è autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di € 500.000,00 sul Cap. 12303, UPB 08.02.020, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: Contributo per spese di funzionamento del Parco Scientifico e Tecnologico d'Abruzzo. L'erogazione del contributo regionale è disposta con determina della Direzione regionale attività produttive della Giunta su richiesta del legale rappresentante dell'ente.

2. All’onere derivante dal precedente comma si provvede mediante la riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli di spesa:

-         71656 per € 50.000,00

-         51611 per € 100.000,00

-         11826 per € 150.000,00

-         151414 per € 150.000,00

-         11301 per € 50.000,00»

 

12.  Al comma 8 dell’art. 22 della L.R. 6/2005 la parola "2004" è sostituita dalla parola "2005".

 

13.  L’art. 27 della L.R. 6/2005 è abrogato.

 

14.  L’art. 28 della L.R. 6/2005 è abrogato.

 

15.  L’art. 31 della L.R. 6/2005 è abrogato e rivivono le disposizioni di cui alla L.R. 6.9.1999, n. 66 recante: Disciplina della divulgazione agricola ed assistenza tecnica in agricoltura.

 

16.  L’art. 40 della L.R. 6/2005 è abrogato.

 

17.  L’art. 41 della L.R. 6/2005 è abrogato.

 

18.  L’art. 42 della L.R. 6/2005 è abrogato.

 

19.  Il comma 4 dell’art. 46 della L.R. 6/2005 è sostituito dal seguente:

«4.   All’art. 25 della L.R. 81/1998 concernente: Norma per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, sono aggiunti i seguenti commi:

7.         Per l’esercizio 2005 all’onere finanziario derivante dall’applicazione della presente legge si provvede con lo stanziamento iscritto nell’ambito della UPB 05.02.013 sul capitolo di spesa 152399 denominato: Fondo per l’attività dell’Autorità di Bacino regionale e per la realizzazione del programma triennale di intervento, art. 16 Legge 183/1989 e art. 17 L.R. 81/1998 e L.R. 43/2001, e con lo stanziamento iscritto nell’ambito della UPB 05.01.019 sul Cap. 151532 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Fondo per il Funzionamento dell’Autorità di Bacino Regionale.

8.         Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati ed iscritti sui pertinenti capitoli dei rispettivi bilanci con la legge di bilancio ai sensi della L.R. 3/2002.»

 

20.      Dopo l’art. 47 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:

«Art. 47 bis - Abrogazione del comma 3, dell’art. 13 della L.R. 2/2005 recante: Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell’accreditamento dei soggetti eroganti servizi alla persona

1.      Il comma 3 dell’art. 13 della L.R. 2/2005 recante: Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell’accreditamento dei soggetti eroganti servizi alla persona, è abrogato.»

 

21.      Dopo l’art. 48 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:

«Art. 48 bis - Conferimento in discarica dei beni mobili regionali dichiarati fuori uso

1.         E’ autorizzata l’iscrizione di € 10.000,00 nell’ambito della UPB 02.01.007 sul Cap. 11426 di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: Spese per il conferimento in discarica dei beni mobili regionali dichiarati fuori uso, da destinare alle spese connesse alla dismissione dei beni regionali posti fuori uso.

2.         Per gli esercizi successivi gli stanziamenti verranno determinati ed iscritti con legge di bilancio sul pertinente capitolo ai sensi della L.R. 3/2002.»

 

22.      L’art. 52 della L.R. 6/2005 è abrogato.

 

23.      L’art. 53 della L.R. 6/2005 è abrogato.

 

24.      L’art. 54 della L.R. 6/2005 è abrogato.

 

25.      Al comma 11 dell’art. 57 della L.R. 6/2005, le parole "€ 400.000,00" sono sostituite dalle parole "€ 100.000,00".

 

26.      Al comma 1 e al comma 2 dell’art. 59 della L.R. 6/2005, le parole "€ 700.000,00" sono sostituite dalle parole "€ 300.000,00".

 

27.      I commi 4 e 5 dell’art. 64 della L.R. 6/2005 sono abrogati.

 

28.      L’art. 65 della L.R. 6/2005 è abrogato, e rivivono le disposizioni di cui all’art. 34, comma 2, lett. b) della L.R. 28.4.2000, n. 83 recante: Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti.

 

29.      Dopo l’art. 65 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:

«Art. 65 bis - Istituzione di un dipartimento sub-provinciale da collocare nel territorio della Val Vibrata nel Comune di Nereto

1.      In considerazione dell’alto rischio ambientale presente nell’area della Val Vibrata, territorio che coincide con l’ex ASL di S. Omero, l’ARTA istituisce un dipartimento sub-provinciale dell’ARTA, con relativo personale medico, ispettivo ed amministrativo. Tale dipartimento avrà le competenze previste dall’art. 5 della Legge 21.7.1998 n. 64: Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (A.R.T.A), ovvero provvede alla promozione di iniziative di ricerca, applicata sui componenti dell’ambiente, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali di rischio per l’ambiente e per l’uomo, sulle forme di tutela degli ecosistemi; all’elaborazione di dati ed informazioni di interesse ambientale finalizzati alla prevenzione; alla realizzazione e gestione di un Sistema Informativo Regionale sull’Ambiente e sul Territorio (S.I.R.A.), ed in particolare sui rischi biologici, chimici e fisici in collegamento con il sistema informativo dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende U.S.L. ed in stretto collegamento con il Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA); all’erogazione di prestazioni in materia di prevenzione e di controllo ambientale previste dalla presente legge e richieste dai Comuni, dalle Province, dalle Aziende USL e da altre amministrazioni pubbliche, dai parchi ed Aree Naturali protette nonché Autorità di Bacino regionali e Consorzi acquedottistici e Consorzi di Bonifica per lo svolgimento dei rispettivi compiti di istituto; alla realizzazione di campagne di controllo ambientale ed all’elaborazione di proposte di bonifica a fronte di accertate situazioni di particolare degrado o rischio; alla realizzazione di campagne di controllo ambientale soprattutto dei fattori fisici, geologici chimici e biologici in materia di rifiuti, inquinamento acustico, di qualità dell’aria, delle acque e del suolo. Le azioni del suddetto dipartimento saranno in particolar modo rivolte al territorio della Val Vibrata ed alle condizioni dei fiumi Tronto e Vibrata.»

 

30.      Al comma 3 dell’art. 67 della L.R. 15/2002 così come sostituito dal comma 8 dell’art. 133 della L.R. 6/2005, dopo le parole "Direzione attività produttive" aggiungere le parole "d’intesa con la Commissione Consiliare competente".

 

31.      Il comma 24 dell’art. 69 della L.R. 6/2005 è sostituito dal seguente:

«24.  All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, valutato per l’anno 2005 in € 250.000,00 si provvede mediante utilizzazione di quota parte dello stanziamento iscritto sulla UPB 05.01.001, Cap. 271600 denominato: Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l’Appennino Parco d’Europa. Spese per la gestione ordinaria.»

 

32.      I commi 8 e 9 dell’art. 74 della L.R. 6/2005 sono abrogati.

 

33.      L’art. 79 della L.R. 6/2005 è abrogato.

 

34.      L’art. 81 della L.R. 6/2005 è abrogato e rivivono le disposizioni di cui all’art. 2 della L.R. 23.7.1991, n. 40 recante: Disciplina tariffaria per i servizi di trasporto pubblico locale.

 

35.      L’art. 82 della L.R. 6/2005 è abrogato.

 

36.      L’art. 83 della L.R. 6/2005 è abrogato.

 

37.      Dopo l’art. 91 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:

«Art. 91 bis - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 40/1991

1.       Dopo l’art. 14 della L.R. 40/1991 è inserito il seguente articolo:

«14 bis.   Gli abbonamenti per cinque o sei giorni per i servizi di linea interurbani denominati "linee operaie" sono validi anche sulle corse di ritorno dall’ultimo turno lavorativo il cui orario di partenza ricada oltre la mezzanotte del quinto o del sesto giorno di validità del titolo medesimo.»

 

38.      Al comma 5 quinquies dell’art. 93 della L.R. 7/2003 come modificato ed integrato dal comma 2 dell’art. 73 della L.R. 6/2005 le parole "A far data dal 1 gennaio 2005…" sono sostituite dalle parole "A far data dall’entrata in vigore della presente legge".

 

39.      L’art. 94 della L.R. 6/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 94 - Interventi in favore del COTIR e del CRAB

1.      La Regione Abruzzo, allo scopo di alleviare le difficoltà gestionali nelle quali versano il COTIR - Consorzio per la sperimentazione e la divulgazione delle tecniche irrigue con sede in Vasto e il CRAB - Consorzio Ricerche Applicate alle Biotecnologie con sede in Avezzano, concede agli stessi, per la sola annualità 2005, un contributo straordinario di € 200.000,00 cadauno.

2.      L’erogazione del contributo di cui al comma 1 è gestito dall’ARSSA e la relativa copertura finanziaria è assicurata mediante la finalizzazione di quota parte dello stanziamento iscritto nell’ambito della UPB 07.01.015 Cap. 101580 denominato: Erogazione all’ARSSA (Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo) dei fondi per la spesa del personale e per le spese di funzionamento.»

 

40.      La lett. d) del comma 1 dell'art. 86 della L.R. 6/2005 è abrogata e rivivono le disposizioni dell'art. 153 della L.R. 15/2004.

 

41.      L’art. 95 della L.R. 6/2005 è abrogato.

 

42.      All’art. 102 della L.R. 6/2005 sostituire le parole "€ 1.500.000,00" con "€ 1.000.000,00" ai commi 1 e 2. Il comma 2 è interamente sostituito dal seguente "E’ autorizzato per l’anno 2005 lo stanziamento di € 1.000.000,00 nell’ambito della UPB 02.02.010, sul Cap. 182304 denominato: Interventi per grandi opere infrastrutturali.

 

43.      Il comma 3 dell’art. 104 della L.R. 6/2005 è abrogato e rivivono le disposizioni previste dalla prima alinea del comma 5 dell’art. 2 della L.R. 14 settembre 1999, n. 68 recante: Integrazioni alla L.R. 3.3.1988, n. 25: Procedure per la determinazione dei valori dei suoli gravati da diritti di uso civico e per le utilizzazioni particolari delle terre civiche.

 

44.      L’art. 107 della L.R. 6/2005 è abrogato.

 

45.      Dopo l’art. 109 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:

«Art. 109 bis - Interventi a favore della filiera bieticolo saccarifera

1.      La Regione Abruzzo, nell’ambito delle attività di valorizzazione e sostegno dei prodotti agricoli regionali gestite dalla Direzione Agricoltura e Foreste, istituisce un apposito fondo a favore della coltura della bietola da zucchero. Le disponibilità del fondo potranno essere utilizzate anche per l’esecuzione di studi di possibile riconversione delle strutture appartenenti alla filiera bieticolo saccarifera a seguito di riforma del settore.

2.      Agli oneri per l'istituzione del fondo nell’annualità 2005, pari a € 108.268,00 si fa fronte mediante la riduzione per un importo pari a € 93.268,00 dello stanziamento di cui alla UPB 15.01.002 Cap. 321930, di € 15.000,00 dello stanziamento di cui alla UPB 02.01.007 Cap. 114211 e contestuale istituzione del Cap. 102480, UPB 07.02.003 denominato: Interventi a favore della filiera bieticolo saccarifera" con uno stanziamento di € 108.268,00 per competenza e cassa. Per gli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio.»

 

46.      L’art. 111 della L.R. 6/2005 recante: Modifiche della L.R. 28/1994, L.R. 106/1994, L.R. 6/2000 è così modificato:

«a.  dell’art. 4 bis Taglio colturale e relativa autorizzazione. Al punto 1, quarto comma, la lett. a) a partire da "i tagli" ed a finire a "motivate prescrizioni;" è abrogata ed è sostituita dalla seguente lett. a): "i tagli di superficie inferiori a un ettaro e mezzo e per una sola volta entro il medesimo anno solare, o anche se di superficie superiore, ove previsti da piani di gestione, di taglio o di assestamento regolarmente approvati, in corso di validità o scaduti da meno di cinque anni, non necessitano di specifica autorizzazione. L’interessato, proprietario o gestore (consorzio forestale o cooperativa convenzionata) invierà apposita comunicazione, almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori, con l’indicazione del taglio colturale che verrà eseguito. Alla comunicazione deve essere allegata la planimetria catastale con l’individuazione della superficie boscata da tagliare. Il Servizio Foreste della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale potrà, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, richiedere chiarimenti o disporre l’effettuazione di sopralluoghi congiunti e anche emanare specifiche motivate prescrizioni.

b.         al punto 1, quarto comma, alla lett. b) 1° rigo, dopo il termine "superiore" aggiungere "o pari" e dopo la parola "ettaro" aggiungere "e mezzo".

c.          al punto 1, il settimo comma, a partire da "Per interventi" ed a finire "di effettuare controlli." è abrogato.

d.         al punto 1 è aggiunto il seguente comma: "La domanda per i tagli colturali che ricadono nella rete Natura 2000 di cui all’art. 3 del DPR 357/1997, per superficie forestali pari o superiori ad un ettaro e mezzo, fino all’adozione del Piano Forestale Regionale previsto all’art. 15 della L.R. 28/1994 e successive modifiche è corredata dal progetto di valutazione d’incidenza di cui all’art. 6 del DPR 120/2003.»

 

47.      L’art. 113 della L.R. 6/2005 è abrogato.

 

48.      L’art. 115 della L.R. 6/2005 è abrogato.

 

49.      Al comma 10 dell’art. 116 della L.R. 6/2005 le parole "l’iscrizione dello stanziamento di € 150.000,00" sono sostituite dalle parole "l’iscrizione dello stanziamento di € 100.000,00".

 

50.      Alla L.R. 6/2005 dopo l'art. 120 è inserito l'art. 120 bis:

«Art. 120 bis - Modifiche alla L.R. 62/1999

Il secondo comma dell'art. 24 della L.R. 62/1999 è sostituito dal seguente:

2.   Nei casi di comprovata necessità, per ritardi comunque non imputabili al richiedente, il Comune può concedere proroghe la cui durata complessiva non può essere superiore a quella dei mesi entro i quali l'esercizio per il quale si richiede la proroga avrebbe dovuto essere attivato, così come previsto al comma precedente.

      La richiesta di proroga deve essere presentata al Comune sede degli esercizi nel termine di attivazione. In caso di mancata attivazione nei termini sopra fissati, il Sindaco dichiara la decadenza dell'atto autorizzatorio.»

 

51.      L’art. 123 della L.R. 6/2005 è sostituito nei seguenti termini:

«Art. 123 - Contributo allo Sportello Regionale per l’Internazionalizzazione del sistema delle imprese

1.     In attuazione delle disposizioni previste dall’art. 24 del D.Lgs 143/1998 recante: Disposizioni in materia di commercio con l’estero, la Regione Abruzzo sostiene le imprese e gli operatori del settore, ai fini della fruizione dei servizi e delle agevolazioni previste in materia, mediante l’istituzione dello Sportello Regionale per l’Internazionalizzazione del sistema delle imprese.

2.     Agli oneri di cui al comma 1, valutati per l’esercizio finanziario 2005 in € 120.000,00 si provvede con le risorse iscritte nell’ambito della UPB 08.01.012 sul capitolo di spesa 251530 ridenominato: Contributo allo Sportello Regionale per l’Internazionalizzazione del sistema delle imprese.»

 

52.      Dopo l’art. 123 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:

«Art. 123 bis - Interventi straordinari a favore del sistema produttivo

1.     La Regione Abruzzo concede, per l’anno 2005, un contributo straordinario di € 50.000,00 a favore di API Soluzione di Teramo a  sostegno del Progetto Pelletteria.

2.     E’ concesso, inoltre, un contributo straordinario di € 50.000,00 a favore del Consorzio Get-Export di Teramo per manifestazioni internazionali.

3.     Agli oneri derivanti dal presente articolo, che ammontano per l’esercizio 2005 a € 100.000,00, si provvede con le risorse iscritte nell’ambito della UPB 08.01.012 sul capitolo di spesa 251531 di nuova istituzione denominato: Interventi straordinari a favore del sistema produttivo.

4.     Al comma 2 dell’art. 123 della L.R. 6/2005 le parole "per l’esercizio finanziario 2005 in € 220.000,00" sono sostituite dalle parole "per l’esercizio finanziario 2005 in € 120.000,00".

5.     Allo schema di bilancio di cui al presente disegno di legge regionale sono apportate le seguenti variazioni:

-         capitolo di spesa 251530 - UPB 08.01.012 denominato: Contributo allo Sportello Regionale per l’Internazionalizzazione del sistema delle imprese

- in diminuzione  € 100.000,00

-         capitolo di spesa 251531 - UPB 08.01.012 denominato: Interventi straordinari a favore del sistema produttivo

- in aumento  € 100.000,00.»

 

53.      Al comma 3 dell’art. 128 della L.R. 6/2005 il codice del Cap. 231510 è sostituito dal codice 281510.

 

54.      L’art. 129 della L.R. 6/2005 è abrogato.

55.      L’art. 130 della L.R. 6/2005 modificato dall'art. 19 L.R. 3.3.2005, n. 23 concernente: Modifiche alla L.R. 6/2005 è abrogato.

 

56.      Il comma 2 dell’art. 137 della L.R. 6/2005 è sostituito nei seguenti termini:

«2.   Al Comune di Villalago è assegnato un contributo straordinario di € 100.000,00 mediante l’utilizzo di una quota parte dello stanziamento iscritto nell’ambito della UPB 05.01.001 sul Cap. di spesa 271600 denominato: Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l’Appennino Parco d’Europa – Spese per la gestione ordinaria.»

 

57.      Il comma 2 dell’art. 138 della L.R. 6/2005 è sostituito nei seguenti termini:

«2.   Al Comune di Sante Marie è assegnato un contributo straordinario di € 50.000,00 mediante l’utilizzo di una quota parte dello stanziamento iscritto nell’ambito della UPB 05.01.001 sul Cap. di spesa 271600 denominato: Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l’Appennino Parco d’Europa - Spese per la gestione ordinaria.»

 

58.      I commi 3 e 4 dell’art. 138 della L.R. 6/2005 sono abrogati.

 

59.      Al comma 1 dell'art. 140 della L.R. 6/2005 le parole "per la realizzazione del 1° lotto funzionale di un parco piscine", sono sostitute con le parole "per la realizzazione di interventi per pavimentazione strade comunali € 450.000,00; sistemazione Scuola media statale "Nicola Palma" € 250.000,00; realizzazione Piazza in contrada Floriano € 300.000,00.

         Al comma 2 dell'art. 140 della L.R. 6/2005 le parole "per la realizzazione del 1° lotto funzionale di un parco piscine" sono sostitute con le parole "per la realizzazione di interventi per pavimentazione strade comunali € 450.000,00; sistemazione Scuola media statale "Nicola Palma" € 250.000,00; realizzazione Piazza in contrada Floriano € 300.000,00.

 

60.      L’art. 145 della L.R. 6/2005 è abrogato.

 

61.      L’art. 149 della L.R. 6/2005 è abrogato e rivivono le disposizioni di cui all’allegato sub a/2 art. 39 L.R. 7/2003 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2003) e all’allegato n. 6 della L.R. 15/2004.

 

62.      Dopo l’art. 150 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:

«Art. 150 bis - Disposizioni relative alla L.R. 15.12.1978, n. 78 recante: Interventi per l'attuazione del diritto allo studio

1.      Gli oneri a carico della Regione Abruzzo derivanti dall’attuazione degli interventi di cui all’art. 5 bis della L.R. 78/1978 trovano copertura con le risorse iscritte nell’ambito della UPB 10.01.001 sul capitolo di spesa 41516 denominato: Trasferimento alle province per il trasporto e l’assistenza scolastica agli studenti disabili delle scuole medie superiori ed università.»

 

63.      Al comma 2 dell’art. 151 della L.R. 6/2005 è autorizzato l’incremento dello stanziamento per € 50.000,00.

64.      Nell’art. 153 della L.R. 6/2005 le parole "€ 300.000,00" sono sostituite dalle parole "€ 250.000,00" ed il comma 3 viene abrogato.

 

65.      Dopo l’art. 155 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:

«Art. 155 bis - Contributo in favore del sistema universitario Abruzzese

1.      La Regione Abruzzo, riconosciuta la necessità di sostenere lo sviluppo del sistema universitario Abruzzese, interviene in favore dei Comuni di Avezzano (AQ), Penne (PE) e Torre dei Passeri (PE) mediante la concessione, per l’anno 2005, di un contributo di € 100.000,00 ciascuno, da destinare al sostegno finanziario delle sedi universitarie distaccate nei Comuni sopra indicati.

2.      Agli oneri di cui al precedente comma, valutati per l’esercizio finanziario 2005 in € 300.000,00, si provvede con le risorse iscritte nell’ambito della UPB 10.01.002 sul capitolo di spesa 51530 ridenominato: Contributo in favore del Sistema Universitario Abruzzese.»

 

66.      L’art. 158 della L.R. 6/2005 è abrogato.

 

67.      L’art. 161 della L.R. 6/2005 è così modificato:

«Art. 161 - Contributo in favore dell’Associazione Amici della Musica Fedele Fenaroli di Lanciano

1.      La Regione Abruzzo, allo scopo di promuovere e valorizzare le attività musicali nel territorio regionale, concede, per l’anno 2005, un contributo straordinario di € 300.000,00 all’associazione Amici della Musica Fedele Fenaroli di Lanciano.

2.      Agli oneri derivanti dal presente articolo che ammontano a € 300.000,00 si provvede mediante lo stanziamento sul Cap. 61547, UPB 10.01.004 di nuova istituzione denominato: Contributo in favore dell’Associazione Amici della Musica Fedele Fenaroli di Lanciano.»

 

68.      L’art. 162 bis della L.R. 6/2005 inserito con l’art. 10 della L.R. 3.3.2005, n. 23 è abrogato.

 

69.      L’art. 163 della L.R. 6/2005 è abrogato.

 

70.      Dopo l’art. 174 della L.R. 6/2005 inserire i seguenti articoli:

«Art. 174 bis - Gruppo di lavoro emigrazione

1.      La composizione del Gruppo di Lavoro previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 817 del 19.9.2001 per la predisposizione dei piani di intervento nel campo dell’emigrazione e modificata come segue:

a.          tre componenti individuati nei componenti Consiglieri regionali nominati nel CRAM ai sensi dell’art. 4, lett. B) della L.R. 47/2004;

b.          il Dirigente del Servizio Attività di promozione della Regione e Collegamento con le Comunità Abruzzesi all’estero.

2.      Le funzioni di segretario sono espletate dal Responsabile dell’Ufficio Emigrazione.

3.      Il suddetto gruppo di Lavoro è preposto alla predisposizione dei piani di cui agli artt. 17 e 18 della L.R. 47/2004, in riferimento all’attività diretta dalla Regione e in relazione alle risorse disponibili.

«Art. 174 ter - Contributo straordinario al Centro Regionale Abruzzese di Lucerna

1.     La Regione Abruzzo concede un contributo straordinario per euro 50.000,00 al Centro regionale abruzzese di Lucerna per lavori di ristrutturazione della sede del Centro danneggiata dalla recente alluvione.

2.     Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati per l’esercizio finanziario 2005 in € 50.000,00 si provvede con le risorse iscritte nell’ambito del Cap. 12484 UPB 02.02.010.»

 

71.      Al comma 1 dell’art. 167 della L.R. 6/2005 le parole "concede un contributo triennale di € 300.000,00 annue" sono sostituite con le parole "concede, per l’anno 2005, un contributo di € 200.000,00"; al comma 2 del suddetto art. 167 le parole "che ammontano a € 300.000,00" sono sostituite dalle parole "che ammontano a € 200.000,00".

 

72.      Il comma 3 dell’art. 179 della L.R. 6/2005 è sostituito dal seguente:

«3.   L’art. 16 della L.R. 11.2.1999, n. 5 recante: Norme organiche sul teatro di prosa" è sostituito dal seguente:

Art. 16 - Norma finanziaria

1.         Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede per l’esercizio finanziario 2005 con le risorse iscritte sul capitolo di spesa 62436 - UPB 10.02.009 denominato: Interventi a favore del Teatro di Prosa - L.R. 5/1999.

2.         Per gli esercizi successivi lo stanziamento verrà iscritto nel pertinente capitolo di spesa con legge di bilancio, ai sensi della L.R. 3/2002.»

 

73.      Dopo l’art. 179 della L.R. 6/2005 inserire il seguente articolo:

«Art. 179 bis - Contributo al Comune di Rosciano per la tutela della minoranza linguistica arberesche presente nel territorio del Comune

1.       La Regione Abruzzo concede un contributo di € 20.000,00 al Comune di Rosciano per iniziative tese al riconoscimento ed alla tutela della comunità etnico linguistica di origine arberesche insediata nella frazione di Villa Badessa del Comune di Rosciano.

2.       All’onere complessivo valutabile in € 20.000,00 si provvede per l’esercizio 2005 con l’istituzione di un apposito capitolo di spesa 61440 nell’ambito della UPB 10.01.004 denominato: Contributo straordinario al Comune di Rosciano per la tutela della minoranza linguistica arberesche presenti nel Comune, la cui copertura finanziaria è assicurata con risorse previste nella UPB 15.01.001 Cap. 323000 denominato: Fondo speciale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti. In diminuzione per pari importo UPB 15.01.001 Cap. 323000.

3.       Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.»

 

74.      L’art. 180 della L.R. 6/2005 è abrogato.

 

75.      All’art. 182 della L.R. 6/2005 sostituire le parole "€ 80.000" con "€ 40.000".

 

76.      Alla L.R. 37/1999 viene abrogata l’ultima frase del paragrafo "Organizzazione": "Al Direttore dell’Agenzia ed al personale assunto con contratto di diritto privato si applica il disposto dell’art. 3, comma 8, del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni".

 

77.      Dopo l’art. 196 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:

«Art. 196 bis - Invio del personale ASL nei paesi in via di sviluppo o teatro di conflitti armati

1.       La Regione, nel quadro degli aiuti internazionali ai paesi in via di sviluppo o teatro di conflitti armati, sostiene le Organizzazioni non governative (ONG) riconosciute dal Governo Italiano e responsabili dell’attuazione di progetti specifici di intervento, attraverso l’attività di volontariato del personale di professioni sanitarie dipendente dalle strutture sanitarie pubbliche dell’Abruzzo.

2.       Per i fini di cui al comma 1, il personale delle professioni sanitarie dipendente dalle strutture pubbliche dell’Abruzzo, disponibile a svolgere attività di volontariato all’estero, per l’attuazione di progetti specifici gestiti dalla ONG, può usufruire di non più di trenta giorni di aspettativa retribuita per ciascun anno solare.

3.       I periodi di aspettativa di cui al comma 2 sono conteggiati agli effetti dell’anzianità di servizio sia per il calcolo del trattamento di fine rapporto sia per il trattamento di quiescenza.

4.       L’Assessore regionale alla Sanità entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge ne dispone l’attuazione.

5.       Per gli anni successivi, l’Assessore regionale alla Sanità, entro il 31 gennaio assegna alle strutture pubbliche le risorse necessarie sulla base delle richieste pervenute entro il 30 novembre dell’anno precedente.

6.       Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in € 200.000,00 (duecentomila), per l’anno 2005 si provvede con le risorse già iscritte nell’ambito della UPB 12.01.001 con istituzione di apposito capitolo di spesa denominato: Oneri derivanti dall’invio del personale ASL nei paesi in via di sviluppo o teatro di conflitti armati, con uno stanziamento per competenza e cassa di € 200.000,00.

7.       Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.»

 

78.      L’art. 199 della L.R. 6/2005 è abrogato.

 

79.      Il comma 4 dell’art. 200 della L.R. 6/2005 è abrogato.

 

80.      Dopo l’art. 200 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:

«Art. 200 bis - Assistenza sanitaria per gli studenti universitari fuori sede (ASSU)

1.      La Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 19, Legge 2.12.1991, n. 390, garantisce assistenza sanitaria, medico-farmaceutica e ospedaliera agli studenti universitari, ai dottorandi di ricerca e agli specializzandi degli Atenei abruzzesi (Università degli Studi dell’Aquila, Università degli studi di Teramo, Università degli studi di Chieti-Pescara "D’Annunzio") fuori sede, mediante la stipula di un’apposita Convenzione con le predette Università, per il tramite della Direzione Sanità.

2.      La convenzione suddetta dovrà permettere allo studente di accedere a:

-         visite mediche ambulatoriali;

-         visite specialistiche;

-         esami di laboratorio;

-         esami strumentali;

-         assistenza odontoiatrica in urgenza;

-         assistenza ostetrico/ginecologica;

-         ricovero ospedaliero;

-         assistenza presso i consultori;

-         interventi del medico di guardia medica.

3.      Hanno diritto all’assistenza sanitaria per le prestazioni di cui al comma 2 gli studenti che risultano regolarmente iscritti (Laurea, Laurea Specialistica, Dottorato di Ricerca, Specializzazione) rispettivamente:

-         all’Università degli Studi dell’Aquila, e che risiedono in Comuni non appartenenti alla ASL dell’Aquila, per le prestazioni effettuate presso la ASL dell’Aquila;

-         all’Università degli studi di Teramo, e che risiedono in Comuni non appartenenti alla ASL di Teramo, per le prestazioni effettuate presso la ASL di Teramo;

-         all’Università degli studi di Chieti-Pescara "D’Annunzio", e che risiedono in Comuni non appartenenti alle ASL di Chieti e Pescara, per le prestazioni effettuate presso le ASL di Chieti e Pescara.

4.     La Direzione Sanità stabilisce nell’ambito della predetta convenzione il piano di assistenza relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni, di concerto con le Facoltà di Medicina e Chirurgia per quanto concerne l’Università degli studi dell’Aquila e di Chieti-Pescara.

5.     Gli oneri di cui al presente articolo, valutati per il corrente anno in € 250.000,00, trovano copertura con lo stanziamento iscritto nel bilancio di previsione corrente nel capitolo di spesa 321901 - UPB 02.01.009, denominato: Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi connessi a pagamenti incompleti o tardivi.»

 

81.      Al comma 1 dell’art. 201 della L.R. 6/2005 le parole "la somma di € 23.000.000.000,00" sono sostituite dalle parole "la somma di € 7.000.000,00"; al comma 2 dell’art. 201 della L.R. 6/2005 le parole "la somma di € 23.000.000.000,00" sono sostituite dalle parole "la somma di € 7.000.000,00".

 

82.      L’art. 203 della L.R. 6/2005 è abrogato.

 

83.      Il comma 1 dell’art. 210 della L.R. 6/2005 è abrogato.

 

84.      All’art. 210 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente comma:

«7.   Al fine di provvedere al finanziamento della campagna di vaccinazione antinfluenzale per l’annualità 2005, è autorizzata una spesa complessiva di € 600.000,00. All’onere derivante si provvede mediante l’istituzione del Cap. 81549 - UPB 12.01.001 denominato: Spese relative alle campagne di vaccinazioni, la cui copertura finanziaria è assicurata con una variazione in diminuzione: per € 390.000,00 del Cap. 81470 - UPB 12.01.001 e per € 210.000,00 del Cap. 11826 - UPB 02.01.003.»

 

85.      Dopo l’art. 210 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:

«Art. 210 bis - Modifiche alla L.R. 11 agosto 2004, n. 26 concernente: Interventi della Regione Abruzzo per contrastare e prevenire il fenomeno mobbing e lo stress psico-sociale sui luoghi di lavoro

1.      Al comma 1 dell’art. 5 della L.R. 26/2004 le parole "l’Assessorato al Lavoro" sono sostituite con le parole "la Direzione Sanità"»

 

86.      Dopo l’art. 213 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:

«Art. 213 bis - Interventi per emergenze umanitarie

1.      La Regione Abruzzo istituisce un fondo di emergenza umanitaria per fronteggiare situazioni di particolari difficoltà umanitarie e sanitarie.

2.      La Giunta regionale, per il tramite della Direzione regionale Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, è autorizzata a disciplinare le situazioni di difficoltà e ad erogare i contributi a valer sul fondo di cui al comma 1.

3.      Agli oneri di cui ai commi precedenti, valutati per l’esercizio finanziario 2005 in € 33.000,00, si provvede mediante le risorse iscritte nell’ambito della UPB 02.01.016 - capitolo di spesa 11654 denominato: Fondo regionale per le emergenze umanitarie.»

 

87.      Al comma 2 dell’art. 214 della L.R. 6/2005 le parole "Interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi del 26 dicembre 2004" sono sostituite dalle parole "Interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi".

 

88.      Il comma 2 dell’art. 215 della L.R. 6/2005 è abrogato.

 

89.      Ai commi 1 e 2 dell’art. 216 della L.R. 6/2005 le parole "€ 300.000,00" sono sostituite dalle parole "€ 200.000,00".

 

90.      L’art. 217 della L.R. 6/2005 è abrogato.

 

91.      All’art. 218 della L.R. 6/2005 il codice del Cap. 716421 è sostituito dal codice 71642.

 

92.      Al comma 1 dell’art. 220 della L.R. 6/2005 la seguente alinea:

-          un contributo di € 50.000,00 all’Associazione Croce Bianca Val Vibrata con sede nel Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE)

è sostituita dalle seguenti:

-          un contributo straordinario di € 25.000,00 al Circolo Anziani 2001 del Comune di Nereto per realizzazione sede;

-          un contributo straordinario di € 25.000,00 all’Istituto Suore Operate Immacolata Concezione del Comune di Colonnella.

 

93.      Il comma 3 dell’art. 225 della L.R. 6/2005 è sostituito dal seguente:

«3. Il Consiglio regionale, con apposito provvedimento da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta della Giunta e sentita la Conferenza Permanente Regione - Enti Locali di cui alla L.R. 21/1996, provvede alla verifica generale dell'attuale articolazione degli Ambiti Territoriali Sociali per la gestione unitaria ed integrata del Sistema Locale dei Servizi Sociali a rete. La verifica, con eventuale nuova determinazione degli Ambiti Territoriali Sociali, è attuata secondo i seguenti criteri:

a)      adeguato dimensionamento territoriale e demografico, tenendo conto della situazione delle aree con forte dispersione territoriale;

b)      convergenza con altre articolazioni territoriali in particolare quella delle Comunità Montane;

c)      sostenibilità della gestione integrata dei servizi sociali e sanitari.»

 

94.      La L.R. 12.2.2005, n. 8 è abrogata. Lo stanziamento di cui al capitolo di spesa 102341 del bilancio regionale 2005 denominato: Contributi alle province per danni causati dalla fauna selvatica, è interamente riservato al ristoro dei danni causati all’agricoltura e alla zootecnica di cui alla L.R. 10/2003.

 

95.      Alla tabella A della L.R. 10/2003 "Specie animali di notevole interesse faunistico" è aggiunta la specie del cinghiale.

 

96.      Al comma 2 dell’art. 227 della L.R. 6/2005 le parole "con lo stanziamento di € 100.000,00" sono sostituite dalle parole "con lo stanziamento di € 150.000,00".

 

97.      L’art. 229 della L.R. 6/2005 è abrogato.

 

98.      All’art. 230 della L.R. 6/2005 le parole "di € 100.000,00" sono sostituite dalle parole "per un importo complessivo pari a € 2.000.000,00".

 

99.      L’art. 231 della L.R. 6/2005 è abrogato.

 

100.  L’art. 235 della L.R. 6/2005 è abrogato.

 

101.  Dopo l’art. 238 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:

«Art. 238 bis - Contributi ai comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti per partecipazione autonoma ai bandi europei

1.       La Regione Abruzzo, nell’ambito della valorizzazione del sistema delle autonomie locali, istituisce un Fondo per concedere contributi ai Comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, risultante dall’ultimo censimento, che intendono partecipare autonomamente ai bandi europei.

2.       Il contributo massimo erogabile dalla Regione, utilizzabile esclusivamente come cofinanziamento, è pari al 40% del costo complessivo del progetto.

3.       Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, mediante la Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Controlli approva le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, previa intesa con l’ANCI.

4.       Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati per l’esercizio finanziario 2005 in € 500.000,00 si provvede mediante le risorse iscritte nell’ambito della UPB 14.01.005 sul Cap. di spesa 121520 denominato: Fondo regionale per il supporto ai Comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti per la partecipazione ai bandi europei, di importo pari a € 500.000,00.»

 

102.  L’art. 243 della L.R. 6/2005 è sostituito nei seguenti termini:

«Art. 243 - Interventi per impianti sciistici nel comprensorio di Scanno

1.      La Giunta regionale, tramite la Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali e Controlli, è autorizzata a partecipare direttamente agli investimenti per gli impianti sciistici del comprensorio di Scanno per un importo di spesa di € 1.000.000,00.

2.      Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con lo stanziamento di € 1.000.000,00 iscritto sul capitolo di spesa 1823303 - UPB 06.02.006 ridenominato: Interventi per gli investimenti sugli impianti sciistici del comprensorio di Scanno.»

 

103.  Dopo l’art. 243 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:

«Art. 243 bis - Interventi a favore delle Province per la manutenzione straordinaria delle strade

1.      La Regione Abruzzo, in relazione al conferimento delle funzioni in materia di viabilità, ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs. 112/1998 e degli artt. 66 e 67 della L.R. 11/1999, concede alle Province un contributo finanziario per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali.

2.      Per l’anno 2005 la Giunta regionale procede alla ripartizione del contributo finanziario in parti uguali tra le province abruzzesi mediante la Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Controlli.

3.      Per gli anni successivi la ripartizione delle risorse avverrà sulla base dei criteri e delle modalità approvate con atto della Giunta regionale, previa intesa con l’Unione Province Italiane.

4.      Le Province, ad avvenuta utilizzazione delle risorse, trasmettono alla Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Controlli della Giunta regionale una dettagliata relazione sugli interventi realizzati.

5.      Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati per l’esercizio finanziario 2005 in € 1.200.000,00, si provvede con le risorse iscritte nell’ambito della UPB 06.02.002, Cap. di spesa 172310 denominato: Fondo per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali.

6.      Per gli anni successivi lo stanziamento verrà determinato con le annuali leggi di bilancio ai sensi della L.R. 3/2002.»

 

104.  L’art. 244 della L.R. 6/2005 è abrogato.

 

105.  L’art. 246 della L.R. 6/2005 è abrogato.

 

106.  Al comma 1 dell’art. 247 della L.R. 6/2005 le parole "…concede un contributo di € 1.000.000,00" sono sostituite dalle parole "…concede un contributo di € 255.000,00"; al comma 2 del suddetto art. 247 le parole "Agli oneri derivanti dal presente articolo che ammontano a € 1.000.000,00 si provvede con l’aumento dello stanziamento di € 1.000.000,00" sono sostituite dalle parole "Agli oneri derivanti dal presente articolo che ammontano a € 255.000,00 si provvede con l’aumento dello stanziamento di € 255.000,00".

 

107.  Al comma 1 dell’art. 248 della L.R. 6/2005 le parole "concede un contributo di € 750.000,00" sono sostituite dalle parole "concede un contributo di € 400.000,00"; al comma 2 del suddetto art. 248 le parole "che ammontano a € 750.000,00" sono sostituite dalle parole "che ammontano a € 400.000,00".

 

108.  L’art. 249 della L.R. 6/2005 è abrogato e rivivono le disposizioni di cui alla L.R. 17.11.2004, n. 41 recante: Modifiche ed integrazioni alla L.R. 15/2004 (Legge finanziaria regionale 2004) e alla L.R. 16/2004 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 - Bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo).

 

109.  Il comma 1 dell’art. 254 della L.R. 6/2005 è così sostituito:

«1. Dopo il comma 8 dell’art. 10 della L.R. 18.5.2000, n. 95 recante: Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane, sono aggiunti i seguenti commi:

9.       A partire dall’esercizio finanziario 2005, le Comunità Montane sono tenute a presentare, inoltre, apposita dichiarazione a firma del Responsabile dell’Ente relativa all'utilizzazione delle risorse destinate agli investimenti.

10.  In caso di inadempienza a quanto stabilito nei precedenti commi 8 e 9 il finanziamento è revocato e la Giunta regionale è autorizzata a recuperare in tutto o in parte le somme erogate.»

 

110.  Al comma 2 dell’art. 254 della L.R. 6/2005, dopo il comma 4 dell’art. 47 della L.R. 95/2000 è aggiunto il seguente comma:

«5.   La Giunta regionale provvede con apposito atto a disciplinare i criteri e le modalità per il funzionamento dell’Osservatorio nonché per l’utilizzazione degli stanziamenti di cui al comma 3.»

 

111.  I commi 10 e 11 dell’art. 256 della L.R. 6/2005 sono riformulati nei seguenti termini:

«10.   Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale è istituito nell’ambito della UPB 03.05.002 il Cap. 35020 denominato: Entrate derivanti dalla maggiorazione degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti, con uno stanziamento di € 1.500.000,00.

11.  Le entrate di cui al comma 10 del presente articolo sono finalizzate per l’intero importo sul Cap. di spesa 242422 UPB 06.02.004 denominato: L.R. 52/2002 - Valorizzazione Aeroporto d’Abruzzo.»

 

112.  All’Allegato 3 - L.R. 95/1999 - della L.R. 6/2005, il contributo di € 10.000,00 del destinatario "Cooperativa Incontro di Roseto" è rettificato per un importo pari a € 19.000,00, nel contempo si sopprime il contributo di € 9.000,00 assegnato, nello stesso allegato 3 (L.R. 95/1999), all’Associazione Incontro C. da Petronilla di Roseto (TE).

 

113.  All'elenco di cui all'allegato 7 (L.R. 56/2001) della L.R. 6/2005 gli interventi:

 

BENEFICIARIO

INTERVENTO L.R. 56/2001

COMUNE

PROV.

IMPORTO

Chiesa S. Paolo

 

Colledara

TE

€ 50.000

Chiesa S.M. Alcaldarolo

 

Isola del G.S.

TE

€ 40.000

Chiesa SS Trinità di Varano

 

Teramo

TE

€ 20.000

Parrocchia S. Michele Arcangelo

 

Tossicia

TE

€ 10.000

 

sono così sostituiti:

 

BENEFICIARIO

INTERVENTO L.R. 56/2001

COMUNE

PROV.

IMPORTO

Parrocchia S. Maria del Sabato Santo

edificazione nuova sede

Vasto

CH

€ 50.000

ASI Pineto Sport

completamento centro sportivo Isola delle Palme

Pineto

TE

€ 45.000

Parrocchia S. Michele Arcangelo

intervento su chiesa S. Rocco

Pietranico

PE

€ 25.000

 

Art. 2

Modifica L.R. 15/2004

 

1.      All’Allegato 5 - L.R. 50/2001 della L.R. 15/2004 il seguente intervento:

 

Beneficiario

Intervento

Comune

Importo

Parrocchia di Pellescritta di Montereale

Ristrutturazione tetto

Montereale

€ 50.000,00

 

è sostituito nei seguenti termini:

 

Beneficiario

Intervento

Comune

Importo

Parrocchia di Pellescritta di Montereale

Interventi di consolidamento e ristrutturazione

Montereale

€ 50.000,00

 

Art. 3

Modifica tabella e prospetti allegati

 

1.      La tabella riportante le variazioni del bilancio di previsione 2005 è modificata come segue:

-         lo stanziamento del capitolo di entrata 11630 - UPB 01.01.002 denominato: Tasse automobilistiche regionali, è incrementato di € 1.000.000,00;

-         lo stanziamento del capitolo di spesa 51000 - UPB 05.01.003 denominato: Entrate derivanti da mutui a lungo termine e dall'emissione di prestiti obbligazionari, è ridotto di € 1.000.000,00.

 

2.      Alla tabella riportante le variazioni all'Elenco delle spese in c/capitale finanziate mediante ricorso a mutuo ex art. 23 della L.R. 3/2002, l'importo indicato nella colonna "variazioni in –" in corrispondenza del capitolo di spesa 102380 - UPB 07.02.017 è incrementato di € 1.000.000,00 e l'importo indicato nell'ultima colonna della tabella in corrispondenza del medesimo capitolo è ridotto di € 1.000.000,00.

 

Art. 4

Integrazioni all'art. 21 della L.R. 23/2005

 

1.      Al comma 3 dell'art. 21 della L.R. 3.3.2005, n. 23 recante: Modifiche alla L.R. 6/2005: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005/2007 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2005) alle parole "Centro di Audiologia" si sostituiscono le parole "Centro regionale di Audiologia e per impianti cocleari".

 

Art. 5

Modifiche L.R. 3/2002

 

1.      All'elenco delle spese in conto capitale finanziate con mutuo ex art. 23 della L.R. 3/2002 sono apportate le seguenti modifiche: il Cap. 62101 viene azzerato e contestualmente il Cap. 42410 viene aumentato di € 250.000,00 e l'elenco definitivo è € 2.250.000,00.

 

Art. 6

Interpretazione autentica dell'art. 120 della L.R. 6/2005

 

1.      Le disposizioni di cui all'art. 120 della L.R. 6/2005 sono da intendersi nel senso che la deroga alla L.R. 62/1999 e l'autorizzazione dell'insediamento di 15.000 mq. di nuova grande distribuzione nel Comune di Teramo concerne sia la possibilità di accorpamento ai sensi dell'art. 11 della L.R. 62/1999 di tale contingente con altri esercizi commerciali, sia, per quanti vi concorrono, la deroga ai commi 3, 4 e 5 del successivo art. 12 della medesima legge.

 

Art. 7

Tabella e prospetti allegati

 

1.      L’elenco delle spese in conto capitale finanziate con mutuo ex art. 23 della L.R. 3/2002, allegato alla L.R. 7/2005 è modificato come da tabella allegata.

 

2.      Il bilancio di previsione 2005 di cui alla L.R. 7/2005 è modificato come da prospetti allegati alla presente legge.

 

Art. 8

Entrata in vigore

 

1.           La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 9 Novembre 2005

OTTAVIANO DEL TURCO