IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che il D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali, all'art. 7 regolamenta la competenza della Regione per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

Visto che a tutt'oggi, non risultano ancora emanate da parte del Ministero dell'Ambiente, per gli impianti di nuova costruzione, le linee guida ed i valori minimi e massimi di emissione di cui all'art.3, comma 2), lettera a), del D.P.R. 203/1988;

Vista la delibera di C.R.A. n. 28/5 del 06.02.2001, esecutiva nei termini di legge, avente per oggetto "D.P.R. 203/88 artt. 6, 15, 17 - riordino e riorganizzazione delle procedure delle Autorizzazioni e Autorizzazione di carattere Generale di cui al D.P.R. 25 luglio 1991 art. 5   comma 1";

Vista la nota fax datata 13.10.2005, acquisita agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA in data 13.10.2005, prot. n. 9266, già acquisita in data 04.06.2003, prot. n. 4874 ,con la quale la ditta Hydro Aluminium Colors s.r.l. chiede che l’autorizzazione art. 7 – D.P.R. 203/88 rilasciata alla ditta Kromoss s.r.l. con ord. n. DF2/93 del 08.10.2002, venga volturata in capo alla ditta Hydro Aluminium s.r.l., con sede in Strada Comunale del Fucino - Comune di Aielli (AQ), relativamente all’impianto di “verniciatura alluminio” ;

Viste le determinazioni dirigenziali :

-    n. DF2/93 del 08.10.2002 avente per oggetto “Autorizzazione relativamente alle emissioni in atmosfera per gli impianti di verniciatura alluminio per i fini ed ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 24.05.1988, n.203 della ditta Kromoss da ubicarsi in Strada Comunale del Fucino – Comune di Aielli”;

-    n. DF2/3 del 05.01.2005 avente per oggetto “ Autorizzazione relativamente alle emissioni in atmosfera per l’ impianto di trattamento e verniciatura barre in alluminio per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24.05.1988, n. 203, art. 15 a) della ditta Hydro Aluminium Colors ubicato in Comune di Aielli (AQ) -  Strada Comunale del Fucino”;

Vista la nota datata 27.05.2005 (all. n. 1) con la quale la ditta Hydro Aluminium  Colors:

-    comunica di voler apportare modifiche ai camini E1 – E2 autorizzati con determinazione n. DF2/3 del 05.01.2005 e ai camini E3, E4, E5, E6,E7 autorizzati con determinazione n. DF2/93 del 08.10.2002, dichiarando che le stesse sono migliorative dal punto di vista quali-quantitativo;

-    chiede l’autorizzazione all’accorpamento dei camini E3, E4, E5, E6 ed E7 in un unico camino denominato E3 ed alla installazione di un sistema di abbattimento ad alta efficienza;

-    chiede l’autorizzazione allo spostamento dei camini E1 ed E2 all’esterno della struttura e la sostituzione del vecchio sistema di abbattimento ad idrofiltri con uno a maniche più efficace e tecnologicamente  avanzato;

Visto il nuovo quadro riassuntivo delle emissioni della ditta Hydro Aluminium Colors datato 06.09.2005, allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto (all. n. 2);

Vista la nota datata 23.09.2005, (all. n. 3) con la quale l' A. R. T. A. Dipartimento provinciale di L’Aquila esprime parere favorevole alla rettifica delle autorizzazioni concesse con determinazioni dirigenziali n. DF2/93 del 08.10.2002 e n. DF2/3 del 05.01.2005 con l’adozione del nuovo quadro riassuntivo delle emissioni datato 06.09.2005;

Tenuto conto della documentazione tecnico-progettuale allegata alla domanda di autorizzazione , depositata agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA della Giunta Regionale;

Vista la L.R. n. 77 del 14.09.1999;

Ritenuto

-    di dover procedere alla VOLTURA dell’autorizzazione ai sensi dell’ art. 7 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, rilasciata alla ditta Kromoss s.r.l.  con det. n. DF2/93 del 08.10.2002, in capo alla ditta Hydro Aluminium Colors s.r.l., relativamente all’impianto di “verniciatura allumino”;

-    di dover procedere alla RETTIFICA e unificazione delle autorizzazioni concesse con determinazioni dirigenziali n. DF2/93 del 08.10.2002 e n. DF2/3 del 05.01.2005, secondo il nuovo quadro riassuntivo delle emissioni datato 06.09.2005 dal quale si evincono l’accorpamento dei camini E3, E4, E5, E6 ed E7 nel punto di emissione E3, e le variazioni quali-quantitative delle emissioni in senso migliorativo, a seguito della “sostituzione del sistema di abbattimento ad idrofiltri con il più efficace e tecnologicamente avanzato abbattitore a maniche” al fine di consentire alla Ditta Hydro Aluminium Colors  la continuazione delle emissioni relative all’ impianto di verniciatura alluminio e di trattamento e verniciatura barre in alluminio ubicato nel Comune di Aielli , strada comunale del Fucino, con l’adozione del nuovo quadro riassuntivo delle emissioni datato 06.09.2005  e nel rispetto degli elaborati tecnico progettuali depositati agli atti del Servizio;

DETERMINA

1)   di volturare l’autorizzazione ai sensi dell’ art. 7 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, rilasciata alla ditta Kromoss s.r.l.  con det. n. DF2/93 del 08.10.2002, in capo alla ditta Hydro Aluminium Colors s.r.l., relativamente all’impianto di “verniciatura allumino”;

2)   di procedere alla RETTIFICA e unificazione delle autorizzazioni concesse con determinazioni dirigenziali n. DF2/93 del 08.10.2002 e n. DF2/3 del 05.01.2005, secondo il nuovo quadro riassuntivo delle emissioni datato 06.09.2005 dal quale si evincono l’accorpamento dei camini E3, E4, E5, E6 ed E7 nel punto di emissione E3, e le variazioni quali-quantitative delle emissioni in senso migliorativo, a seguito della “sostituzione del sistema di abbattimento ad idrofiltri con il più efficace e tecnologicamente avanzato abbattitore a maniche” al fine di consentire alla Ditta Hydro Aluminium Colors  la continuazione delle emissioni relative  all’ impianto di verniciatura alluminio e di trattamento e verniciatura barre in alluminio ubicato nel Comune di Aielli, strada comunale del Fucino, con l’adozione del nuovo quadro riassuntivo delle emissioni datato 06.09.2005  e nel rispetto degli elaborati tecnico progettuali depositati agli atti del Servizio;

3)   di concedere l'autorizzazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione,  riportate nella tabella riassuntiva datata 06.09.2005 parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 2) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

4)   di condizionare l'autorizzazione al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a – obbligo all’adeguamento a nuovi limiti fissati in relazione al disposto dell’art. 3 del D.P.R. 203/88, qualora più restrittivi;

b – obbligo alla società di realizzare i punti di emissione in modo da permettere i controlli di cui al successivo punto c); è fatto altresì obbligo alla società di controllare periodicamente il corretto funzionamento degli impianti di abbattimento riportando le date delle verifiche effettuate sul registro di cui al successivo punto d);

c – gli ulteriori controlli di cui all’art. 7 punto 5 D.P.R. 203/88 devono avere una frequenza quadrimestrale per i punti di emissione di cui alla determinazione n. DF2/93 del 08.10.2002, dei quali i punti E3, E4, E5, E6 ed E7 sono ora accorpati nel punto E3 ed annuale per i punti di emissione E1, E2, E23;

d – tutti i controlli di cui ai precedenti punti b) e c) devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento: la data, l’orario, i risultati delle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati a firma del responsabile dell’impianto su apposito registro vidimato dall’Organo di Controllo;

e – nel medesimo registro di cui al precedente punto d) vanno altresì annotate le opere di manutenzione e le eventuali sostituzioni dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti;

f –  per la verifica delle emissioni, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell’Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazioni ai sensi dell’art.3 comma 2), dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi di cui al D.M. 12.07.1990;

g –             eventuali variazioni agli impianti, quando costituiscono soluzioni migliorative al contenimento delle emissioni, vanno convalidate dall’Organo di Controllo e trasmesse al competente Servizio Regionale;

h–  che tutti i punti di emissione abbiano un’altezza dal suolo maggiore del colmo del tetto;

i–   obbligo ad effettuare un controllo analitico sul punto di emissione E3 al momento dell’attivazione dello stesso, al fine di verificare la reale rispondenza quali-quantitativa delle emissioni ;

5)   di stabilire, ai sensi dell’art. 9, del citato D.P.R. 203/88, che gli organi di controllo sono il Dipartimento Provinciale di L’Aquila dell’ARTA Abruzzo e la Provincia;

6)   di stabilire che il Dipartimento Provinciale di L’Aquila dell’ARTA Abruzzo dovrà effettuare con frequenza biennale, un controllo sulla realtà tecnico-impiantistica e sulle relative emissioni dei punti di emissioni di cui alla tabella riassuntiva allegata al presente atto, della ditta Hydro Aluminium Colors ubicata nel Comune di Aielli, al fine di verificare il corretto funzionamento del suddetto impianto ed il rispetto delle prescrizioni contenute nella presente determinazione;

7)   di fare obbligo alla ditta Hydro Aluminium Colors di comunicare immediatamente al Sindaco del comune di Aielli, alla Regione e al Dipartimento Provinciale di L’Aquila dell’ARTA Abruzzo eventuali interruzioni di funzionamento dell’impianto di abbattimento;

8)   di precisare che il superamento dei limiti di emissione o eventuali inadempienze alle prescrizioni poste, saranno perseguite ai sensi del D.P.R. 24.05.1988, n. 203;

9)   di precisare che la presente autorizzazione viene rilasciata ai soli fini del controllo delle emissioni in atmosfera per cui si fa salva ogni altra autorizzazione, benestare o nullaosta occorrenti a qualsiasi altro fine relativamente alla realizzazione dell’impianto o concernente la sua sicurezza;

10) di precisare che, per quant’altro non detto con la presente disposizione, si fa riferimento alle norme previste dal D.P.R. 203/88 e successive, nonché ogni altra normativa vigente in tema di tutela dell’ambiente;

11) di fare salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell’autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265;

12) di disporre la trasmissione della presente determinazione alla Ditta Hydro Aluminium Colors  ubicata nel comune di Aielli, al Dipartimento Provinciale di  L’Aquila dell’ARTA Abruzzo, al Sindaco del Comune di Aielli ed alla Provincia di  L’Aquila ;

13) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Per il Dirigente del servizio

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott.ssa Alba Grossi