IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Sostituzione comma 1 art. 33 della L.R. 7/2002)

Il comma 1 dell'articolo 33 della L.R. del 10.05.2002 n. 7 è sostituito dal seguente comma:

      “1) La Regione Abruzzo, qualora il parametro contributivo ministeriale determinato annualmente sia inferiore alla misura prevista dal D.Lgs. 29.03.2004 n. 102 e successive modifiche ed integrazioni, concede ai Consorzi di difesa e per loro tramite alle Cooperative e loro Consorzi, nonché ai singoli produttori, un contributo integrativo fino alla misura del contributo statale sulla spesa dei premi assicurativi ammessi dallo Stato ai sensi del medesimo D.Lgs.”

Art. 2
(Sostituzione comma 2 art. 33 della L.R. 7/2002)

Il comma 2 dell'articolo 33 della L.R. del 10.05.2002 n. 7 è sostituito dal seguente comma:

      “2) Il contributo integrativo regionale è erogato, su richiesta dei Consorzi di difesa, una volta che questi hanno ricevuto l'ammontare dei contratti assicurativi stipulati dagli aventi diritto, ai sensi del D.Lgs n. 102/2004 e successive modifiche e integrazioni, e ad avvenuta emissione del D.M. che determina i parametri contributivi.”

Art. 3
(Norma finanziaria)

La presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 33 della L.R. 7/2002.

Art. 4
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 7 Novembre 2005

OTTAVIANO DEL TURCO