IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1) di procedere alla RETTIFICA dell’autorizzazione concessa con determinazione dirigenziali n. DF2/59 del 28.04.2005 relativamente al punto di emissione A12 la cui portata è di 80.000 Nmc e non di 35.000 Nmc come erroneamente riportato nel Q.R.E. datato 23.12.2004 ed allegato alla determinazione n. DF2/59 del 28.04.2005, al fine di consentire alla Ditta Micron Technology Italia s.r.l. la continuazione delle emissioni relative all’ impianto di produzione dei semiconduttori ubicato nel Comune di Avezzano - secondo i parametri ed i valori limite contenuti nel nuovo quadro riassuntivo delle emissioni datato 08.06.2005 e nel rispetto degli elaborati tecnico progettuali depositati agli atti del Servizio;
2) di concedere l'autorizzazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione, riportate nella tabella riassuntiva datata 08.06.2005 parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 2) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;
3) di condizionare l'autorizzazione al rispetto delle seguenti prescrizioni:
a – obbligo all’adeguamento a nuovi limiti fissati in relazione al disposto dell’art. 3 del D.P.R. 203/88, qualora più restrittivi;
b – obbligo alla società di realizzare i punti di emissione in modo da permettere i controlli di cui al successivo punto c); è fatto altresì obbligo alla società di controllare periodicamente il corretto funzionamento degli impianti di abbattimento riportando le date delle verifiche effettuate sul registro di cui al successivo punto d);
c – gli ulteriori controlli di cui all’art. 7 punto 5 D.P.R. 203/88 devono avere una frequenza semestrale – per i punti di emissione elencati nella tabella riassuntiva allegata, facente parte integrante del presente atto;
d – tutti i controlli di cui ai precedenti punti b) e c) devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento: la data, l’orario, i risultati delle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati a firma del responsabile dell’impianto su apposito registro vidimato dall’Organo di Controllo;
e – nel medesimo registro di cui al precedente punto d) vanno altresì annotate le opere di manutenzione e le eventuali sostituzioni dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti;
f – per la verifica delle emissioni, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell’Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazioni ai sensi dell’art.3 comma 2), dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi di cui al D.M. 12.07.1990;
g – eventuali variazioni agli impianti, quando costituiscono soluzioni migliorative al contenimento delle emissioni, vanno convalidate dall’Organo di Controllo e trasmesse al competente Servizio Regionale;
h– che tutti i punti di emissione abbiano un’altezza dal suolo maggiore del colmo del tetto;
4) di stabilire, ai sensi dell’art. 9, del citato D.P.R. 203/88, che gli organi di controllo sono il Dipartimento Provinciale di L’Aquila dell’ARTA Abruzzo e la Provincia;
5) di stabilire che il Dipartimento Provinciale di L’Aquila dell’ARTA Abruzzo dovrà effettuare con frequenza biennale, un controllo sulla realtà tecnico-impiantistica e sulle relative emissioni dei punti di emissioni di cui alla tabella riassuntiva allegata al presente atto, della ditta Micron Technology s.r.l. ubicata nel Comune di Avezzano, al fine di verificare il corretto funzionamento del suddetto impianto ed il rispetto delle prescrizioni contenute nella presente determinazione;
6) di fare obbligo alla ditta Micron Technology s.r.l. di comunicare immediatamente al Sindaco del comune di Avezzano, alla Regione e al Dipartimento Provinciale di L’Aquila dell’ARTA Abruzzo eventuali interruzioni di funzionamento dell’impianto di abbattimento;
7) di precisare che il superamento dei limiti di emissione o eventuali inadempienze alle prescrizioni poste, saranno perseguite ai sensi del D.P.R. 24.05.1988, n. 203;
8) di precisare che la presente autorizzazione viene rilasciata ai soli fini del controllo delle emissioni in atmosfera per cui si fa salva ogni altra autorizzazione, benestare o nullaosta occorrenti a qualsiasi altro fine relativamente alla realizzazione dell’impianto o concernente la sua sicurezza;
9) di precisare che, per quant’altro non detto con la presente disposizione, si fa riferimento alle norme previste dal D.P.R. 203/88 e successive, nonché ogni altra normativa vigente in tema di tutela dell’ambiente;
10) di fare salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell’autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265;
11) di disporre la trasmissione della presente determinazione alla Ditta Micron Technology Italia s.r.l. ubicata nel comune di Avezzano – al Dipartimento Provinciale di L’Aquila dell’ARTA Abruzzo, al Sindaco del Comune di Avezzano ed alla Provincia di L’Aquila;
12) di
disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Per il Dirigente del servizio
Vacante
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott.ssa Alba Grossi