IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Sostituzione comma 1 art. 33 della L.R. 7/2002)
Il comma 1 dell'articolo 33 della L.R. del 10.05.2002 n. 7 è sostituito dal seguente comma:
“1) La Regione Abruzzo, qualora il parametro contributivo ministeriale determinato annualmente sia inferiore alla misura prevista dal D.Lgs. 29.03.2004 n. 102 e successive modifiche ed integrazioni, concede ai Consorzi di difesa e per loro tramite alle Cooperative e loro Consorzi, nonché ai singoli produttori, un contributo integrativo fino alla misura del contributo statale sulla spesa dei premi assicurativi ammessi dallo Stato ai sensi del medesimo D.Lgs.”
Art. 2
(Sostituzione comma 2 art. 33 della L.R. 7/2002)
Il comma 2 dell'articolo 33 della L.R. del 10.05.2002 n. 7 è sostituito dal seguente comma:
“2) Il contributo integrativo regionale è erogato, su richiesta dei Consorzi di difesa, una volta che questi hanno ricevuto l'ammontare dei contratti assicurativi stipulati dagli aventi diritto, ai sensi del D.Lgs n. 102/2004 e successive modifiche e integrazioni, e ad avvenuta emissione del D.M. che determina i parametri contributivi.”
Art. 3
(Norma finanziaria)
La presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 33 della L.R. 7/2002.
Art. 4
(Entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 7 Novembre 2005
OTTAVIANO DEL TURCO